IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Vista  la  legge 1 dicembre 1992, n. 488, recante la conversione in
legge,  con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
recante  modifiche  alla  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  in tema di
disciplina  organica  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e
norme per l'agevolazione delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il
trasferimento  delle  competenze  dei  soppressi Dipartimento per gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello  sviluppo  nel  Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto fondo di rotazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2081/93, relativo ai
compiti  dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e  all'attuazione  di  un  miglior  coordinamento anche con gli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2083/93, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Vista  la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del
negoziato  e  i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di
sostegno  delle  regioni  italiane  dell'obiettivo  1  per il periodo
1994-1999;
  Vista  la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(93)
3103  del  28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa
per  Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali
e dello SFOP per l'obiettivo 1;
  Vista  la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94)
1835  del  29  luglio  1994,  concernente  la  definizione del Quadro
comunitario  di  sostegno  per  gli interventi strutturali comunitari
nelle  regioni  italiane interessate dall'obiettivo 1, per il periodo
1994-1999,  ad  eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati
interventi termineranno nell'anno 1996;
  Vista  la  decisione  del  luglio 1995, con la quale la Commissione
delle  Comunita'  europee  ha approvato, nell'ambito del partenariato
con  le  autorita' interessate, il programma operativo "Ampliamento e
adeguamento  della  disponibilita'  e  dei  sistemi  di  adduzione  e
distribuzione   delle   risorse   idriche   nelle   regioni  italiane
dell'obiettivo 1";
  Considerata   l'opportunita'   di   procedere   tempestivamente  al
cofinanziamento  nazionale  del  programma  operativo  suddetto,  con
riserva  di  assicurare  quello  dei  rimanenti  programmi  operativi
multiregionali mano a mano che interverranno le relative decisioni di
approvazione comunitaria;
  Visto  il  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, concernente misure
dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;
  Considerato  che  a  fronte  delle risorse rese disponibili in tale
contesto    dalla   Commissione   dell'Unione   europea,   ammontanti
complessivamente  a  871  MECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo
regionale  per  il periodo 1995-1999, atteso che l'annualita' 1994 fa
carico   all'esercizio   1995   e  seguenti,  occorre  provvedere  ad
assicurare  le  necessarie  risorse  nazionali  pubbliche valutate in
1.742  miliardi  di  lire,  di  cui  901,054  miliardi di lire per il
biennio  1995-1996  e  840,946  miliardi  di  lire  per  il  triennio
1997-1999;
  Considerata  l'opportunita'  di  ricorrere per tali interventi alle
risorse derivanti da mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8,
del   decreto-legge   22   ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 488/1992, cosi' come previsto dall'art.
10 del citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244;
  Considerato  che  le  relative  risorse, pari a 901,054 miliardi di
lire  per il biennio 1995-1996, affluiscono al fondo di rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di  cui  alla  legge  n.
183/1987,   come   disposto  dal  suddetto  art.  10,  comma  1,  del
decreto-legge n. 244/1995;
  Considerata  l'esigenza  di stabilire in distinte quote annuali, in
termini  di cassa, l'intervento del fondo di rotazione, limitatamente
al   biennio  1995-1996,  rinviando  a  successive  deliberazioni  la
specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;
  Viste  le  note del Ministro dei lavori pubblici n. 28/Segr. del 27
giugno 1995 e n. 50/Segr. del 31 luglio 1995;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.   Le   linee  di  intervento  per  il  programma  multiregionale
richiamato  in premessa, riguardano il completamento dei programmi di
adeguamento   dei   sistemi   acquedottistici   del   Mezzogiorno   e
l'adeguamento  delle relative infrastrutture negli ambiti ottimali di
gestione  integrata delle risorse idriche, nonche' il completamento e
la   razionalizzazione   degli   schemi   idrici   di   uso   plurimo
intersettoriale.
  2.  La  quota  nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 - pari a
901,054 miliardi di lire - e' assicurata con le risorse derivanti dai
mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 488/1992 e
dall'art.  10,  comma 1, del decreto-legge n. 244/1995, come indicato
nella  allegata  tabella  che  forma  parte integrante della presente
delibera.
  3.  Le  risorse  di  cui  sopra affluiscono al fondo di rotazione e
vengono  erogate  ai beneficiari finali secondo le modalita' indicate
dall'art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualita'. L'anticipo
relativo  alla  prima  annualita'  ed  i  pagamenti  successivi  sono
disposti  sulla  base  di motivate richieste del Ministero dei lavori
pubblici  inoltrate  al  fondo di rotazione medesimo, che provvede di
seguito all'intervento comunitario.
  4.  Il  fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare le quote
nazionali  annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.
  5. Il Ministero dei lavori pubblici adotta tutte le iniziative ed i
provvedimenti  necessari  per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti  comunitari  e  nazionali  relativi  agli interventi in
questione.  A  tal  fine,  esso dovra' adeguarsi tempestivamente alle
iniziative  assunte  ed  in  corso  di  definizione  nel  quadro  del
partenariato  con  la Commissione europea, in ordine al rafforzamento
delle  strutture  amministrative,  alla  attivazione del monitoraggio
centralizzato  degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro -
Ragioneria  generale,  dello  Stato,  d'intesa  con  il Ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  alla  revisione delle
procedure   ed   al   potenziamento  ed  ampliamento  dell'azione  di
assistenza  tecnica.  Il comitato di sorveglianza, entro il 30 aprile
di  ciascun  anno,  definisce lo stato di attuazione degli interventi
cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei
dati  di  monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della
programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro del tesoro e
con  quello  dei  lavori  pubblici,  effettua la verifica complessiva
dello stato di attuazione degli interventi.
  Nel  caso  siano  rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione
degli  interventi,  saranno  attivate  in  tempo  utile  le azioni di
riprogrammazione  dirette  a garantire il pieno e tempestivo utilizzo
delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
  Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere
rideterminate  dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del
comitato   di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   284/1994,   in   funzione   dell'avanzamento  degli
interventi,  anche  in applicazione a quanto disposto dal sopracitato
art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
  6.  Il Ministero dei lavori pubblici effettua i necessari controlli
di  competenza.  Il  fondo  di  rotazione  puo'  effettuare ulteriori
controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello
Stato.
   Roma, 8 agosto 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 210