IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere dal 1 luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico
sono  gestiti  da  commissari  straordinari  fino alla data di nomina
degli  organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A
partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione
attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario
determina  anche  il  compenso spettante allo stesso. Contestualmente
alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del
collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.
  2.  La  disposizione  del  comma  1  non si applica al consiglio di
amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova.
  3.  Per  i  dipendenti  pubblici  e  per quelli privati la nomina a
commissario  straordinario  presso le unita' sanitarie locali, ovvero
presso   le   aziende   ospedaliere   determina  il  collocamento  in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini
del  trattamento  di  quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di
servizio.  Le  amministrazioni  di  appartenenza o i datori di lavoro
provvedono  ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi contributi,
comprensivi   delle  quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'  dei
contributi   assistenziali   calcolati  sul  trattamento  stipendiale
spettante  al  medesimo,  ed a richiedere il rimborso del correlativo
onere  alle  unita'  sanitarie  locali  e alle aziende ospedaliere le
quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.
  4.  Al  comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I datori di
lavoro   provvedono   ad   effettuare   il  versamento  dei  relativi
contributi,  comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche'
dei  contributi  assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale
spettante  al  medesimo  ed  a richiedere il rimborso del correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero delle quote a carico dell'interessato".
  5.  Le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' del presente articolo ai sensi dello statuto di autonomia e
delle  relative  norme di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.