La  circolare  n.  90543/7/488,  emanata  dal  Dipartimento   della
funzione  pubblica in data 26 giugno 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1992,  ha  gia'  fornito  i  necessari
chiarimenti    per    risolvere    talune   problematiche   derivanti
dall'applicazione degli articoli 22 e  33  della  legge  n.  104/1992
indicata in oggetto.
  Tuttavia su particolari aspetti della normativa recata dal predetto
art.  33  sono continuate ad insorgere incertezze interpretative tali
da rendere necessario da parte di questo Dipartimento il  ricorso  al
Consiglio  di  Stato per l'acquisizione di un apposito parere, che e'
stato formulato dalla prima sezione in data 14 giugno 1995 (parere n.
785/1995).
  Quanto  alla  prima  problematica  sottoposta  al  parere  di   cui
trattasi,  essa  riguarda  la  comulabilita'  da  parte  dello stesso
lavoratore del beneficio di cui al menzionato art. 33, comma 3, e, in
particolare, se a quest'ultimo debbano essere  riconosciuti,  su  sua
specifica   richiesta,  piu'  benefici  consistenti  ciascuno  in  un
permesso  mensile  di  "tre  giorni",  per  assistere  piu'   persone
handicappate  in  stato  di  gravita'  esistenti  nello stesso nucleo
familiare.
  Su tale problematica il Consiglio di Stato si e' espresso in favore
di  una  soluzione  affermativa,  ritenuta  peraltro piu' aderente al
dettato normativo, anche se ha precisato che detto cumulo non  potra'
essere comunque riconosciuto allorche' altre persone possano prestare
assistenza  o  quando  lo  stesso  lavoratore  possa,  per  la natura
dell'handicap, sopperire alle necessita' assistenziali dei  familiari
disabili durante il periodo di soli tre giorni mensili.
  La  seconda  problematica  verte sull'ammissibilita' del cumulo dei
benefici spettanti allo stesso lavoratore nella sua duplice  qualita'
di familiare convivente di persona handicappata grave (art. 33, comma
3)  e  di  soggetto  portatore  di handicap in condizione di gravita'
(art. 33, comma 6).
  Analogamente alle considerazioni gia' esposte con riferimento  alla
problematica  precedente,  e'  ritenuta  corretta  la  soluzone della
cumulabilita'. Anche in questo caso detta cumulabilita'  e'  tuttavia
subordinata  all'effettiva necessita' della prestazione assistenziale
da parte del familiare.
  La terza ed ultima problematica riguarda infine  la  fruizione,  da
parte  di  persone  handicappate, dei tempi aggiuntivi nelle prove di
esame di concorsi pubblici,  in  relazione  allo  specifico  handicap
(art.  20, comma 1). La fruizione di tale beneficio presuppone sempre
la sussistenza di un minimo di capacita' lavorativa,  necessario  per
l'instaurazione del rapporto di impiego.
  Dal  Consiglio  di  Stato  viene  fatto  in  ogni caso rilevare che
l'accertamento,  da  parte  dell'organo  sanitario  competente,   del
diritto  ai  tempi  suppletivi  nelle prove concorsuali, previsto dal
citato art. 20, comma 1,  non  incide  minimamente  sull'accertamento
relativo  alla  sussistenza  della  capacita' lavorativa del soggetto
handicappato anche  se  effettuato  dallo  stesso  organo  sanitario,
trattandosi  di  atti  aventi finalita' diverse e quindi tra loro non
collegati.
                                                Il Ministro: FRATTINI