IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce
il "Fondo investimenti occupazione";
Visto l'art. 17, commi 31 e 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
che, richiamando l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e
l'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attribuisce al CIPE il
compito di definire i criteri di ripartizione dell'ammontare
complessivo del FIO tra amministrazioni centrali e regionali e tra
settori di intervento;
Viste tutte le proprie delibere con le quali e' stato ripartito il
FIO e sono stati dettati i criteri di ammissibilita' e le procedure
attuative, nonche' quelle di approvazione delle graduatorie e di
assegnazione dei finanziamenti ai singoli progetti ammessi;
Considerato che nell'anno 1989 si e' registrato l'ultimo
stanziamento annuale del FIO;
Considerato che, in rapporto agli obiettivi del FIO di rilancio
degli investimenti e connessa occupazione, condizione di
ammissibilita' al finanziamento FIO era - tra l'altro - la
realizzabilita' del progetto in un arco temporale non superiore a
cinque anni;
Considerato che a tutt'oggi sono ancora in corso di realizzazione
progetti finanziati attraverso diverse annualita' di FIO e che
pertanto si e' in presenza di presupposti che legittimerebbero
l'adozione di provvedimenti di revoca per sopravvenuta carenza di un
requisito essenziale;
Ritenuto, peraltro, che l'opportunita' di adottare provvedimenti di
revoca deve essere valutata sulla base del pubblico interesse a:
a) non lasciare incompiute opere per le quali sono stati gia'
utilizzati fondi pubblici e che hanno gia' raggiunto una certa
percentuale di realizzazione;
b) fronteggiare la contrazione di occupazione che caratterizza il
presente periodo di recessione economica, tenuto anche conto della
gia' richiamata funzione istituzionale del FIO, a suo tempo
introdotto come strumento specifico di intervento anticongiunturale;
Ritenuto pertanto che l'ottimizzazione dei risultati connessi con
le finalita' del FIO e' tuttora perseguibile anche attraverso il
tardivo completamento delle opere finanziate;
Ritenuto peraltro che la realizzazione integrale dei progetti deve
essere raggiunta nel minor tempo possibile, adottando strumenti che
ne agevolino la conclusione e consentano ai singoli beneficiari dei
finanziamenti il miglior utilizzo globale di questi ultimi;
Delibera:
Entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, i beneficiari
(amministrazioni dello Stato e regioni) dei finanziamenti FIO '82,
'83, '84, '85, '86 e '89 presentano al CIPE, per l'approvazione, un
programma di completamento finalizzato alla conclusione delle singole
iniziative, anche attraverso una diversa distribuzione delle risorse
finanziarie originariamente attribuite a ciascun soggetto, fermo
restando il limite massimo del finanziamento globalmente concesso a
ciascun beneficiario.
I citati programmi di completamento devono essere portati a
compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione
del CIPE, pena la revoca del finanziamento complessivamente non
utilizzato. I singoli beneficiari inviano semestralmente al CIPE un
rapporto sull'avanzamento del programma che costituisce condizione
per il trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie nel
semestre successivo.
Restano valide le disposizioni che stabiliscono riserve in favore
di interventi concernenti il settore ambientale.
Roma, 8 agosto 1995
Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 178