LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visto l'art. 22, comma 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il provvedimento del 7 settembre 1995 emanato dal Governatore
della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con il quale sono state
stabilite  le  modalita'  di  acquisizione  da  parte delle stanze di
compensazione dei saldi bilaterali riscontrati;
  Ritenuto opportuno prevedere  le  caratteristiche  e  le  modalita'
minime   di  funzionamento  dei  sistemi  di  riscontro  e  rettifica
giornalieri dei contratti aventi ad oggetto valori mobiliari  diversi
dalle  azioni  quotate  in  borsa  o negoziate nel mercato ristretto,
dalle obbligazioni, anche convertibili, quotate in borsa o  negoziate
nel  mercato  ristretto,  dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato
quotati in borsa ed ivi negoziati, dai warrant  quotati  in  borsa  o
negoziati  nel  mercato ristretto, dai diritti di opzione trattati in
borsa o nel mercato ristretto;
  Vista la nota n. 00258724 del 20 ottobre  1995,  con  la  quale  la
Banca d'Italia ha comunicato l'intesa ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della citata legge del 2 gennaio 1991, n. 1;
                              Delibera:
  La  liquidazione  a  mezzo  stanza  di  compensazione dei contratti
aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle  azioni  quotate  in
borsa  o  negoziate  nel mercato ristretto, dalle obbligazioni, anche
convertibili, quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dai
titoli di Stato o garantiti dallo  Stato  quotati  in  borsa  ed  ivi
negoziati,  dai  warrant  quotati  in  borsa  o negoziati nel mercato
ristretto, dai diritti di opzione trattati in  borsa  o  nel  mercato
ristretto  stipulati  dagli  intermediari, dovra' avvenire attraverso
sistemi di riscontro e rettifica idonei a:
   gestire l'insieme delle informazioni con  le  quali  un  operatore
comunica  di  aver  concluso  una  transazione in titoli con un altro
operatore;
   gestire l'insieme delle informazioni con  le  quali  un  operatore
comunica  un  trasferimento  di  titoli  o  lire  nei confronti di se
stesso, da conto proprio a conto terzi, o di altro operatore;
   determinare i saldi  bilaterali,  ovvero  la  somma  algebrica  di
titoli e lire derivante dalle operazioni comunicate e riscontrate;
   trasmettere  in via esclusiva i saldi bilaterali, come determinati
all'alinea precedente, alla compensazione dei valori mobiliari;
   dare  comunicazione  ai  singoli  utenti  delle   operazioni   non
riscontrate, nonche' dai saldi da liquidare;
   garantire la continuita' di funzionamento del sistema;
   rendere   disponibili   alla  Consob  e  alla  Banca  d'Italia  le
informazioni gestite.
  La Consob e la Banca d'Italia verificano, per quanto di competenza,
l'idoneita' dei sistemi di riscontro e rettifica.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 23 ottobre 1995
                                              Il presidente: BERLANDA