IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante norme per le misure
di lotta contro le malattie epizootiche degli animali;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il
trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio
per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, di
riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;
Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990
relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per
i centri di riferimento o di collegamento;
Vista la decisione del Consiglio n. 89/187/CEE del 6 marzo 1989 che
stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei
laboratori di riferimento previsti dalla direttiva 86/469/CEE;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 contenente le norme
per la profilassi della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 contenente il piano
nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini
dalla leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante
modifiche al decreto ministeriale 21 settembre 1985;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1992 recante modifiche al
decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, ed all'ordinanza
ministeriale 15 luglio 1982 riguardanti il piano nazionale per
controllo ed il risanamento degli allevamenti dalla leucosi bovina
enzootica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
230, di recepimento delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219,
80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/586, 87/489 e 88/406,
concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di
animali della specie bovina e suina, tenuto conto anche delle
direttive 84/643, 90/422 e 90/423;
Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico
dell'Umbria e delle Marche nello studio e nella diagnosi della
leucosi bovina enzootica;
Ritenuto opportuno coordinare, attraverso un unico centro di
riferimento, l'attivita' di vigilanza e controllo svolta su tutto il
territorio nazionale;
Vista la necessita' di adeguare l'attivita' diagnostica alle norme
comunitarie assicurando il collegamento tra i laboratori nazionali
con un centro di referenza designato dallo Stato che disponga di
attrezzature, strumentari, sistemi di sicurezza e antigeni standard
correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;
Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di
sanita' sulla funzionalita' ed affidabilita' delle strutture, delle
attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza dei
laboratori di cui e' dotato il centro di referenza dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, per essere
considerato Centro di referenza nazionale per la leucosi bovina
enzootica;
Decreta:
Art. 1.
Il centro per lo studio e la diagnosi della leucosi bovina
enzootica attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale
dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, viene riconosciuto
Centro di referenza nazionale.