IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Verdicchio di Matelica" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1978 e 3
maggio 1989, con i quali sono state apportate alcune modifiche al
disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere
alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato,
relative alle tipologie ed alla base ampelografica;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata "Verdicchio di Matelica" formulata dal Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto
1995;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Verdicchio di Matelica", in conformita' della proposta
formulata dal citato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i
disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Verdicchio di Matelica", approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, modificato con i decreti
del Presidente della Repubblica 5 agosto 1978 e 3 maggio 1989, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.