La circolare n. 90543/7/488, emanata dal Dipartimento della funzione pubblica in data 26 giugno 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1992, ha gia' fornito i necessari chiarimenti per risolvere talune problematiche derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 33 della legge n. 104/1992 indicata in oggetto. Tuttavia su particolari aspetti della normativa recata dal predetto art. 33 sono continuate ad insorgere incertezze interpretative tali da rendere necessario da parte di questo Dipartimento il ricorso al Consiglio di Stato per l'acquisizione di un apposito parere, che e' stato formulato dalla prima sezione in data 14 giugno 1995 (parere n. 785/1995). Quanto alla prima problematica sottoposta al parere di cui trattasi, essa riguarda la comulabilita' da parte dello stesso lavoratore del beneficio di cui al menzionato art. 33, comma 3, e, in particolare, se a quest'ultimo debbano essere riconosciuti, su sua specifica richiesta, piu' benefici consistenti ciascuno in un permesso mensile di "tre giorni", per assistere piu' persone handicappate in stato di gravita' esistenti nello stesso nucleo familiare. Su tale problematica il Consiglio di Stato si e' espresso in favore di una soluzione affermativa, ritenuta peraltro piu' aderente al dettato normativo, anche se ha precisato che detto cumulo non potra' essere comunque riconosciuto allorche' altre persone possano prestare assistenza o quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell'handicap, sopperire alle necessita' assistenziali dei familiari disabili durante il periodo di soli tre giorni mensili. La seconda problematica verte sull'ammissibilita' del cumulo dei benefici spettanti allo stesso lavoratore nella sua duplice qualita' di familiare convivente di persona handicappata grave (art. 33, comma 3) e di soggetto portatore di handicap in condizione di gravita' (art. 33, comma 6). Analogamente alle considerazioni gia' esposte con riferimento alla problematica precedente, e' ritenuta corretta la soluzone della cumulabilita'. Anche in questo caso detta cumulabilita' e' tuttavia subordinata all'effettiva necessita' della prestazione assistenziale da parte del familiare. La terza ed ultima problematica riguarda infine la fruizione, da parte di persone handicappate, dei tempi aggiuntivi nelle prove di esame di concorsi pubblici, in relazione allo specifico handicap (art. 20, comma 1). La fruizione di tale beneficio presuppone sempre la sussistenza di un minimo di capacita' lavorativa, necessario per l'instaurazione del rapporto di impiego. Dal Consiglio di Stato viene fatto in ogni caso rilevare che l'accertamento, da parte dell'organo sanitario competente, del diritto ai tempi suppletivi nelle prove concorsuali, previsto dal citato art. 20, comma 1, non incide minimamente sull'accertamento relativo alla sussistenza della capacita' lavorativa del soggetto handicappato anche se effettuato dallo stesso organo sanitario, trattandosi di atti aventi finalita' diverse e quindi tra loro non collegati. Il Ministro: FRATTINI