IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto
presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere
redatte, a pena nullita', su stampati conformi ai modelli approvati
con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 8, primo comma, secondo periodo, che fissa al 31
ottobre il termine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'art.
78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visti i commi da 10 a 24 dell'art. 78 della citata legge 30
dicembre 1991, n. 413, che disciplinano le modalita' che devono
essere osservate dai datori di lavoro, dagli enti eroganti
trattamenti pensionistici e dai centri autorizzati di assistenza
fiscale, per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono
avvalersi della loro assistenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte
dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza
fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30
dicembre 1991, n. 413;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473,
che ha introdotto modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'art. 78 della
menzionata legge n. 413 del 1991 ed al predetto regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa
dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica,
delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita'
strutturale dei modelli con quelli approvati con il presente decreto
e la loro compatibilita' con le necessita' gestionali della
liquidazione delle imposte;
Ritenuta inoltre l'opportunita' di stabilire il contenuto e le
caratteristiche tecniche dei supporti magnetici relativi alle
comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del regolamento sopra
indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al
successivo comma 5 dello stesso art. 15 e alla indicazione dei dati
relativi alle dichiarazioni dei redditi nella dichiarazione dei
sostituti d'imposta;
Ritenuta infine l'opportunita' di fornire gli schemi della
modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza;
fiscale;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2,
730-3, 730-4, 730-5, 730-6 e la busta per la consegna del modello
730-1 (allegato A), concernenti la dichiarazione unica agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del contributo al
Servizio sanitario nazionale, nonche' le comunicazioni relative
all'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1996 ai lavoratori
dipendenti e pensionati.
2. Per la comunicazione dei dati di cui al modello 730-4
effettuata mediante supporti magnetici devono essere osservate le
specifiche tecniche stabilite nell'allegato B.
3. Il modello 730-5, da utilizzare per la consegna del modello
730-4 realizzato su supporto cartaceo oppure magnetico, deve essere
prodotto in duplice esemplare e puo' essere costituito anche da un
tabulato a stampa, purche' contenente tutte le indicazioni previste
dal modello stesso.
4. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero
e per i fondini il colore verde (pantone n. 347U).