IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970; Vista l'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127, che disciplina l'impianto organizzativo dei corsi biennali di specializzazione e le relative procedure di autorizzazione, ed in particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilita' di introdurre modifiche e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, facendo salve le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, reca, tra l'altro, nuove disposizioni per la formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno, nonche' nuove disposizioni per le attivita' di sostegno in istituti di istruzione secondaria di secondo grado; Viste le ordinanze ministeriali 31 dicembre 1992, n. 376 e 9 dicembre 1993, n. 345, concernenti la sospensione di accoglimento di nuove istanze per il riconoscimento dei corsi ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975, relativamente ai bienni 1993-95 e 1994-96; Viste le ordinanze ministeriali n. 166 del 23 maggio 1995 e 223 del 27 giugno 1995 che prorogano rispettivamente al 30 giugno 1995 e al 31 luglio 1995 i termini per apportare modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 127/1991; Considerato che a tutt'oggi non e' stata acquisita la registrazione da parte della Corte dei conti del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 226, che ha ridefinito i nuovi programmi e che costituisce il presupposto per l'emanazione della conseguente ordinanza ministeriale applicativa; Vista la nota n. 8724/LM del 28 luglio 1995 - Gabinetto, con la quale, sono state fornite direttive su alcuni punti relativi alla disciplina ed alla operativita' della ordinanza da emanare in attuazione dei nuovi programmi; Considerato che le direttive predette richiedono approfondimenti ulteriori non realizzabili entro il termine ultimo del 31 luglio 1995 stabilito per l'emanazione della nuova ordinanza sui corsi di specializzazione; Ritenuto altresi' che comunque l'eventuale ulteriore differimento dei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 223/1995 per dare applicazione alle predette direttive di cui alla nota n. 8724/LM sopra citata non consentirebbe di disporre dei tempi necessari per l'attivazione ed il compiuto svolgimento dei corsi nel prossimo anno scolastico 1995-96. Considerato, peraltro, che - come risulta dall'allegata tabella redatta sulla base dei dati forniti dai Provveditorati agli studi - la grande maggioranza dei docenti di sostegno, a livello nazionale e regionale, e' gia' in possesso del titolo di specializzazione e che, comunque, laddove i singoli provveditori hanno segnalato la necessita' di personale docente di sostegno specializzato, l'Amministrazione ha provveduto ad organizzare i corsi statali di specializzazione; Ordina: Art. 1. Per le motivazioni esposte in premessa e' prorogata per l'anno scolastico 1995-96 l'ordinanza telegrafica del 31 dicembre 1992, n. 376, citata in premessa. La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per l'ammissione al visto ed alla conseguente registrazione. Roma, 31 luglio 1995 Il Ministro: LOMBARDI Registrata alla Corte dei conti il 19 agosto 1995 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 265