IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11
che prevede la concessione, da parte del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per
iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione di
fonti rinnovabili di energia o assimilate;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha stabilito, tra l'altro, che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, gli
interventi di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991, finanziati con
gli stanziamenti del cap. 7717, dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'Industria, si intendono di competenza regionale e
che, pertanto, le relative disponibilita' confluiscono, previa
riduzione del 15%, nel fondo di cui all'art. 9 della legge 281/70,
come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n.
158;
Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per
l'esercizio 1995, che, tra l'altro, stanzia la competenza di lire
185,895 miliardi per le finalita' di cui al soprarichiamato art. 11
della legge n. 10/1991;
Visti i criteri direttivi del 1 dicembre 1994, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome e, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito
che il Ministero del bilancio e della programmazione economica
provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e
provincia autonoma, in attuazione della ripartizione effettuata
secondo l'ubicazione territoriale delle iniziative utilmente
collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle
somme disponibili per l'intero quadriennio 1994-97 pari a lire
754,375 miliardi;
Vista la nota n. DAGL 1/817, Pres. 95 del 19 luglio 1995, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, fra
l'altro, in deroga quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazione,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione dell'impegno delle
disponibilita' in bilancio 1995, nei limiti di L. 1.120.902.900.000;
Considerato che sulle disponibilita' 1995, pari a lire 185,895
miliardi per le finalita' ex lege n. 10/1991, confluite al cap. 7081
ai sensi della legge n. 158/1990, debba apportarsi una riduzione del
tre per cento prevista dalla legge di conversione n. 85/1995,
ammontante a complessive L. 5.576.850.000;
Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L.
180.318.150.000, al netto della citata riduzione del tre per cento,
pari a L. 5.576.850.000 proporzionalmente alle quote loro assegnate
con i criteri direttivi sopra menzionati;
Decreta:
Art. 1.
La somma complessiva di L. 180.318.150.000 e' impegnata, per le
finalita' esposte in premessa, a favore delle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano, secondo le quote a fianco di ciascuna
di seguito indicate:
Regioni interessate Importi (in lire)
- -
Lombardia . . . . . . . . . . 36.792.277.000
Puglia . . . . . . . . . . 33.180.971.000
Emilia-Romagna . . . . . . . . . . 23.986.344.000
Toscana . . . . . . . . . . 19.249.811.000
Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . 13.311.900.000
Piemonte . . . . . . . . . . 12.697.660.000
Campania . . . . . . . . . . 9.353.254.000
Marche . . . . . . . . . . 8.974.775.000
Veneto . . . . . . . . . . 8.370.089.000
Umbria . . . . . . . . . . 5.266.360.000
Sardegna . . . . . . . . . . 4.333.993.000
Basilicata . . . . . . . . . . 1.374.043.000
Lazio . . . . . . . . . . 1.316.622.000
Sicilia . . . . . . . . . . 1.014.705.000
Abruzzo . . . . . . . . . . 536.215.000
Liguria . . . . . . . . . . 457.536.000
Valle d'Aosta . . . . . . . . . . 71.714.000
Molise . . . . . . . . . . 29.881.000
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Totale. . . 180.318.150.000