All'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo -
A.I.M.A.
All'Ispettorato centrale
repressione frodi
Ai commissari di Governo delle
regioni
Al commissario di Stato per la
regione siciliana
Agli assessori alla agricoltura
delle regioni
Agli assessori alla agricoltura
delle province di Trento e Bolzano
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'interno:
Gabinetto
Direzione generale di P.S.
Al Ministero delle finanze:
Dipartimento dogane
Dipartimento delle entrate -
Direzione centrale per la
fiscalita' locale
Comando generale Guardia di
finanza - Ufficio operativo
Al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - D.G.
produzione industriale
Al Ministero del commercio con
l'estero - D.G. accordi commerciali
Al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - N.A.S.
Alla Corte dei conti - Ufficio di
controllo per l'A.I.M.A.
Alla Rappresentanza permanente
italiana presso l'Unione europea
Alla Commissione U.E. - D.G.
agricoltura - Div. vino
Alla Direzione generale delle
politiche agricole ed
agroindustriali nazionali
Alle organizzazioni di categoria
All'Istituto regionale della vite e
del vino
Alla divisione IX
Con il regolamento CE della Commissione n. 2402/95 del 12 ottobre
1995 e' stata attivata per la campagna 1995/96 la "distillazione
preventiva" di cui all'art. 38 del regolamento n. 822/87 per un
volume di vino da tavola pari a 6,3 milioni di ettolitri, di cui 3,8
milioni riservati all'Italia. Con la presente circolare si forniscono
le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta
applicazione della distillazione in oggetto.
1. Soggetti che hanno titolo per concludere contratti di
distillazione preventiva.
Possono accedere alla distillazione preventiva soltanto i
produttori di vino da tavola e cioe', qualsiasi persona fisica o
giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da
tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente
fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.
I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei
produttori o assimilati ai produttori, soltanto con "distillatori" o
"assimilati al distillatore" o "elaboratori di vino alcolizzato"
riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.
2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.
Possono formare oggetto della distillazione preventiva i vini da
tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare
vini da tavola, della campagna 1995/96, aventi le caratteristiche di
cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 al regolamento CE n. 822/87.
Dalla distillazione dei predetti vini possono essere ottenuti i
seguenti prodotti:
alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato al
regolamento CE n. 2046/89, del Consiglio;
acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative
previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CE n.
1576/89;
alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a
52% vol.
3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.
Come gia' accennato precedentemente con regolamento CE della
Commissione n. 2402/95 e' stato determinato, diversamente dagli
scorsi anni, il quantitativo massimo di vino che puo' formare oggetto
della distillazione "preventiva" che, per l'Italia, ammonta a 3,8
milioni di ettolitri.
A norma del predetto regolamento e nel limite succitato, ciascun
produttore puo' far distillare un volume di vino da tavola o di vino
atto a dare vino da tavola che non puo' eccedere i 12 ettolitri per
ettaro di superficie a vite coltivata per la produzione di vino da
tavola.
Come e' noto, ai sensi del regolamento CE n. 2721/88, e successive
modifiche, la superficie che a tal fine deve essere presa in
considerazione e' quella indicata nel quadro g) della dichiarazione
di produzione in vigore nella campagna 1995/96 in corrispondenza
delle voci relative ai vini da tavola da cui e' stato ottenuto
effettivamente tale prodotto.
In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera
circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste n. F/428 del 2
marzo 1992 in ordine alla esclusione delle superfici vitate destinate
alla produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati
ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile.
Qualora il quantitativo totale di vino indicato nei contratti o
nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori italiani ai
competenti uffici provinciali ai fini della loro approvazione superi
il volume di 3,8 milioni di ettolitri, la Commissione U.E fissera',
entro il 15 dicembre 1995, la percentuale del volume di vino da
avviare effettivamente in distilleria rispetto al quantitativo
indicato nei contratti o nelle dichiarazioni.
4. Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti
comunitari.
Come e' noto, ai sensi dell'art. 38, par. 2, del regolamento CE n.
822/87, il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla
distillazione preventiva e' pari al 65% del prezzo di orientamento
stabilito per la campagna in causa che e' di ECU 3,828/% vol/hl.
Pertanto, il prezzo minimo di cessione alla distillazione in
questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola e'
di ECU 2,487/% vol/hl.
Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del
produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore
entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di
vino.
L'obbligo del rispetto del termine di pagamento e' subordinato alla
condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla
consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli
obblighi previsti dall'art. 47 del regolamento CE n. 822/87 per la
campagna precedente.
Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il
predetto termine, il pagamento del prezzo di acquisto sara'
effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della
prova medesima.
Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per
ettolitro nella seguente misura:
a) ECU 1,884, se si ottiene alcole neutro, come definito
all'allegato del regolamento n. 2046/89;
b) ECU 1,751, se si ottiene alcole grezzo avente un titolo
alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino
rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.
L'aiuto comunitario e' corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore
entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le
prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino
indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del
pagamento del prezzo minimo di acquisto.
Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo su cauzione e' tenuto
a fornire all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1996 le prove
dell'avvenuta distillazione nonche' la prova dell'avvenuto pagamento,
entro i termini prescritti, del prezzo minimo di acquisto per il vino
distillato.
Se si constata che il distillatore non ha pagato al produttore il
prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1
giugno 1997 un importo pari all'aiuto.
E' prevista la possibilita' che il distillatore, dopo
l'approvazione del contratto di distillazione o delle dichiarazioni
sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli
sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore
dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come
stabilito con regolamento CE n. 2046/89 e secondo le modalita'
previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983.
L'anticipo di cui sopra puo' essere corrisposto nella misura
massima dell'importo dell'aiuto previsto per la distillazione del
vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del
volume di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto di
distillazione o nella dichiarazione sostitutiva.
Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il
relativo importo sara' corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore
entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa
documentazione.
Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto
devono fornire all'A.I.M.A., entro e non oltre il 31 gennaio 1997, la
prova che:
il quantitativo totale del vino oggetto del contratto e' stato
distillato;
il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di
acquisto entro i termini prescritti.
Infine, per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire
in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la
distillazione nonche' l'importo della riduzione del prezzo di
acquisto di cui al successivo punto 8, il tasso applicabile e' quello
in vigore il primo giorno del mese in cui e' avvenuta la prima
consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.
5. Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni
sostitutive ai fini della loro approvazione.
I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla
distillazione di cui trattasi, debbono presentare una domanda per
l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle
dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 30 novembre 1995,
corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa
alla campagna 1995/96.
Detti contratti e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere
presentati sulla base di apposita modulistica predisposta
dall'A.I.M.A.
Nella domanda il produttore richiedente deve dichiarare di non aver
presentato ad uffici di altre province precedenti domande di
approvazione di contratti di distillazione specificando, in caso
contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato le altre domande e
le quantita' di vino oggetto dei contratti approvati od in corso di
approvazione.
Si chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente la
presentazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive anche
prima della presentazione della relativa dichiarazione di produzione
da parte del produttore vinicolo. Tuttavia, l'approvazione del
contratto nonche' il versamento dell'aiuto sono subordinati alla
presentazione della dichiarazione stessa.
Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e
delle dichiarazioni sostitutive di distillazione devono comunicare
telegraficamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed
internazionali - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro e non oltre la data del 4 dicembre 1995 il quantitativo totale
del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e
dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 30 novembre
1995.
Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i
quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del
vino da tavola da parte del distillatore e contenere l'impegno di
quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini
stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione
indicato al precedente punto 4, fatta salva la riduzione di cui
all'art. 44 del regolamento n. 882/87 che, per la misura in
questione, e' di 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino
consegnato alla distillazione.
Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione o
dichiarazioni sostitutive vanno indicati:
a) le generalita' e l'indirizzo del produttore;
b) la quantita', il colore e la gradazione alcolometrica
effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere
conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualita' dei
prodotti destinati alla distillazione.
Tale volume, come piu' volte precisato, non puo' superare i 12
ettolitri di vino da tavola per ogni ettaro di vigneto destinato a
dare questo prodotto. Dovra' precisare, altresi', se si tratta di
vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;
c) il luogo ove e' immagazzinato il vino;
d) il nome del distillatore o la ragione sociale della
distilleria;
e) l'indirizzo della distilleria.
Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la
quale il produttore, sotto la propria responsabilita':
attesti di aver soddisfatto per la scorsa campagna agli obblighi
delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del
regolamento CE n. 822/87;
si impegni ad addizionare al vino da tavola cloruro di litio,
nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per quintale,
conformemente a quanto previsto al seguente punto 9;
attesti di non aver presentato in altre province contratti
relativi alla stessa distillazione, specificando, in caso contrario,
l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantita'
di vino oggetto dei contratti medesimi approvati o in corso di
approvazione.
Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di
cui agli articoli dinanzi indicati, rilasciato dall'Ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente,
deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A. entro
il termine del 31 maggio 1996 mediante lettera raccomandata, da
inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente ad una copia
del certificato medesimo.
Si ricorda, infine, che in virtu' delle disposizioni tendenti a
rendere obbligatoria l'esecuzione del contratto stipulato, il
contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovranno
essere corredati dalla prova che e' stata costituita, a favore
dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 ECU per ettolitro di vino
oggetto del contratto stesso.
Detta cauzione dovra' avere validita' fino al 31 marzo 1996 e
rinnovarsi automaticamente di tre mesi in tre mesi fino ad
autorizzazione di totale svincolo da parte dell'A.I.M.A.
La cauzione e' svincolata dall'A.I.M.A. proporzionalmente alle
quantita' consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della
effettiva consegna del vino in distilleria. Se non e' effettuata
alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione e' incamerata per
intero.
Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la
distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il
contratto di distillazione e' sostituito da una dichiarazione di
consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il
produttore ed il distillatore riconosciuto.
La dichiarazione ed il contratto di "lavorazione per conto" devono
contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.
La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che
esegue la distillazione negli impianti di cui e' titolare. In tal
caso, il campione del vino da distillare deve essere prelevato sotto
il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio
autorizzato per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in
particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico
volumico effettivo, dell'acidita' totale, dell'acidita' volatile
espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto
secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a
cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal
pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione
stesso.
Il "contratto di distillazione" o la "dichiarazione sostitutiva"
ed, eventualmente, il contratto di "lavorazione per conto" vanno
presentati, per l'approvazione, all'Ispettorato provinciale
dell'agricolturao ad altro organo all'uopo preposto dalla regione
nella provincia in cui e' immagazzinato il vino da distillare, in
cinque copie.
In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai
limitati tempi tecnici entro i quali e' possibile concludere i
contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle
regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto
regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il
compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed
associati provvedendo, altresi', ove se ne presenti la necessita',
alle operazioni connesse alla distillazione.
6. Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni
sostitutive.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo destinato
dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione
procedera' all'accertamento, sulla base della documentazione
presentata:
della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione
alla distillazione;
della giacenza in cantina di un volume di vino pari, almeno, al
volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione.
Qualora dall'anzidetto accertamento dovesse emergere che la
quantita' di vino oggetto del contratto (o dichiarazione) superi
quella ammissibile, l'ispettorato stesso procedera' d'ufficio alla
conseguente rettifica.
Gli uffici stessi devono comunicare, come sopra precisato, a mezzo
telegramma, entro e non oltre il 4 dicembre 1995 al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. politiche comunitarie
e internazionali - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
le quantita' globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle
dichiarazioni sostitutive presentate per l'approvazione, avuto
riguardo alle eventuali rettifiche di cui si e' fatto cenno.
Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non
saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o
dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui
trattasi.
Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri
la Commissione U.E. decidera', entro il 15 dicembre 1995, in merito
all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino indicato nei
contratti o nelle dichiarazioni.
In relazione a quanto sopra, questo Ministero provvedera', con la
dovuta tempestivita', a dare notizia agli uffici interessati circa il
livello della riduzione che dovra' essere operata sul volume di vino
indicato in ciascun contratto o dichiarazione.
Successivamente, gli anzidetti uffici procederanno all'approvazione
dei contratti o delle dichiarazioni presentate dagli interessati
entro il termine del 15 gennaio 1996 con l'apposizione del visto "si
approva per hl . . . .", pari al . . . . . . % del quantitativo
indicato in contratto con timbro, data e firma del responsabile
dell'ufficio. Resta inteso che l'approvazione deve indicare
l'effettivo quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver
applicato la percentuale di riduzione decisa dalla Comunita'.
L'approvazione di cui sopra deve aver luogo entro il 15 gennaio
1996 e, comunque, nel periodo di tempo che intercorre dalla
comunicazione delle quantita' ammesse e la detta data del 15 gennaio
1996.
Gli uffici stessi comunicheranno tempestivamente agli interessati
l'esito della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista per
l'approvazione. In tal caso la cauzione di 5 ECU per ettolitro,
costituita a favore dell'A.I.M.A. viene svincolata per il
quantitativo di vino oggetto della riduzione dovuta esclusivamente
alle decisioni comunitarie.
A tal fine, due copie dei contratti o dichiarazioni cosi' approvati
saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore)
ed un'altra sara' inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla
documentazione richiesta.
Si ricorda - come meglio si dira' in seguito - che per i volumi di
vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non
sara' riconosciuto al distillatore alcun aiuto.
Le operazioni di distillazione possono avere inizio solo dopo
l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come gia'
detto in precedenza, sono approvati tenuto conto della riduzione del
volume di vino da distillare.
Resta naturalmente inteso che l'aiuto comunitario non sara' in
nessun caso corrisposto prima che il produttore abbia presentato la
dichiarazione di produzione e non potra' riguardare quantitativi
superiori a quelli risultanti dall'applicazione del limite ammesso
dalla Commissione e comunque nel limite di 12 hl per ettaro delle
superfici destinate a vino da tavola.
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati
dalle regioni dovranno comunicare, inoltre, al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali - Divisione VI - Via XX
Settembre, 20 - 00187 Roma, entro il 20 gennaio 1996, il quantitativo
totale di vino indicato nei contratti di distillazione o nelle
dichiarazioni sostitutive approvati.
7. Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza
maggiore.
Il vino puo' essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione
dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni
sostitutive e, comunque, non oltre il 15 marzo 1996.
Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) e' ammessa
una tolleranza del 5% in piu' o in meno rispetto alle quantita' di
vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni).
In conseguenza nessun aiuto e' concesso:
per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in
distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume, come
sopra determinato;
per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantita';
per la quantita' di vino che eccede quella massima prevista per la
distillazione in causa (12 hl/ha).
Nella consegna del vino alla distillazione e' ammessa, altresi',
una tolleranza di 0,8 grado alcole in piu' o in meno, rispetto alla
gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione
sostitutiva. Detta tolleranza non pregiudica il limite minimo
previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di
9 nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il
titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti (di 8 per la
zona C/I/b, di 8,5 per la zona C/II e di 9 per la zona C/III).
Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi
di forza maggiore, la mancata esecuzione o la esecuzione parziale dei
contratti di distillazione approvati comporta, oltre che la eventuale
perdita del diritto all'aiuto comunitario, anche l'incameramento da
parte dell'A.I.M.A. della cauzione.
Se per un caso fortuito o per una causa di forza maggiore, la
totalita' o una parte del vino oggetto di contratto non puo' essere
distillata, il distillatore o il produttore ne informa, senza
indugio, l'organismo di intervento dello Stato membro nel cui
territorio si trova la distilleria e l'organismo di intervento dello
Stato membro in cui si trova la cantina del produttore, se
quest'ultima e' sita in un altro Paese dell'U.E.
In queste circostanze, in deroga a quanto prima precisato, l'aiuto
e' versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato.
Il volume minimo di vino che puo' essere consegnato alla
distillazione da ciascun produttore non puo' essere inferiore ai 10
ettolitri.
8. Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla
distillazione e dei relativi aiuti.
Con il regolamento CE n. 1848/95 della Commissione e' stata
prevista, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini
avviati alle differenti distillazioni nel corso della campagna
1995-96 da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento
dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.
Tale riduzione e' di 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino
consegnato alla distillazione.
Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del
prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in vigore
nelle scorse campagne in quanto, tranne il livello della riduzione la
normativa comunitaria non ha subito modifiche in merito.
9. Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.
Le disposizioni del citato regolamento CE del Consiglio n. 2046/89,
nel delegare alle autorita' competenti degli Stati membri i compiti
di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare
alla loro destinazione, prevedono:
la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore;
il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla
circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o
alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.
Con decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito che il vino
da tavola oggetto dei contratti di distillazione deve essere
addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10
grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione,
opportunamente miscelato.
La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori,
l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre
1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 gennaio 1987.
I produttori debbono comunicare telegraficamente all'Ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente,
l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20
maggio 1986 e non possono procedere alla estrazione o alla consegna
del prodotto prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla
predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei
giorni festivi.
I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia
stato denaturato in conformita' a quanto prescritto dal precitato
decreto.
Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla
distilleria, in particolare, del quantitativo, del colore e della
gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F.
competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal
Ministero delle finanze d'intesa con questo Ministero.
Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e
comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo
le modalita' indicate al punto 4) della circolare n. 20 del 16
settembre 1983, relativa alla distillazione preventiva per la
campagna 1983-84.
10. Presentazione della documentazione relativa alla distillazione
del vino.
Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario secondo la
procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto
anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare
all'A.I.M.A. (Via Palestro, 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla
quale oltre agli altri documenti che saranno previsti dall'anzidetta
Azienda, deve essere allegato il certificato rilasciato dall'U.T.F.
competente per territorio da redigere in conformita' al modello
allegato alla presente circolare.
Si ricorda che i termini ultimi per la presentazione della
documentazione di cui sopra sono il 31 dicembre 1996, nei casi di
richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria ed
il 31 gennaio 1997 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva
dell'aiuto gia' anticipato su cauzione.
11. Elaborazione vino alcolizzato.
Il vino destinato alla distillazione puo' essere trasformato in
vino alcolizzato.
Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono
contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CE n. 2046/89 e, per
quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento n.
2721/88.
Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e
con lettera F/435 del 18 febbraio 1991 sono state emanate dalla
scrivente le norme applicative relative alla elaborazione di vino
alcolizzato per la distillazione.
Nel caso in questione l'importo dell'aiuto e' stato fissato in ECU
1,715/% vol/hl.
12. Adempimenti dei distillatori.
Premesso che le operazioni di distillazione devono essere
effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1996, i distillatori
riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro
e non oltre il 10 di ogni mese, le quantita' di vino distillato nel
corso del mese precedente e le quantita' dei prodotti ottenuti
distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.
Si rammenta in proposito che, ai sensi del regolamento n. 2721/88
cosi' come modificato dal regolamento n. 2181/91, il tardivo
adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione
dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.
Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non viene
corrisposto.
Lo stesso regolamento prevede anche una riduzione dello 0,5%
dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a
carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:
la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la
distillazione in causa;
la domanda per ottenere l'aiuto.
Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato.
E' previsto, altresi', che nel caso in cui il distillatore non
rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto
del vino l'aiuto sara' ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo
durante il periodo di un mese.
Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato.
Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla
ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti - sulla
necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza
e con la necessaria tempestivita', si invitano gli enti e le
organizzazioni delle categorie interessate a dare alla presente
circolare la massima divulgazione possibile.
L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuera' indagini e
controlli finalizzati ad accertare, anche mediante analisi su
campioni prelevati, l'origine e le caratteristiche analitiche del
vino avviato alla distillazione.
Si richiama, altresi', l'attenzione sul contenuto dell'art. 4,
comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale
stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni
contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla
distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di
lire centocinquantamila (150.000) per quintale o frazione di quintale
di prodotto e, comunque, non inferiore a seicentomila (600.000).
Il direttore generale reggente
delle politiche comunitarie e internazionali
DI SALVO
Registrata alla Corte dei conti il 2 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 227