IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Udine, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 19 luglio 1995, che ha modificato
l'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico, e che ha approvato la tabella
didattica XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione del settore
medico, tra cui quella in otorinolaringoiatria;
Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995, con il quale si
autorizza l'Universita' degli studi di Udine ad istituire nuove
scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in
otorinolaringoiatria;
Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della
Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) formulate dalle autorita'
accademiche rispettivamente in data:
consiglio di facolta' di medicina e chirurgia del 24 luglio 1995;
senato accademico del 6 settembre 1995;
consiglio di amministrazione del 28 settembre 1995;
Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 5 ottobre 1995;
Decreta:
Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi
di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) e' modificato come segue:
Articolo unico
Dopo l'art. 155, relativo alla scuola di specializzazione in
"ortopedia e traumatologia", viene inserito il "Capo XII - Scuola di
specializzazione in otorinolaringoiatria" e i seguenti nuovi
articoli:
Capo XII
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN OTORINOLARINGOIATRIA
Art. 156 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Nella
facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Udine e'
istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.
2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti capaci di
svolgere attivita' di prevenzione, diagnosi e cura nel settore
professionale della otorinolaringoiatria.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in
otorinolaringoiatria.
4. Le universita' possono istituire altresi' corsi di
aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della
legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della
direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
Art. 157 (Organizzazione, durata, norme d'accesso). - 1. Il corso
di specializzazione in otorinolaringoiatria ha la durata di quattro
anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze
chirurgiche.
2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o
ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo
complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante
nel Servizio sanitario nazionale.
3. Concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di
scienze chirurgiche della facolta' di medicina e chirurgia, sede
amministrativa della scuola, le altre strutture della facolta' di
medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Udine, nonche'
le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il
relativo personale universitario appartenente ai settori
scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del
S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette
strutture non universitarie sono individuate con i protocolli
d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/1992.
6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un
congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane
e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la
scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti
determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di
sedici specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e'
determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra
il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole
scuole. ll numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello
totale previsto nello statuto.
8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al
concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio
conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle
competenti autorita' accademiche italiane. Per l'iscrizione alla
scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione
all'esercizio della professione.
Art. 158 (Piano di studi e di addestramento). - 1. Il consiglio
della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e
nelle strutture di cui al precedente art. 157, comma 3. Il consiglio
della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 156,
comma 2 e gli obiettivi previsti al comma 2 del presente articolo e
specificati nelle tabelle A e B, relative agli standards formativi
specifici per la specializzazione in otorinolaringoiatria, determina
pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi
comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tutorato.
2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori
scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione
del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in
prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del
diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola
specializzazione nella specifica tabella B.
3. Il piano dettagliato delle attivita formative, di cui ai
precedenti commi 1 e 2, e' deliberato dal consiglio della scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
Art. 159 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del
tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio
della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal
consiglio della scuola.
3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente
non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza
all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla
base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette
strutture estere.
Art. 160 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica dell'indirizzo
scelto assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame
stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di
specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la
vigente normativa.
3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici specialistici certificati secondo gli standards nazionali
specifici riportati nella tabella B.
Art. 161 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita',
su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in
otorinolaringoiatria e del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione,
puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui
all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
2. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola di
specializzazione, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti
pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
Art. 162 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards nazionali per la scuola di specialita' in
otorinolaringoiatria (sugli obiettivi formativi e relativi settori
scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello
specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed
aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n.
341/1990.
Tabella A
AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
A - Area propedeutica.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze
approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica, deve
apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica
ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi
informatici.
Settori:
E06A Fisiologia umana
E09A Anatomia umana
F01X Statistica medica
B - Area di semeiotica generale e strumentale e di
metodologia clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze
semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e
strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie
d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i
fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
Settori:
F04B Patologia clinica
F06A Anatomia patologica
F15A Otorinolaringoiatria
F15B Audiologia
F08A Chirurgia generale
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
C - Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali
tecniche chirurgiche.
Settori:
F06A Anatomia patologica
F15A Otorinolaringoiatria
F08A Chirurgia generale
D - Area di otorinolaringoiatria.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia
diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza
otorinolaringoiatrica.
Settori:
F15A Otorinolaringoiatria
F08A Chirurgia generale
F13C Chirurgia maxillo-facciale
E - Area di anestesiologia e valutazione critica.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di
anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare
attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per
procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
Settori:
F15A Otorinolaringoiatria
F08A Chirurgia generale
F21X Anestesiologia
F22B Medicina legale
Tabella B
STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma
deve:
aver frequentato una annualita' di chirurgia generale;
aver acquisito una preparazione professionale specifica, basata
sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici
specialistici, come di seguito specificato:
a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il
10% condotti come primo operatore;
b) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il
20% condotti come primo operatore;
c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno
il 30% condotti come primo operatore.
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione,
secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3
sperimentazioni cliniche controllate.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Udine, 19 ottobre 1995
Il rettore: STRASSOLDO