IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.  602,  che  prevede  le  modalita'  di  versamento
diretto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche mediante
delega ad una delle  aziende  di  credito  di  cui  all'art.  54  del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle
casse  rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n.
1706, modificato con la legge  4  agosto  1955,  n.  707,  aventi  un
patrimonio non inferiore a lire cento milioni;
  Visto  il  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Considerato che il precitato art. 3-bis del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  602,  prevede  l'emanazione  di un decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  al
fine  di  stabilire  le  caratteristiche  e  le modalita' di rilascio
dell'attestazione,  nonche'  le  modalita'   per   l'esecuzione   dei
versamenti  in  tesoreria  e  la  trasmissione  dei  relativi  dati e
documenti all'amministrazione per i necessari controlli;
  Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che  fissa  la
misura dell'aliquota dell'imposta locale sui redditi e la devoluzione
diretta alla regione siciliana di una quota del gettito ILOR;
  Visti  i  decreti  ministeriali  26  aprile 1990, 9 maggio 1991, 16
marzo 1992, 17 dicembre 1992, 22 aprile 1993, 5 maggio 1994, 9 maggio
1995 e 5  giugno  1995,  pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 99 del 30 aprile 1990, n. 110 del 13 maggio 1991, n. 81
del 6 aprile 1992, n. 55 dell'8 marzo 1993, n. 99 del 29 aprile 1993,
n. 110 del 13 maggio 1994, n. 112 del 16 maggio 1995 e n. 134 del  10
giugno  1995,  e ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni
in essi contenuti;
  Visti i decreti del Presidente della Pepubblica  del  28  settembre
1994,  numeri  591  e 592, concernenti i regolamenti recanti norme in
materia di chiusura delle liti fiscali pendenti e sulla conciliazione
giudiziale;
  Considerato che per i tributi disciplinati con i predetti decreti e
regolamenti e' necessario stabilire le caratteristiche  tecniche,  il
contenuto  informativo  e  i termini di invio dei supporti magnetici,
nonche' le disposizioni relative all'esecuzione dei controlli;
  Visto il quinto e il settimo  comma  dell'art.  17  della  legge  2
dicembre  1975,  n.  576,  che  prevedono, rispettivamente, la misura
percentuale della commissione a favore delle  aziende  di  credito  e
l'applicazione,   a  carico  delle  stesse,  di  una  penale  del  2%
giornaliero  nel  caso  di  ritardato  versamento  alla  sezione   di
tesoreria provinciale dello Stato delle somme ricevute;
  Visto  l'art.  5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, che stabilisce
l'importo minimo e massimo delle commissioni spettanti  alle  aziende
di  credito e riduce allo 0,50 per cento la misura della penale se il
mancato versamento e' dovuto ad errori materiali;
  Visto  l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330,
convertito nella legge  27  luglio  1994,  n.  473,  che  dispone  lo
spostamento,  tra  l'altro,  del  termine  di  pagamento di imposte e
contributi al primo giorno lavorativo successivo, qualora il predetto
termine cada di sabato o di giorno festivo;
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, con il quale si
dispone che il  prefetto  con  apposito  decreto  possa  disporre  la
proroga  di  quindici  giorni  dei  termini  legali  e  convenzionali
nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito a causa  di  eventi
eccezionali;
  Visto  il  decreto del Presidente delle Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, che ha istituito il servizio di riscossione dei tributi;
  Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con
decreto ministeriale del 28 dicembre 1993, n. 567, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993;
  Visto il decreto ministeriale  12  maggio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  144  del  22  giugno  1995,  con il quale si
disciplina il riversamento all'erario  degli  incrementi  di  gettito
delle  imposte IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA riscosse nel territorio della
regione siciliana;
  Ritenuta la necessita'  di  disciplinare  in  maniera  unitaria  le
modalita'  di riscossione di imposte e contributi che non affluiscono
al  conto   fiscale,   nonche'   la   fornitura   all'amministrazione
finanziaria dei relativi dati da parte delle banche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato il modello di attestazione di cui all'allegato 1 al
presente  decreto  per  il  versamento di imposte, contributi e altri
tributi  riportati  all'art.  5  del  presente   decreto,   che   non
affluiscono  al  conto  fiscale,  utilizzabile anche dai soggetti non
piu' intestatari di conto fiscale per aver cessato  l'attivita',  per
tributi normalmente affluenti al conto fiscale.
  2.  Detta  attestazione,  predisposta  con  una  grafica  di colore
azzurro, va redatta in almeno tre copie,  delle  quali  la  prima  e'
trattenuta  dalla  banca,  mentre  le  successive  sono consegnate al
contribuente per l'eventuale allegazione a dichiarazioni o a  istanze
da presentare agli uffici finanziari.
  3.  La banca delegata deve attestare la data in cui ha ricevuto dal
contribuente l'ordine di pagamento, l'importo e l'impegno ad eseguire
il versamento nei termini previsti ai  competenti  enti  destinatari.
Non  puo'  accettare deleghe il cui importo singolarmente considerato
sia inferiore a L. 4.000.
  4. I modelli di  cui  all'allegato  1  sono  forniti  dalle  banche
unitamente  al  foglio  delle  avvertenze  per  la compilazione della
delega, che fa parte  integrante  del  modello.  Su  tale  foglio  e'
riportata  la  tabella  dei  codici-tributo  che il contribuente deve
utilizzare per i propri versamenti. L'elenco  dei  codici-tributo  va
aggiornato  con  l'indicazione  degli  ulteriori codici istituiti con
decreti  ministeriali  o   con   apposite   istruzioni   ministeriali
successivamente alla pubblicazione del presente decreto.