IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei  vini  "Moscato  naturale  d'Asti",  "Moscato  d'Asti
spumante"  oppure  "Moscato  d'Asti" e "Asti spumante" o "Asti" ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 giugno 1969,  26
gennaio  1970,  31  marzo  1972, 22 maggio 1973, 14 novembre 1977, 19
giugno 1978, 1 febbraio 1979, 19 gennaio 1983 e 4 agosto 1986, con  i
quali   e'   stato  successivamente  modificato  il  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  "Moscato
naturale d'Asti", "Moscato d'Asti spumante" oppure "Moscato d'Asti" e
"Asti spumante" o "Asti";
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  novembre 1993 con il quale la
denominazione di origine controllata dei vini di cui sopra  e'  stata
sostituita  dalla  denominazione  di  origine  "Asti"  che  e'  stata
riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita  e
con  il quale e' stato altresi' approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati  intesa  ad  ottenere
alcune   modifiche  del  disciplinare  di  produzione  sopra  citato,
relativamente agli articoli 4, 5 e 6, corredata dal  parere  espresso
dalla regione Piemonte;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita "Asti" e del relativo disciplinare di
produzione  formulata  dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1995;
  Vista l'istanza presentata dalla regione Piemonte avverso il parere
e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato
concernente in particolare l'art. 6 dello stesso;
  Vista la successiva nota presentata dalla regione Piemonte  con  la
quale viene ritirata l'istanza di cui trattasi;
  Ritenuto  in  conseguenza  di  non  considerare  l'istanza  di  cui
trattasi e conseguentemente di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  e  garantita  "Asti"  in  conformita'   della   proposta
formulata dal citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione   dei   disciplinari  di  produzione,  prevede  che  i
disciplinari di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
  Gli  articoli  4,  5  e 6 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Asti" approvato con
decreto misteriale 29 novembre 1993 sono sostituiti  per  intero  dal
testo  annesso  al presente decreto le cui misure entrano in vigore a
decorrere della vendemmia 1995.
  Art. 1. -  Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura  dei  vigneti
destinati  alla  pruduzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona  e  comunque  atte a conferire alle uve, al
mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  di  cui  all'art.  10 della legge n. 164/1992, unicamente i
vigneti  ubicati  su  dossi  collinari  soleggiati,   preferibilmente
calcarei,   o   calcareo-argillosi,   con  l'esclusione  dei  vigneti
impiantati su terreni di  fondo  valle  o  pianeggianti,  leggeri  od
umidi.
  I  sesti  di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera)
ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli
generalmente  usati   e   comunque   atti   a   non   modificare   le
caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
  E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La   resa   massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la  produzione  dei  vini  della  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  di cui all'art. 1 non deve essere
superiore a quintali 100, pari ad un massimo di 75 ettolitri di  vino
per ettaro.
  A  detto  limite,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere  riportata  attraverso  un'accurata  cernita
delle  uve,  purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo.
  I vigneti di nuova iscrizione all'albo  od  oggetto  di  reimpianto
dovranno  essere  composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati
sul sesto di impianto, non inferiore a quattromila.
  La regione Piemonte, con proprio decreto, puo' modificare  di  anno
in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle
uve  per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  e  garantita  di  cui  all'art.  1  fissando  un  limite
inferiore  a  quello  stabilito  dal  presente disciplinare, ai sensi
della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero
per  il  coordinamento  delle  politiche   agricole,   alimentari   e
forestali, al Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  dei  vini  ed  alle  Camere  di commercio
competenti per territorio.
  Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva  cernita,
un  titolo  alcolometrico volumico minimo naturale del 9% per il vino
"Asti spumante" e del 10% per il "Moscato d'Asti".
  Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno
considerate idonee anche le  uve  che  assicurino  al  vino  "Moscato
d'Asti" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5%.
  La  regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le
zone delimitate all'art. 3,  delle  condizioni  di  annata  climatica
sfavorevole  e  ad  autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata
considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.
La regione Piemonte inoltre,  di  anno  in  anno,  su  richiesta  del
consorzio  volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di
cui agli articoli 19 e 20 della legge n.  164/1992,  puo'  stabilire,
prima  della  vendemmia,  il  livello  di  acidita', il profilo ed il
contenuto aromatico minimi delle uve.
  Art. 5. - Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e  garantita  di  cui
all'art.  1 devono essere effettuate nell'ambito della circoscrizione
territoriale delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.
  Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali
e  costanti,  tra  cui  in  particolare:  cernita  delle  uve  quando
necessario,   eventuale  diraspatura  dei  grappoli  e  loro  normale
pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta ed aggiunta
al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi  consuetudinarie  e
comunque  nei  limiti  previsti dalle leggi, conseguente decantazione
del mosto seguita da  filtrazioni  o  centrifugazioni  dello  stesso,
refrigerazioni, anche conseguenti a fermentazioni atte ad ottenere il
giusto  rapporto  fra  alcole  effettivo  e zuccheri residui, sino al
momento della presa di spuma per il vino o "Asti spumante" e fino  al
momento dell'imbottigliamento per il "Moscato d'Asti".
  La  resa  massima  di  uva  in  vino  per  la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita di  cui  all'art.  1
non deve essere superiore al 75%.
  Eventuali  eccedenze  non  avranno  diritto  alla  denominazione di
origine controllata e garantita.
  L'aumento del titolo alcolometrico  volumico  minimo  naturale  del
mosto  o  del vino destinato alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata e  garantita  "Moscato  d'Asti",  deve  essere
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve
Moscato   bianco   prodotte  in  Piemonte,  o  di  mosto  concentrato
rettificato.
  La partita destinata alla spumantizzazione per  la  produzione  del
vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Asti
spumante", da effettuarsi con il metodo della fermentazione  naturale
in  autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le
caratteristiche di cui al presente disciplinare.
  Il processo di lavorazione per  la  presa  di  spuma,  compreso  il
periodo  di  affinamento,  non puo' avere una durata inferiore a mesi
uno.
  Le  operazioni  di  elaborazione,  di   presa   di   spuma   e   di
stabilizzazione,  nonche',  le  operazioni  di  imbottigliamento e di
confezionamento dei vini D.O.C.G. "Moscato d'Asti" e "Asti  spumante"
devono   essere   effettuate   nel   territorio   delle  province  di
Alessandria, Asti, Cuneo e nella  frazione  Pessione  del  comune  di
Chieri in provincia di Torino.
  E'  in  facolta'  del Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari  e  forestali  di  consentire  che  le  suddette
operazioni  di  preparazione siano effettuate in stabilimenti situati
nel territorio della provincia di Milano o nel restante territorio di
quella di Torino, a condizione che in  detti  stabilimenti  le  ditte
interessate producono da almeno 10 anni prima della entrata in vigore
del  decreto  del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,
"Asti spumante" e "Moscato d'Asti".
  E' vietata per i vini D.O.C.G. di cui all'art. 1 la  gassificazione
artificiale,  parziale  o  totale,  e  per  la  loro conservazione e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  antifermentativo  anche  se  tali
pratiche  sono  consentite  a  titolo  generale  dalle  vigenti norme
comunitarie e nazionali.
  E' consentito che il vino a denominazione di origine controllata  e
garantita  "Moscato  d'Asti",  rivendicato come tale al momento della
denuncia annuale di produzione, possa essere destinato  entro  il  30
giugno    successivo   alla   vendemmia   alla   elaborazione   della
denominazione di origine controllata  e  garantita  "Asti  spumante",
qualora   corrisponda  alle  caratteristiche  previste  dal  presente
disciplinare. E' vietata l'operazione inversa.
  La  regione  Piemonte,  sentite  le  organizzazioni  di   categoria
interessate,  puo' stabilire, con opportune metodologie, ivi compresa
la pesatura delle uve, controlli sia  quantitativi  che  qualitativi,
delle  uve,  anche  in  vigneto,  dei  mosti  e  dei  vini  sfusi  od
imbottigliati  atti  a  fregiarsi  della  denominazione  di   origine
controllata e garantita di cui all'art. 1.
  Art.  6.  -  Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata e
garantita "Moscato d'Asti" all'atto dell'immissione al  consumo  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   limpidezza: brillante;
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: caratteristico, fragrante;
   sapore:   dolce,  aromatico,  caratteristico,  talvolta  vivace  o
frizzante;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11%  di  cui  svolto
compreso nei limiti dal 4,5% al 6,5%;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 15 per mille;
   pressione e CO in base 2 fino a 1,7 bar.
  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita "Asti
spumante" all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle
seguenti caratteristiche:
   spuma: fine, persistente;
   limpidezza: brillante;
   colore: da paglierino a dorato assai tenue;
   odore: caratteristico, spiccato, delicato;
   sapore:    aromatico,    caratteristico,    delicatamente   dolce,
equilibrato;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo:  12%  di  cui  svolto
compreso nei limiti dal 7% al 9,5%;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  E'  in  facolta' del Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  su  specifica   richiesta   del
consorzio  volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di
cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992 e qualora cio'  sia
richiesto  da  esigenze  mercantili di Paesi esteri, consentire lievi
varianti ai parametri di cui ai commi precedenti.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio,  a partire dalla
vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata  "Asti"
sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli articoli 4,
5  e  6  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini di cui trattasi
riportati nel testo annesso entro quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 agosto 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI