IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti  amministrativi ed, in particolare, l'art. 24, comma 4, che
obbliga  le  singole  amministrazioni  ad individuare, con uno o piu'
regolamenti,  le  categorie  di documenti, da esse formati o comunque
rientranti  nella  loro  disponibilita', sottratti all'accesso per le
esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,  recante  il  regolamento  per  la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti  amministrativi  ed,  in  particolare  l'art.  8,  che, tra
l'altro,  obbliga  a  fissare, per ogni categoria di documenti, anche
l'eventuale  periodo  di  tempo  per  il  quale  essi  sono sottratti
all'accesso;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le  attribuzioni  degli  organi  dell'Amministrazione  della
difesa;
  Udito il parere della commissione per l'accesso, espresso in data 2
dicembre 1993, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
  Ritenuto  di  non  potersi  conformare al parere dell'Alto Consesso
considerato che: per gli atti di cui ai punti 11 e 12 dell'allegato 1
e  al punto 2 dell'allegato 2 al presente decreto non si e' ravvisata
l'opportunita'  di  individuare un termine di sottrazione all'accesso
tenuto  conto  sia  del  preminente interesse che tali atti tendono a
tutelare  sia  della  connessione  della  documentazione  ad  accordi
internazionali;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge n. 400/88, con nota n.
COORD/02-01/4908/U27 del 7 ottobre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                           Articolo unico
  Sono  approvate  le  tabelle  di  cui  agli  allegati 1, 2 e 3, che
costituiscono  parte  integrante  del presente decreto ed indicano le
categorie  di  documenti formati da organi dell'Amministrazione della
difesa,  che  sono sottratti all'accesso, ai sensi degli articoli 24,
comma  4,  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241 e 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  giugno  1992,  n.  352;  per  ogni
categoria  di  documenti  e' fissato anche il periodo di tempo per il
quale essi sono sottratti all'accesso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 14 giugno 1995
                                                Il Ministro: CORCIONE
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1995
  Registro n. 4 Difesa, foglio n. 174
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 24 della legge n.
          241/1990:
             "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e'  escluso  per  i
          documenti coperti da segreti di Stato ai sensi dell'art. 12
          della  legge  24  ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto o di divieto di  divulgazione  altrimenti  previsti
          dall'ordinamento.
             2.  Il  Governo  e'  autorizzato  ad  emanare,  ai sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n  400,  entro  6
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno o piu' decreti intesi a disciplinare  le  modalita'  di
          esercizio  del  diritto  di  accesso  e  gli  altri casi di
          esclusione  del  diritto  di  accesso  in  relazione   alla
          esigenza di salvaguardare:
               a)  la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c) l'ordine pubblico e la  prevenzione  e  repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese, garantendo peraltro agli  interessati  la  visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3. Con i  decreti  di  cui  al  comma  2  sono  altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.  Le  singole  amministrazioni  hanno   l'obbligo   di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          6  mesi  successivi,  le  categorie  di  documenti  da esse
          formati o comunque  rientranti  nella  loro  disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5.  Restano  ferme  le disposizioni previste dall'art. 9
          della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come   modificato
          dall'art.  26  della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
          relative  norme   di   attuazione,   nonche'   ogni   altra
          disposizione  attualmente  vigente  che limiti l'accesso ai
          documenti amministrativi.
             6.  I  soggetti  indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza di essi possa impedire o  gravemente  ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso l'accesso agli atti  preparatori  nel  corso  della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge.
             - Si trascrive il testo  dell'art.  8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352:
             "Art.  8.  -  1.  Le  singole amministrazioni provvedono
          all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4,
          della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  l'osservanza  dei
          criteri fissati nel presente articolo.
             2.  I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se  non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare   un
          pregiudizio  concreto  agli interessi indicati nell'art. 24
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. I  documenti  contenenti
          informazioni  connesse  a  tali  interessi sono considerati
          segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale  connessione.
          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il
          quale essi sono sottratti.
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso ove sia sufficiente far ricorso  al  potere  di
          differimento.
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
             5.  Nell'ambito  dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
               a)  quando  al  di  fuori  delle  ipotesi disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche'
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare  riferimento alle ipotesi previste nei trattati
          e nelle relative leggi di attuazione;
               b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
               c) quando  i  documenti  riguardano  le  strutture,  i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni e delle persone coinvolte,  nonche'  all'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
               d)  quando i documenti riguardano la vita privata o la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono. Deve comunque essere garantita ai  richiedenti
          la  visione  degli  atti dei procedimenti amministrativi la
          cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere  i
          loro stessi interessi giuridici".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.