IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare  il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2
della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui  si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Considerato  che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20
novembre  1995  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  105.300
miliardi;
  Visti  i  propri decreti in data 23 ottobre 1995 e 8 novembre 1995,
con i  quali  e'  stata  disposta  l'emissione  delle  prime  quattro
tranches  dei  certificati di credito del Tesoro "zero coupon", della
durata di due anni, con decorrenza 30 ottobre 1995;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
quinta tranche dei certificati di credito del  Tesoro  "zero  coupon"
(CTZ),  di durata biennale, con decorrenza 30 ottobre 1995 e scadenza
31 ottobre 1997, fino all'importo  massimo  di  nominali  lire  2.000
miliardi,  di cui al decreto ministeriale del 23 ottobre 1995, citato
nelle premesse, recante l'emissione  delle  prime  due  tranches  dei
certificati stessi.
  In  base  all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994,  citato  nelle  premesse,  al  termine   della   procedura   di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione  della  sesta  tranche  dei  certificati,  per un importo
massimo  del  10  per  cento  dell'ammontare  nominale  indicato   al
precedente  primo  comma, da assegnare agli operatori "specialisti in
titoli  di  Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e
4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal citato decreto ministeriale 23 ottobre 1995.