IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il
pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo
nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai
predetti organi, nonche' di ridurre i contingenti di personale di
altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
disciplinare in via definitiva lo stato giuridico del restante
personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
tuttora inquadrato in separati ruoli ad esaurimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:
" 4. La commissione e' presieduta dal commissario del Governo,
ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla
lettera b) di grado piu' elevato ed e' composta:
a) da un magistrato della Corte dei conti;
b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno
con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno
appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria
generale dello Stato. A parita' di grado le funzioni vicarie sono
affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal
consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie
giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari
statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di
un comune della regione.
5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma
4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa.
Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle
commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo
assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.
6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado
piu' elevato in servizio presso il commissariato del Governo".
2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio
1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 479, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di
garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione
statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il
personale in servizio presso il commissariato del Governo con
qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie
di cui alla lettera b) del comma 4, con il compito di sostituire uno
dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento.".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
4. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
" 4. Il commissario del Governo nella regione e' nominato tra i
prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i
magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri
del ruolo di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con
qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".