IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  dei  vini "Verdicchio di Matelica" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1978  e  3
maggio  1989,  con  i  quali sono state apportate alcune modifiche al
disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati  intesa  ad  ottenere
alcune   modifiche  del  disciplinare  di  produzione  sopra  citato,
relative alle tipologie ed alla base ampelografica;
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata "Verdicchio di Matelica" formulata  dal  Comitato
stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale n.  187 dell'11 agosto
1995;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto   necessario   procedere   alla   modifica   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Verdicchio di Matelica", in conformita'  della  proposta
formulata dal citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione   dei   disciplinari   di  produzione  prevede  che  i
disciplinari di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Verdicchio  di  Matelica",  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 21 luglio 1967, modificato con i decreti
del Presidente della Repubblica 5 agosto 1978 e  3  maggio  1989,  e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.