IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalita' di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Considerato che il precitato art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli; Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa la misura dell'aliquota dell'imposta locale sui redditi e la devoluzione diretta alla regione siciliana di una quota del gettito ILOR; Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1990, 9 maggio 1991, 16 marzo 1992, 17 dicembre 1992, 22 aprile 1993, 5 maggio 1994, 9 maggio 1995 e 5 giugno 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1990, n. 110 del 13 maggio 1991, n. 81 del 6 aprile 1992, n. 55 dell'8 marzo 1993, n. 99 del 29 aprile 1993, n. 110 del 13 maggio 1994, n. 112 del 16 maggio 1995 e n. 134 del 10 giugno 1995, e ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni in essi contenuti; Visti i decreti del Presidente della Pepubblica del 28 settembre 1994, numeri 591 e 592, concernenti i regolamenti recanti norme in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti e sulla conciliazione giudiziale; Considerato che per i tributi disciplinati con i predetti decreti e regolamenti e' necessario stabilire le caratteristiche tecniche, il contenuto informativo e i termini di invio dei supporti magnetici, nonche' le disposizioni relative all'esecuzione dei controlli; Visto il quinto e il settimo comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che prevedono, rispettivamente, la misura percentuale della commissione a favore delle aziende di credito e l'applicazione, a carico delle stesse, di una penale del 2% giornaliero nel caso di ritardato versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato delle somme ricevute; Visto l'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, che stabilisce l'importo minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito e riduce allo 0,50 per cento la misura della penale se il mancato versamento e' dovuto ad errori materiali; Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473, che dispone lo spostamento, tra l'altro, del termine di pagamento di imposte e contributi al primo giorno lavorativo successivo, qualora il predetto termine cada di sabato o di giorno festivo; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, con il quale si dispone che il prefetto con apposito decreto possa disporre la proroga di quindici giorni dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito a causa di eventi eccezionali; Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il servizio di riscossione dei tributi; Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1993, n. 567, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993; Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1995, con il quale si disciplina il riversamento all'erario degli incrementi di gettito delle imposte IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA riscosse nel territorio della regione siciliana; Ritenuta la necessita' di disciplinare in maniera unitaria le modalita' di riscossione di imposte e contributi che non affluiscono al conto fiscale, nonche' la fornitura all'amministrazione finanziaria dei relativi dati da parte delle banche; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il modello di attestazione di cui all'allegato 1 al presente decreto per il versamento di imposte, contributi e altri tributi riportati all'art. 5 del presente decreto, che non affluiscono al conto fiscale, utilizzabile anche dai soggetti non piu' intestatari di conto fiscale per aver cessato l'attivita', per tributi normalmente affluenti al conto fiscale. 2. Detta attestazione, predisposta con una grafica di colore azzurro, va redatta in almeno tre copie, delle quali la prima e' trattenuta dalla banca, mentre le successive sono consegnate al contribuente per l'eventuale allegazione a dichiarazioni o a istanze da presentare agli uffici finanziari. 3. La banca delegata deve attestare la data in cui ha ricevuto dal contribuente l'ordine di pagamento, l'importo e l'impegno ad eseguire il versamento nei termini previsti ai competenti enti destinatari. Non puo' accettare deleghe il cui importo singolarmente considerato sia inferiore a L. 4.000. 4. I modelli di cui all'allegato 1 sono forniti dalle banche unitamente al foglio delle avvertenze per la compilazione della delega, che fa parte integrante del modello. Su tale foglio e' riportata la tabella dei codici-tributo che il contribuente deve utilizzare per i propri versamenti. L'elenco dei codici-tributo va aggiornato con l'indicazione degli ulteriori codici istituiti con decreti ministeriali o con apposite istruzioni ministeriali successivamente alla pubblicazione del presente decreto.