IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che la direttiva 94/12/CE e la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea prevedono che entro il 2000 sia fissato un limite piu' severo per il contenuto di benzene nelle benzine; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che stabilisce le norme per la salute e la sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, in virtu' del quale l'ordinamento italiano si e' adattato alla nuova normativa comunitaria sulla sicurezza del lavoro; Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione del protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili, e dell'impegno dell'Italia alla riduzione di tali emissioni nella misura del 30 per cento entro il 2000 rispetto al 1990; Vista la direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il controllo delle emissioni di composti organici volatili dai depositi della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di limitare l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare e l'urgenza di regolamentare il settore della distribuzione delle benzine, anche in anticipo rispetto ai tempi fissati dalla direttiva europea, al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'immissione nell'ambiente dei vapori delle benzine che contengono sostanze cancerogene; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di differenziare, in relazione alle rispettive potenze, gli impianti termici, al fine di consentire il controllo sull'esercizio e la manutenzione degli stessi da parte di personale munito di certificato di qualita' ed iscritto in appositi albi nazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti, ovvero con un numero di abitanti inferiore se e' installato un sistema di rilevamento della qualita' dell'aria, per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti, con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi policiclici aromatici, possono vietare come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE, fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.