IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970;
  Vista   l'ordinanza  ministeriale  16  maggio  1991,  n.  127,  che
disciplina   l'impianto   organizzativo   dei   corsi   biennali   di
specializzazione  e  le  relative  procedure di autorizzazione, ed in
particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la
possibilita'  di  introdurre  modifiche  e/o integrazioni entro il 10
dicembre di ciascun anno;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, facendo salve le norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari,
reca,  tra l'altro, nuove disposizioni per la formazione iniziale dei
docenti  curricolari e di sostegno, nonche' nuove disposizioni per le
attivita' di sostegno in istituti di istruzione secondaria di secondo
grado;
  Viste  le  ordinanze  ministeriali  31  dicembre  1992,  n. 376 e 9
dicembre  1993, n. 345, concernenti la sospensione di accoglimento di
nuove  istanze  per  il  riconoscimento  dei  corsi  ex  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  970/1975,  relativamente ai bienni
1993-95 e 1994-96;
  Viste le ordinanze ministeriali n. 166 del 23 maggio 1995 e 223 del
27  giugno  1995 che prorogano rispettivamente al 30 giugno 1995 e al
31  luglio  1995  i  termini per apportare modifiche e/o integrazioni
alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 127/1991;
  Considerato che a tutt'oggi non e' stata acquisita la registrazione
da  parte  della  Corte  dei conti del decreto ministeriale 27 giugno
1995,  n.  226, che ha ridefinito i nuovi programmi e che costituisce
il   presupposto   per   l'emanazione   della  conseguente  ordinanza
ministeriale applicativa;
  Vista  la  nota  n.  8724/LM del 28 luglio 1995 - Gabinetto, con la
quale,  sono  state  fornite  direttive su alcuni punti relativi alla
disciplina  ed  alla  operativita'  della  ordinanza  da  emanare  in
attuazione dei nuovi programmi;
  Considerato  che  le  direttive predette richiedono approfondimenti
ulteriori non realizzabili entro il termine ultimo del 31 luglio 1995
stabilito  per  l'emanazione  della  nuova  ordinanza  sui  corsi  di
specializzazione;
  Ritenuto  altresi'  che comunque l'eventuale ulteriore differimento
dei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 223/1995 per dare
applicazione  alle  predette  direttive  di  cui alla nota n. 8724/LM
sopra  citata  non  consentirebbe di disporre dei tempi necessari per
l'attivazione  ed il compiuto svolgimento dei corsi nel prossimo anno
scolastico 1995-96.
  Considerato,  peraltro,  che  -  come risulta dall'allegata tabella
redatta  sulla  base dei dati forniti dai Provveditorati agli studi -
la  grande maggioranza dei docenti di sostegno, a livello nazionale e
regionale,  e' gia' in possesso del titolo di specializzazione e che,
comunque,   laddove   i   singoli  provveditori  hanno  segnalato  la
necessita'   di   personale   docente   di   sostegno  specializzato,
l'Amministrazione  ha  provveduto  ad  organizzare i corsi statali di
specializzazione;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa e' prorogata per l'anno
scolastico  1995-96  l'ordinanza telegrafica del 31 dicembre 1992, n.
376, citata in premessa.
  La  presente  ordinanza  sara'  trasmessa  alla Corte dei conti per
l'ammissione al visto ed alla conseguente registrazione.
   Roma, 31 luglio 1995
                                                Il Ministro: LOMBARDI
Registrata alla Corte dei conti il 19 agosto 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 265