IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, concernente l'attuazione della direttiva 89/108/CEE, in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana ed in particolare gli articoli 11, comma 2, e 12; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva della Commissione 92/1/CEE sul controllo delle temperature degli alimenti surgelati e la direttiva 92/2/CEE sulle modalita' di campionamento e il metodo di analisi per il controllo delle temperature; Ritenuta la necessita' di provvedere all'attuazione di dette direttive precisando i requisiti dei mezzi di trasporto e dei banchi ed armadi frigoriferi nonche' i requisiti e le modalita' per il riconoscimento degli strumenti di misurazione della temperatura nei mezzi di trasporto degli alimenti surgelati; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Sentito il Ministro dei trasporti; Vista la comunicazione fatta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il presente regolamento: Art. 1. Mezzi di trasporto 1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati, devono essere muniti di: a) protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 110, sugli alimenti surgelati; b) apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonche' a ristabilirle nel piu' breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico; c) un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell'aria interna. 2. I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di: a) protezione coibente di cui al comma 1, lettera a); b) generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti surgelati; c) dispositivi di circolazione dell'aria o comunque sistemi idonei ad uniformare la temperatura interna. 3. Gli strumenti di misurazione di cui al comma 2, lettera b), sono approvati dalla competente autorita' del Paese dove i mezzi di trasporto sono stati immatricolati; per i mezzi di trasporto immatricolati in Italia l'autorita' competente e' l'amministrazione metrica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che puo' avvalersi della documentazione prodotta dalle ditte interessate rilasciata da ente od organismo riconosciuto e rintracciabile. 4. I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati di cui ai commi 1 e 2 devono rispondere alle norme contenute nell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), ratificato con la legge 2 maggio 1977, n. 264, nonche' alle disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 1984 relativo ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata. La sigla di riconoscimento dei predetti mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull'attestato internazionale o nazionale deve essere una delle seguenti: a) FRC, FRF, RRC, per l'attestato internazionale; b) FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l'attestato nazionale. 5. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati insieme agli alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in involucri protettivi e che, al momento del carico, abbiano una temperatura non superiore a - 18 C. 6. Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti surgelati da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non superiore a 7 tonnellate. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana): "2. L'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e' cosi' sostituito: 'Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita' sono stabilite le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonche' le caratteristiche richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la normativa vigente'". - Si riporta il testo dell'art. 12 del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110: "Art. 12 (Metodo di controllo delle temperature). - 1. Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le modalita' di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita'". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tati regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La direttiva CEE n. 92/1, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 34 dell'11 febbraio 1992 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 7 maggio 1992, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 92/2, che fissa le modalita' di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 34 dell'11 febbraio 1992 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 7 maggio 1992, 2a serie speciale.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110: "Art. 4 (Temperature). - 1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a -18(gradi)C. 2. Sono tuttavia tollerate: a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto e non superiori a 3(gradi)C della temperatura del prodotto; b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3(gradi)C". - Il D.M. 28 febbraio 1984 (Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 marzo 1984.