IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista  la  legge 2 giugno 1988, n. 218, recante norme per le misure
di lotta contro le malattie epizootiche degli animali;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1975,  n.   745,   riguardante   il
trasferimento  alle  regioni di funzioni statali e norme di principio
per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,   n.   270,   di
riordinamento  degli  istituti  zooprofilattici sperimentali, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge  23  ottobre  1992,  n.
421;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;
  Vista  la  decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990
relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per
i centri di riferimento o di collegamento;
  Vista la decisione del Consiglio n. 89/187/CEE del 6 marzo 1989 che
stabilisce  le  competenze  e  le  condizioni  di  funzionamento  dei
laboratori di riferimento previsti dalla direttiva 86/469/CEE;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 15 luglio 1982 contenente le norme
per la profilassi della leucosi bovina enzootica;
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 contenente il piano
nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini
dalla leucosi bovina enzootica;
  Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987,  n.  432,  recante
modifiche al decreto ministeriale 21 settembre 1985;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 marzo 1992 recante modifiche al
decreto ministeriale 25 settembre  1987,  n.  432,  ed  all'ordinanza
ministeriale  15  luglio  1982  riguardanti  il  piano  nazionale per
controllo ed il risanamento degli allevamenti  dalla  leucosi  bovina
enzootica;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
230, di recepimento  delle  direttive  CEE  79/109,  79/111,  80/219,
80/1098,  80/1099,  80/1274, 82/893, 83/646, 84/586, 87/489 e 88/406,
concernenti norme sanitarie in materia di scambi  intracomunitari  di
animali  della  specie  bovina  e  suina,  tenuto  conto  anche delle
direttive 84/643, 90/422 e 90/423;
  Considerata l'esperienza  acquisita  dall'Istituto  zooprofilattico
dell'Umbria  e  delle  Marche  nello  studio  e  nella diagnosi della
leucosi bovina enzootica;
  Ritenuto  opportuno  coordinare,  attraverso  un  unico  centro  di
riferimento,  l'attivita' di vigilanza e controllo svolta su tutto il
territorio nazionale;
  Vista la necessita' di adeguare l'attivita' diagnostica alle  norme
comunitarie  assicurando  il  collegamento tra i laboratori nazionali
con un centro di referenza designato  dallo  Stato  che  disponga  di
attrezzature,  strumentari,  sistemi di sicurezza e antigeni standard
correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dall'Istituto superiore di
sanita' sulla funzionalita' ed affidabilita' delle  strutture,  delle
attrezzature,  degli  strumentari  e  dei  sistemi  di  sicurezza dei
laboratori di cui e' dotato  il  centro  di  referenza  dell'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  dell'Umbria e delle Marche, per essere
considerato Centro di  referenza  nazionale  per  la  leucosi  bovina
enzootica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  centro  per  lo  studio  e  la  diagnosi  della  leucosi bovina
enzootica attivato  presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
dell'Umbria  e  delle Marche, con sede in Perugia, viene riconosciuto
Centro di referenza nazionale.