La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione    sulla    proibizione   dello   sviluppo,   produzione,
immagazzinaggio  ed  uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione,
con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.