IL DIRETTORE GENERALE
                     DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA
  Vista la domanda in data 10 maggio 1995 con la  quale  la  societa'
Sorgente  Cintoia  S.r.l  con  sede  in  Greve  in Chianti (Firenze),
frazione Strada in Chianti, via  Cintoia  Bassa,  55  ha  chiesto  il
riconoscimento  della  qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua  denominata  "Fonte di Tito", che sgorga nell'ambito della
concessione mineraria  "Cintoia"  ubicata  nel  comune  di  Greve  in
Chianti (Firenze), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;
  Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;
  Visto  il  parere  della  terza  Sezione del Consiglio superiore di
sanita' nella seduta del 18 ottobre 1995;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale,  ai  sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua minerale "Fonte di Tito" di Greve in Chianti (Firenze).