IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208, recante norme per gli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1 gennaio 1994 gli interventi di cui al citato art. 2 della legge n. 208/1991, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilita', provenienti dal capitolo 7878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, confluiscono, previa riduzione del 15 per cento, nel cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che stabilisce, tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, e ne verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi; Visti i criteri direttivi del 24 novembre 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, l'allegata tabella di riparto a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei trasferimenti da effettuare per l'anno 1995; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 43 del 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che per alcune categorie gli stanziamenti iniziali iscritti nei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996-1997, sono ridotti del 3%; Vista la nota n. 817 del 19 luglio 1995, del Presidente del Consiglio dei Ministri, che autorizza in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995; Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 8.245.000.000 in conto esercizio 1995, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo le quote indicate nel programma della tabella di riparto allegata ai criteri direttivi, ridotte nella misura del 3%, come disposto dal sopracitato decreto-legge n. 41/1985; Decreta: Art. 1. La somma di L. 8.245.000.000 e' impegnata, per il 1995, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalita' esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicato: Regioni e province autonome Importi (in lire) - - Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359.496.020 Provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . . . 121.614.771 Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511.851.118 Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.344.443.734 Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.611.121 Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.254.903.210 Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410.282.993 Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.017.601 Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315.396.114 Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.433.981 Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.889.992 Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.234.856.563 Provincia autonoma di Trento . . . . . . . . . . 109.587.172 Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.803.110 Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.048.812.500 _____________ Totale . . . 8.245.000.000