IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni concernenti l'attivita' degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "degli istituti" sono
inserite le seguenti: "in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e
di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie
di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale";
b) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo
le parole: "province autonome" sono inserite le seguenti: "e la
regione interessata";
c) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "scientifica e
tecnologica" sono inserite le seguenti: "e il Ministro del tesoro";
d) all'articolo 2, comma 3, alla lettera a), dopo le parole: "i
criteri generali per il riconoscimento" sono inserite le seguenti: ",
a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della
sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento stesso, da
parte del Ministero della sanita'"; alla lettera f), le parole:
"della attivita' di ricerca e di sperimentazione clinica" sono
sostituite con le seguenti: "dell'attivita' di ricerca sperimentale e
di ricerca clinica"; dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis) i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di
intesa tra gli istituti e le universita' per regolamentare i rapporti
di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni in
armonia con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni"; alla lettera h), dopo le parole: "procedure per" sono
inserite le seguenti: "il coordinamento e";
e) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero della sanita', sentita la regione interessata,
procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3, alla verifica della sussistenza negli
istituti gia' riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e
funzionali, nonche' del rispetto delle finalita' di ricerca, degli
obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati
conseguiti";
f) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti
dai seguenti:
"1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la
legale rappresentanza dell'istituto, e' composto da: a) un esperto
con documentata esperienza in materia di gestione di strutture
sanitarie o di ricerca designato in qualita' di presidente dal
Ministro della sanita'; b) quattro esperti con analoga esperienza
nominati uno dal Ministro della sanita', uno dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e due dal
presidente della regione ove ha sede legale l'istituto; c) due
rappresentanti degli originari interessi previsti dallo statuto. Il
consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro
della sanita', sentito il Ministero del tesoro ed il presidente della
regione interessata, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono essere confermati. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni
dalla richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano
provveduto, il Ministro della sanita' nomina il consiglio di
amministrazione. Il Ministro della sanita', puo' comunque procedere
alla nomina del consiglio di amministrazione ove siano stati
designati almeno quattro dei sette componenti. Il consiglio di
amministrazione: a) adotta lo statuto dell'istituto e le relative
modifiche e su proposta del direttore generale adotta i regolamenti;
b) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il
conto consuntivo su proposta del direttore generale; c) definisce le
linee programmatiche dell'attivita' dell'istituto in conformita' alle
linee della programmazione nazionale e regionale; d) verifica
l'andamento generale dell'attivita' dell'istituto tenendo
periodicamente informato il Ministero della sanita' e la regione o
provincia autonoma interessata. Il consiglio, convocato e' presieduto
dal presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed ogni
qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno
due componenti oppure il direttore generale. Alle sedute del
consiglio partecipa con voto consultivo il direttore generale. Per la
validita' delle sedute e' richiesta la maggioranza dei componenti in
carica. Per la validita' delle sedute e delle deliberazioni
concernenti le materie di cui al quinto periodo, lettere a), b) e c)
del presente numero, e' richiesta la maggioranza qualificata dei tre
quinti del consiglio. Le rimanenti modalita' di funzionamento del
consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto
dell'istituto. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto
con decreto del Ministro della sanita' sentita la regione o provincia
autonoma interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei
componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni
normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un
commissario straordinario cui sono attribuite funzioni e competenze
del disciolto consiglio di amministrazione. Il consiglio di
amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei mesi
dalla data del decreto di scioglimento;
2) il direttore generale, che assume le funzioni di
amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli e'
nominato dal Ministro della sanita', d'intesa con il presidente della
regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta
dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra
soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari
per la nomina a direttore generale delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il direttore
sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale
degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Al direttore generale spetta altresi' la nomina del
direttore scientifico previa consultazione del comitato tecnico
scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni
agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore
scientifico, indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza
nel settore da lui stesso nominata. Il rapporto di lavoro del
direttore scientifico e' regolato dalle stesse norme previste per il
direttore generale, quello amministrativo e quello sanitario;
3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanita',
composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del
tesoro, fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due
dal Ministro della sanita', fra i funzionari del Ministero, uno dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede
l'istituto. Il collegio e' presieduto dal componente di nomina del
Ministro del tesoro. I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla
regione debbono possedere i requisiti di professionalita' richiesti
per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei
revisori vigila sull'attivita' amministrativa dell'istituto e
sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della
contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle
risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di
previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il
controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del
codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa
e puo' chiedere notizie al direttore generale sull'andamento
dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;";
g) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo
pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata
quinquennale, rinnovabile, e non puo' comunque protrarsi oltre il
settantesimo anno di eta'. I contenuti di tale contratto sono fissati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni. Il trattamento economico viene
fissato dal Ministro della sanita', con proprio decreto, in base ai
criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio
dei revisori spetta un'indennita' lorda pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale. Ai presidenti di detti organi
compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita'
fissata per gli altri componenti.";
h) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono
inserite le seguenti parole: "fermo quanto disposto nel comma 1." e
l'ultimo periodo e' abrogato;
i) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
l) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle disposizioni" sono
sostituite dalle seguenti: "in analogia con le disposizioni";
m) il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
" 2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai
titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai
criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle
prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni
esaminatrici.";
n) il comma 3 dell'articolo 4 e' abrogato;
o) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:
" 1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il
Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 1996, e'
disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli
istituti.";
p) all'articolo 6 nella rubrica le parole: "di base" sono
sostituite dalla seguente: "corrente";
q) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "degli istituti" sono
inserite le seguenti: ", sia corrente che finalizzata,";
r) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "ricerca finalizzata"
sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base,";
s) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da altri organismi"
sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati";
t) all'articolo 6, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 3, l'attivita' di ricerca degli istituti, in
coerenza con le finalita' peculiari di ciascun istituto di cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, e' svolta secondo le indicazioni della
Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:
a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare
alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun
istituto;
b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della
ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli
per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni
e servizi relativi alla produttivita' documentata anche per gli
aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino
unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio
sanitario nazionale;
c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata
anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla
disponibilita' del relativo esercizio finanziario.";
u) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
" 4. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione
dell'istituto 'G. Gaslini' di Genova, la cui composizione,
determinata ai sensi dello statuto, e' integrata con un
rappresentante del Ministero della sanita' ed un rappresentante della
regione Liguria.
6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto
di riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma 1,
adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il
Ministro della sanita' provvede, previa diffida, in via
sostitutiva.".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto il Ministro della sanita'
provvede ad attivare il procedimento per la nomina del consiglio di
amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico.