IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, concernente
l'attuazione  della  direttiva  89/108/CEE,  in  materia  di alimenti
surgelati  destinati  all'alimentazione  umana  ed in particolare gli
articoli 11, comma 2, e 12;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva della Commissione 92/1/CEE sul controllo delle
temperature  degli  alimenti  surgelati e la direttiva 92/2/CEE sulle
modalita'  di  campionamento  e il metodo di analisi per il controllo
delle temperature;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  all'attuazione  di  dette
direttive  precisando i requisiti dei mezzi di trasporto e dei banchi
ed  armadi  frigoriferi  nonche'  i  requisiti  e le modalita' per il
riconoscimento  degli  strumenti di misurazione della temperatura nei
mezzi di trasporto degli alimenti surgelati;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 17 novembre 1994;
  Sentito il Ministro dei trasporti;
  Vista la comunicazione fatta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge n. 400/1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il presente regolamento:
                               Art. 1.
                         Mezzi di trasporto
  1.  I  mezzi  di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli
alimenti surgelati, devono essere muniti di:
    a)  protezione  coibente  che consenta di mantenere, per tutta la
durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti
dall'art.  4  del decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 110, sugli
alimenti surgelati;
    b)  apparecchiature  atte ad uniformare e mantenere le condizioni
di  temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonche'
a ristabilirle nel piu' breve tempo possibile dopo ogni operazione di
carico e scarico;
    c)  un  termometro  facilmente visibile che misuri la temperatura
dell'aria interna.
   2.  I  mezzi  di  trasporto, non adibiti alla distribuzione locale
degli alimenti surgelati devono essere muniti di:
    a) protezione coibente di cui al comma 1, lettera a);
    b)  generatore  di freddo e strumenti di registrazione automatica
della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a
20  minuti,  la  temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti
surgelati;
    c)  dispositivi  di  circolazione  dell'aria  o  comunque sistemi
idonei ad uniformare la temperatura interna.
  3. Gli strumenti di misurazione di cui al comma 2, lettera b), sono
approvati  dalla  competente  autorita'  del  Paese  dove  i mezzi di
trasporto   sono  stati  immatricolati;  per  i  mezzi  di  trasporto
immatricolati  in  Italia l'autorita' competente e' l'amministrazione
metrica    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato  che  puo'  avvalersi  della documentazione prodotta
dalle  ditte interessate rilasciata da ente od organismo riconosciuto
e rintracciabile.
  4.  I  mezzi  adibiti  al trasporto di alimenti surgelati di cui ai
commi  1  e  2  devono  rispondere  alle norme contenute nell'accordo
relativo  ai  trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai
mezzi  speciali  da usare per tali trasporti (ATP), ratificato con la
legge  2  maggio  1977, n. 264, nonche' alle disposizioni del decreto
ministeriale  28  febbraio  1984  relativo  ai  mezzi di trasporto in
regime  di  temperatura  controllata.  La sigla di riconoscimento dei
predetti  mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull'attestato
internazionale o nazionale deve essere una delle seguenti:
    a) FRC, FRF, RRC, per l'attestato internazionale;
    b) FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l'attestato nazionale.
  5.  Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati
insieme  agli  alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in
involucri  protettivi  e  che,  al  momento  del  carico, abbiano una
temperatura non superiore a - 18 ›C.
  6.  Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti
surgelati  da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale
effettuato  con  mezzi  di  trasporto  aventi  una  portata utile non
superiore a 7 tonnellate.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 11 del
          D.Lgs.  27 gennaio 1992, n. 110 (Attuazione della direttiva
          89/108/CEE  in  materia  di  alimenti  surgelati  destinati
          all'alimentazione  umana):  "2.  L'art.  4  della  legge 27
          gennaio  1968, n. 32, e' cosi' sostituito: 'Con decreto del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          di concerto con il Ministro della sanita' sono stabilite le
          disposizioni  da  osservare  nel  trasporto  degli alimenti
          surgelati  nonche'  le  caratteristiche  richieste  per gli
          armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione
          ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di
          entrata  in  vigore  del  suddetto  decreto  si  applica la
          normativa vigente'".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 12 del medesimo D.Lgs.
          27 gennaio 1992, n. 110:
             "Art.  12  (Metodo di controllo delle temperature). - 1.
          Il  metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e
          le  modalita' di prelevamento dei campioni sono determinati
          in  attuazione  di disposizioni comunitarie in materia, con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   di   concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tati regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -   La  direttiva  CEE  n.  92/1,  sul  controllo  delle
          temperature   nei  mezzi  di  trasporto  e  nei  locali  di
          immagazzinamento   e   di   conservazione   degli  alimenti
          surgelati   destinati  all'alimentazione  umana,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 34 dell'11 febbraio 1992 e ripubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  35 del 7 maggio
          1992, 2a serie speciale.
             -  La  direttiva  CEE n. 92/2, che fissa le modalita' di
          campionamento  e  il  metodo  comunitario di analisi per il
          controllo   delle   temperature  degli  alimenti  surgelati
          destinati  all'alimentazione  umana,  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 34
          dell'11   febbraio   1992  e  ripubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  35 del 7 maggio
          1992, 2a serie speciale.
 
          Note all'art. 1:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. 27
          gennaio 1992, n. 110:
             "Art.  4  (Temperature).  -  1.  La  temperatura   degli
          alimenti  surgelati  deve essere mantenuta in tutti i punti
          del prodotto ad un valore pari o inferiore a -18(gradi)C.
             2. Sono tuttavia tollerate:
               a) durante  il  trasporto,  brevi  fluttuazioni  verso
          l'alto  e  non  superiori a 3(gradi)C della temperatura del
          prodotto;
               b) durante la distribuzione locale e  negli  armadi  e
          nei  banchi  frigoriferi  per  la  vendita  al consumatore,
          fluttuazioni verso l'alto della  temperatura  del  prodotto
          non superiori a 3(gradi)C".
             - Il D.M. 28 febbraio 1984 (Mezzi di trasporto in regime
          di  temperatura  controllata)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 marzo 1984.