IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA Vista la domanda in data 10 maggio 1995 con la quale la societa' Sorgente Cintoia S.r.l con sede in Greve in Chianti (Firenze), frazione Strada in Chianti, via Cintoia Bassa, 55 ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata "Fonte di Tito", che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Cintoia" ubicata nel comune di Greve in Chianti (Firenze), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993; Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992; Visto il parere della terza Sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 18 ottobre 1995; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale "Fonte di Tito" di Greve in Chianti (Firenze).