IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto  l'art.  8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena nullita', su stampati conformi ai modelli approvati
con decreto del Ministro delle finanze;
   Visto  l'art.  8,  primo  comma,  secondo periodo, che fissa al 31
ottobre  il  termine  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del
decreto  di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'art.
78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
   Visti  i  commi  da  10  a  24  dell'art. 78 della citata legge 30
dicembre  1991,  n.  413,  che  disciplinano  le modalita' che devono
essere   osservate   dai   datori  di  lavoro,  dagli  enti  eroganti
trattamenti  pensionistici  e  dai  centri  autorizzati di assistenza
fiscale, per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione
dei  redditi  ai  lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono
avvalersi della loro assistenza;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n.  395,  con  il quale e' stato approvato il regolamento concernente
l'assistenza  fiscale  ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte
dei  sostituti  d'imposta  e  dei  centri  autorizzati  di assistenza
fiscale,  in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30
dicembre 1991, n. 413;
   Visto   l'art.  5  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  330,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 luglio 1994, n. 473,
che  ha  introdotto  modifiche  all'art. 8 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  all'art.  78 della
menzionata legge n. 413 del 1991 ed al predetto regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;
   Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa
dei  modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica,
delle  dichiarazioni  in  modo  che  siano  assicurate la conformita'
strutturale  dei modelli con quelli approvati con il presente decreto
e   la   loro  compatibilita'  con  le  necessita'  gestionali  della
liquidazione delle imposte;
   Ritenuta  inoltre  l'opportunita'  di  stabilire il contenuto e le
caratteristiche   tecniche   dei  supporti  magnetici  relativi  alle
comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del regolamento sopra
indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al
successivo  comma  5 dello stesso art. 15 e alla indicazione dei dati
relativi  alle  dichiarazioni  dei  redditi  nella  dichiarazione dei
sostituti d'imposta;
   Ritenuta   infine  l'opportunita'  di  fornire  gli  schemi  della
modulistica  relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza;
fiscale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Sono  approvati  gli  annessi  modelli 730 base, 730-1, 730-2,
730-3,  730-4,  730-5,  730-6  e la busta per la consegna del modello
730-1  (allegato  A), concernenti la dichiarazione unica agli effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e del contributo al
Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  le  comunicazioni  relative
all'assistenza  fiscale  da  prestare  nell'anno  1996  ai lavoratori
dipendenti e pensionati.
   2.  Per  la  comunicazione  dei  dati  di  cui  al  modello  730-4
effettuata  mediante  supporti  magnetici  devono essere osservate le
specifiche tecniche stabilite nell'allegato B.
   3.  Il  modello  730-5,  da utilizzare per la consegna del modello
730-4  realizzato  su supporto cartaceo oppure magnetico, deve essere
prodotto  in  duplice  esemplare e puo' essere costituito anche da un
tabulato  a  stampa, purche' contenente tutte le indicazioni previste
dal modello stesso.
   4. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero
e per i fondini il colore verde (pantone n. 347U).