IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Moscato naturale d'Asti", "Moscato d'Asti spumante" oppure "Moscato d'Asti" e "Asti spumante" o "Asti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 giugno 1969, 26 gennaio 1970, 31 marzo 1972, 22 maggio 1973, 14 novembre 1977, 19 giugno 1978, 1 febbraio 1979, 19 gennaio 1983 e 4 agosto 1986, con i quali e' stato successivamente modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscato naturale d'Asti", "Moscato d'Asti spumante" oppure "Moscato d'Asti" e "Asti spumante" o "Asti"; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993 con il quale la denominazione di origine controllata dei vini di cui sopra e' stata sostituita dalla denominazione di origine "Asti" che e' stata riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita e con il quale e' stato altresi' approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente agli articoli 4, 5 e 6, corredata dal parere espresso dalla regione Piemonte; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Asti" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1995; Vista l'istanza presentata dalla regione Piemonte avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato concernente in particolare l'art. 6 dello stesso; Vista la successiva nota presentata dalla regione Piemonte con la quale viene ritirata l'istanza di cui trattasi; Ritenuto in conseguenza di non considerare l'istanza di cui trattasi e conseguentemente di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Gli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" approvato con decreto misteriale 29 novembre 1993 sono sostituiti per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere della vendemmia 1995. Art. 1. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla pruduzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondo valle o pianeggianti, leggeri od umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a quintali 100, pari ad un massimo di 75 ettolitri di vino per ettaro. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. I vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a quattromila. La regione Piemonte, con proprio decreto, puo' modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 fissando un limite inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini ed alle Camere di commercio competenti per territorio. Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9% per il vino "Asti spumante" e del 10% per il "Moscato d'Asti". Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino "Moscato d'Asti" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5%. La regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all'art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata considerata tale, quanto disposto dal precedente comma. La regione Piemonte inoltre, di anno in anno, su richiesta del consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992, puo' stabilire, prima della vendemmia, il livello di acidita', il profilo ed il contenuto aromatico minimi delle uve. Art. 5. - Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'ambito della circoscrizione territoriale delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta ed aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, refrigerazioni, anche conseguenti a fermentazioni atte ad ottenere il giusto rapporto fra alcole effettivo e zuccheri residui, sino al momento della presa di spuma per il vino o "Asti spumante" e fino al momento dell'imbottigliamento per il "Moscato d'Asti". La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore al 75%. Eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti", deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato bianco prodotte in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti spumante", da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, compreso il periodo di affinamento, non puo' avere una durata inferiore a mesi uno. Le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, nonche', le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini D.O.C.G. "Moscato d'Asti" e "Asti spumante" devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino. E' in facolta' del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o nel restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producono da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, "Asti spumante" e "Moscato d'Asti". E' vietata per i vini D.O.C.G. di cui all'art. 1 la gassificazione artificiale, parziale o totale, e per la loro conservazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie e nazionali. E' consentito che il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti", rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato entro il 30 giugno successivo alla vendemmia alla elaborazione della denominazione di origine controllata e garantita "Asti spumante", qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare. E' vietata l'operazione inversa. La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire, con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi, delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1. Art. 6. - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: limpidezza: brillante; colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fragrante; sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace o frizzante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille; pressione e CO in base 2 fino a 1,7 bar. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti spumante" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; limpidezza: brillante; colore: da paglierino a dorato assai tenue; odore: caratteristico, spiccato, delicato; sapore: aromatico, caratteristico, delicatamente dolce, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui svolto compreso nei limiti dal 7% al 9,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. E' in facolta' del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, su specifica richiesta del consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992 e qualora cio' sia richiesto da esigenze mercantili di Paesi esteri, consentire lievi varianti ai parametri di cui ai commi precedenti. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata "Asti" sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi riportati nel testo annesso entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 agosto 1995 Il dirigente: ADINOLFI