IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha previsto che le societa' destinatarie dei conferimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nella misura, rispettivamente, del 18 e del 14 per cento, sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto; Visto l'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, che ha previsto che le societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 23 dello stesso decreto, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nella misura del 20 per cento, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconociuto; Visto l'art. 23, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 1995, ai sensi del quale l'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 24 febbraio 1995, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 1995; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'annesso modello, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 24 febbraio 1995 data di entata in vigore del decreto-legge n. 41 del 1995 su cui presentare istanza per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive indicate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 1995 Il Ministro: FANTOZZI