IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che la direttiva 94/12/CE e la decisione del Consiglio
dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea prevedono che entro il
2000  sia  fissato  un limite piu' severo per il contenuto di benzene
nelle benzine;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, che
stabilisce  le  norme  per  la  salute e la sicurezza nel lavoro, con
particolare  riferimento  alla protezione dei lavoratori dagli agenti
cancerogeni, in virtu' del quale l'ordinamento italiano si e'
  adattato  alla  nuova  normativa  comunitaria  sulla  sicurezza del
  lavoro;
Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione del
protocollo  delle  Nazioni  Unite per la riduzione delle emissioni di
composti organici volatili, e dell'impegno dell'Italia alla riduzione
di  tali  emissioni  nella  misura  del  30  per  cento entro il 2000
rispetto al 1990;
  Vista  la  direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il controllo
delle  emissioni  di  composti  organici  volatili dai depositi della
benzina  e  dalla  sua  distribuzione  dai terminali alle stazioni di
servizio;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  limitare
l'inquinamento  atmosferico  da traffico autoveicolare e l'urgenza di
regolamentare  il settore della distribuzione delle benzine, anche in
anticipo  rispetto  ai tempi fissati dalla direttiva europea, al fine
di  ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'immissione nell'ambiente
dei vapori delle benzine che contengono sostanze cancerogene;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
differenziare,  in  relazione  alle  rispettive potenze, gli impianti
termici,  al  fine  di  consentire  il  controllo sull'esercizio e la
manutenzione degli stessi da parte di personale munito di certificato
di qualita' ed iscritto in appositi albi nazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  I  sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti, ovvero con un
numero   di  abitanti  inferiore  se  e'  installato  un  sistema  di
rilevamento della qualita' dell'aria, per gli effetti dell'articolo 7
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  allo scopo di
prevenire  le  emissioni  inquinanti,  con particolare riferimento al
benzene  e  agli  idrocarburi  policiclici aromatici, possono vietare
come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei
centri  abitati  di  tutte  o  di alcune categorie di autoveicoli non
conformi  alle  direttive  91/441/CEE,  91/542/CEE  e 93/59/CE, fatti
salvi  gli  autoveicoli  che  effettuano  controlli almeno semestrali
secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.