IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione
prevista dall'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della
navigazione, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Deleghe delle funzioni amministrative degli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1987, n. 527, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e
di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni
e trasporti, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' delegato alle province
autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni
attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.
2. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle
funzioni delegate di cui al comma 1.
3. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il
presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.
4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle
province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e
Bolzano.
5. Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha
diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso
l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento,
mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il
restante personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle
province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento
economico in godimento secondo le modalita' stabilite dalla normativa
provinciale.
6. In corrispondenza al contingente di personale trasferito e'
ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione
organica delle amministrazioni statali di provenienza.
7. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il
personale di cui al comma 5 e' messo a disposizione della provincia
territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico in godimento; il relativo onere e' a carico del
bilancio della provincia.
8. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso
l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre
amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito,
ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza
per essere destinato ad uffici di altre regioni.
9. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge
provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere
le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti
alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e
regolamenti.
- L'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con
D.P.R. n. 670/1972, prevede che: "Con decreti legislativi
saranno emanate le norme di attuazione del presente
statuto, sentita una commissione paritetica composta di
dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due
del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di
Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono
appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 526/1987
(Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle
province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616) e' il seguente:
"Art. 5. - E' delegato alle province di Trento e di
Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle
funzioni amministrative statali concernenti gli albi
provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi
di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n.
298.
Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati
provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei
comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai
trasporti della provincia, che sostituisce il componente di
cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6
giugno 1974, n. 298.
Nelle stesse province il componente di cui alla lettera
b), primo comma, della commissione per le licenze previste
dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e'
sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti
della provincia competente per territorio, designato
dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione
di cui alla lettera f) dello stesso articolo.
Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma
dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e'
sostituito dal riferimento alle province competenti per
territorio".