LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 22, comma 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il provvedimento del 7 settembre 1995 emanato dal Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con il quale sono state stabilite le modalita' di acquisizione da parte delle stanze di compensazione dei saldi bilaterali riscontrati; Ritenuto opportuno prevedere le caratteristiche e le modalita' minime di funzionamento dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri dei contratti aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle azioni quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dalle obbligazioni, anche convertibili, quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi negoziati, dai warrant quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, dai diritti di opzione trattati in borsa o nel mercato ristretto; Vista la nota n. 00258724 del 20 ottobre 1995, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato l'intesa ai sensi dell'art. 22, comma 2, della citata legge del 2 gennaio 1991, n. 1; Delibera: La liquidazione a mezzo stanza di compensazione dei contratti aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle azioni quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dalle obbligazioni, anche convertibili, quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi negoziati, dai warrant quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, dai diritti di opzione trattati in borsa o nel mercato ristretto stipulati dagli intermediari, dovra' avvenire attraverso sistemi di riscontro e rettifica idonei a: gestire l'insieme delle informazioni con le quali un operatore comunica di aver concluso una transazione in titoli con un altro operatore; gestire l'insieme delle informazioni con le quali un operatore comunica un trasferimento di titoli o lire nei confronti di se stesso, da conto proprio a conto terzi, o di altro operatore; determinare i saldi bilaterali, ovvero la somma algebrica di titoli e lire derivante dalle operazioni comunicate e riscontrate; trasmettere in via esclusiva i saldi bilaterali, come determinati all'alinea precedente, alla compensazione dei valori mobiliari; dare comunicazione ai singoli utenti delle operazioni non riscontrate, nonche' dai saldi da liquidare; garantire la continuita' di funzionamento del sistema; rendere disponibili alla Consob e alla Banca d'Italia le informazioni gestite. La Consob e la Banca d'Italia verificano, per quanto di competenza, l'idoneita' dei sistemi di riscontro e rettifica. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 23 ottobre 1995 Il presidente: BERLANDA