IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;
Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revisione del
regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n.
1501, adeguandolo ai nuovi tempi e alle modificate esigenze
dell'utenza;
Visto il parere espresso dal comitato di settore per i beni
librari del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
nella seduta del 22 febbraio 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 15 dicembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1995;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di
concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Biblioteche pubbliche statali
1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i
beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni librari,
le istituzioni culturali e l'editoria, e sono cosi' ripartite per
regione:
Piemonte:
Torino: Biblioteca nazionale universitaria;
Torino: Biblioteca reale.
Lombardia:
Milano: Biblioteca nazionale Braidense;
Cremona: Biblioteca statale;
Pavia: Biblioteca universitaria.
Liguria:
Genova: Biblioteca universitaria.
Veneto:
Venezia: Biblioteca nazionale Marciana;
Padova: Biblioteca universitaria.
Friuli-Venezia Giulia:
Trieste: Biblioteca statale;
Gorizia: Biblioteca statale Isontina.
Emilia-Romagna:
Bologna: Biblioteca universitaria;
Modena: Biblioteca Estense universitaria;
Parma: Biblioteca Palatina (con annessa sezione musicale).
Toscana:
Firenze: Biblioteca nazionale centrale;
Firenze: Biblioteca Marucelliana;
Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana;
Firenze: Biblioteca Riccardiana;
Lucca: Biblioteca statale;
Pisa: Biblioteca universitaria.
Marche:
Macerata: sezione staccata Biblioteca nazionale di Napoli.
Lazio:
Roma: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II;
Roma: Biblioteca Angelica;
Roma: Biblioteca Casanatense;
Roma: Biblioteca di archeologia e storia dell'arte;
Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea;
Roma: Biblioteca medica statale;
Roma: Biblioteca statale Baldini;
Roma: Biblioteca universitaria Alessandrina;
Roma: Biblioteca Vallicelliana.
Campania:
Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III;
Napoli: Biblioteca universitaria.
Puglia:
Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi.
Basilicata:
Potenza: Biblioteca nazionale.
Calabria:
Cosenza: Biblioteca nazionale.
Sardegna:
Cagliari: Biblioteca universitaria;
Sassari: Biblioteca universitaria.
2. Sono biblioteche pubbliche statali anche le biblioteche annesse
ai seguenti monumenti nazionali:
Veneto:
Padova, Abbazia di S. Giustina;
Teolo (Padova), Abbazia di Praglia.
Lazio:
Cassino (Frosinone), Abbazia di Montecassino;
Collepardo (Frosinone), Certosa di Trisulti;
Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa;
Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo;
Subiaco (Roma), Monastero di S. Scolastica;
Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari.
Campania:
Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava;
Mercogliano (Avellino), Abbazia di Montevergine;
Napoli, Oratorio dei Gerolamini.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti
- La legge 31 gennaio 1926, n. 100, recante "Sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1926, n. 25,
recita agli articoli 1 e 2;
"Art. 1. - Sono emanate con reale decreto, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere
del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per
disciplinare:
1 l'esecuzione delle leggi;
2 l'uso delle facolta' spettanti al potere esecutivo;
3 l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad
esse addetto, l'ordinamento degli enti ed istituti
pubblici, eccettuati i comuni, le province, le istituzioni
pubbliche di beneficenza, le universita' e gli istituti di
istruzione superiore che hanno personalita' giuridica,
quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per
legge.
Resta ferma la necessita' dell'approvazione, con la
legge del bilancio, delle spese relative e debbono in ogni
caso, essere stabilite per legge le norme concernenti
l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici,
l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti, nonche' le guarentigie dei magistrati e degli altri
funzionari inamovibili".
Art. 2. - L'approvazione dei contratti stipulati dallo
Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, e'
data con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, udito il parere dei consigli tecnici
istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di
Stato".
- Il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, reca
"Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana".
- Il D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, reca "Approvazione
del regolamento di esecuzione del testo unico sulle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
- La legge 12 gennaio 1991, n. 13, reca "Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
Presidente della Repubblica".
- Il D.L. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 reca:
"Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali".
- La legge 14 gennaio 1993, n. 4, oltre a convertire in
legge il D.L. n. 433/1992 di cui sopra, contiene anche
disposizioni in materia di biblioteche statali di archivi
di Stato.