IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle
norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro
automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;
  Ritenuto che l'art. 1 della  citata  legge  assoggetta  all'imposta
erariale  di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della
richiesta - le formalita' da eseguirsi
presso il pubblico registro automobilistico, richieste  in  forza  di
scritture   private   con   sottoscrizione  autenticata  o  accertata
giudizialmente;
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma,  della  surrichiamata  legge  23
dicembre  1977,  n.  952, l'ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII,  capitolo  1236 dello stato di previsione delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a  quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto  il  decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
istitutivo  dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato che per le imposte  di  cui  ai  sopra  citati  decreti
legislativi  n.  398  del  1990  e  n.  504  del 1992 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione all'Automobile club d'Italia  ed  alle  eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,   n.   952,   cosi'   come  modificato  dall'art.  8-  bis  del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione  1
dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990,
n.  187,  in  merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta delle
formalita', stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti
stipulati  in  Italia  e  centoventi  giorni   per   quelli   formati
all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta
l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto  conto  del fatto che il mancato versamento delle imposte di
che trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro  automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in  materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito
con  modificazioni  nella  legge  28  luglio  1961, n. 770, nel testo
modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576,  e  sostituito  dalla
legge  25  ottobre  1985,  n.  592 contenente norme sulla proroga dei
termini di prescrizione e  decadenza  per  il  mancato  o  irregolare
funzionamento  degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico
registro automobilistico;
  Viste le note con le quali le  competenti  procure  generali  della
Repubblica  hanno  segnalato  il  mancato  funzionamento dei seguenti
uffici del pubblico registro  automobilistico  nei  giorni  e  per  i
motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei
termini  previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione
e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:
   P.R.A. di  Trento  in  data  22  luglio  1995  per  consentire  le
operazioni di potenziamento della rete di automazione;
   P.R.A.  di  Piacenza  in  data 20 settembre 1995 per permettere la
sostituzione di alcuni elaboratori  elettronici  del  locale  sistema
informativo;
                              Decreta:
  Per  i  motivi  indicati nelle premesse, viene accertato il mancato
funzionamento   dei   seguenti   uffici   del    pubblico    registro
automobilistico nei giorni a fianco indicati:
   P.R.A. di Trento in data 22 luglio 1995;
   P.R.A. di Piacenza in data 20 settembre 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1995
                                         Il direttore generale: ROXAS