IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico e il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, concernente modificazioni al regolamento stesso; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990, concernente la tariffazione dei servizi telefonici supplementari; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente le tariffe telefoniche nazionali pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente il recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente le modalita' di espletamento dei servizi audiotex e videotex; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente le caratteristiche e le modalita' di espletamento dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, ed in particolare gli articoli 13 e 14; Tenuto conto della necessita' di consentire l'accesso ai centri di servizi audiotex tramite specifiche numerazioni telefoniche, da predisporsi compatibilmente con le disponibilita' impiantistiche, onde rendere possibile l'utilizzo della rete di telecomunicazioni da parte dei gestori dei suddetti centri e da parte degli utenti telefonici; Riconosciuta l'esigenza di determinare specifiche tariffe per l'accesso e l'utilizzo delle suddette numerazioni telefoniche nonche' le condizioni economiche di abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisabilitazione alle chiamate uscenti verso tali numerazioni; Considerato che, per la determinazione delle suddette tariffe, occorre tener conto dei dati di costo relativi sia alla realizzazione ed all'utilizzo delle infrastrutture necessarie all'erogazione del servizio sia alle altre strutture aziendali a tal fine impegnate; Considerato che tali dati di costo sono stati definiti dalla societa' Telecom Italia S.p.a. su base consuntiva nonche' sulla base delle previsioni di ampliamento della rete ipotizzate in relazione allo sviluppo dell'utenza e che degli stessi e' stata verificata la congruita'; Decreta: Art. 1. 1. L'accesso ai centri di servizi audiotex e' realizzato mediante le infrastrutture della rete pubblica commutata. 2. I gestori dei centri di servizi audiotex possono richiedere, oltre alla numerazione urbana, anche numerazioni telefoniche appositamente predisposte dal gestore della rete pubblica di telecomunicazioni. 3. Attraverso l'apposita numerazione telefonica di cui al comma 2 il gestore della rete pubblica, nel caso di accesso generalizzato senza parola chiave identificativa dell'utente telefonico, provvede alla contabilizzazione sul contatore dell'utente telefonico chiamante ed alla fatturazione del prezzo delle informazioni e prestazioni fruite sui centri audiotex da parte del suddetto utente.