IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23
marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18
aprile 1994;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 123;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1992, registrato
alla Corte dei conti il 2 giugno 1992, registro n. 33 Finanze, foglio
n. 202, con il quale, in attuazione del decreto ministeriale 19
giugno 1991, e' stabilita la ripartizione a livello provinciale e
comunale di 2.000 punti di raccolta del gioco del lotto in aggiunta
al contingente delle preesistenti 4.500 ricevitorie;
Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che
prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto
affinche' entro tre anni dalla data di entrata in vigore di detta
norma sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta;
Ritenuto che al fine di migliorare il servizio reso all'utenza e
di incrementare le entrate erariali, tenuto conto altresi'
dell'andamento crescente della raccolta del gioco dell'ultimo
quinquennio, ricorre l'opportunita' di istituire presso le rivendite
di generi di monopolio 9.450 nuovi punti di raccolta comprensivi dei
2.000 punti di cui al citato decreto ministeriale 13 aprile 1992 al
quale non e' stato possibile dare attuazione vertendosi finora nella
fase sperimentale dell'automazione del gioco del lotto, avviata dal
18 aprile 1994;
Considerato che ai fini predetti e' necessario stabilire i criteri
di dislocazione territoriale, nonche' la disciplina e le modalita'
necessarie ad assentire le nuove concessioni, sulla base di un
progetto organico che tenga conto del superamento delle esigenze cui
doveva assolvere il decreto ministeriale 13 aprile 1992;
Atteso che la realizzazione degli obiettivi presupposti
dall'allargamentodella rete di raccolta richiede la massima
estensione territoriale garantendo la presenza di ricevitorie nelle
zone periferiche del Paese, e che la istituzione dei nuovi punti deve
tener conto, quale elemento prioritario, della densita' della
popolazione, nonche' della capacita' nominale di spesa determinata
dal reddito fiscale e della propensione verso il gioco del lotto;
Ritenuto che l'art. 5, comma 1.5, della legge 19 aprile 1990, n.
85 prevede che l'installazione delle apparecchiature per la raccolta
del gioco ogni raccoglitore deve versare all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato un contributo una tantum e che si ritiene
adeguato stabilire tale contributo in ragione di lire cinque milioni
per ciascun terminale di raccolta del gioco;
Sentite le organizzazioni sindacali dei rivenditori dei generi di
monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto, maggiormente
rappresentative su base nazionale;
Decreta:
Art. 1
Sono istituiti 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto,
distribuiti sul territorio nazionale mediante una procedura basata su
un indicatore statistico concernente il potenziale sviluppo del gioco
a livello di unita' territoriale in rapporto al potenziale di
sviluppo a livello nazionale. L'indicatore statistico riferito a
ciascuna unita' territoriale e' determinato sulla base dei seguenti
parametri:
ripartizione provinciale
POPi REDFi
---- -----
NPUi NPUi
Di = ----------------- x 0,5 + ------------------ X 0,25
POPi REDFi
(sommatoria) ---- (sommatoria) -----
NPUi NPUi
RACCi
-----
NPUi
+ ------------------ X 0,25
RACCi
(sommatoria) -----
NPUi
ove:
POPi = popolazione residente nella provincia i-esima
(risultante dall'ultimo censimento della popolazione,
1991);
REDFi = reddito fiscale della provincia i-esima (risultante
dagli ultimi dati disponibili, pubblicati
dall'anagrafe tributaria relativi alle denunce del
1991);
RACCi = raccolta del gioco del lotto della provincia i-esima
(accertato nel periodo gennaio-agosto 1995);
NPUi = numero dei punti di raccolta preesistenti nella
provincia i-esima;
(sommatoria) = somma toria a livello nazionale
ripartizione comunale
POPij REDFij
----- ------
NPUij NPUij
Dij = ----------------- x 0,5 + ------------------ X 0,5
POPij REDFij
(sommatoria) ----- (sommatoria) ------
NPUij NPUij
ove i parametri della popolazione, del reddito e dei punti di
raccolta preesistenti sono riferiti al comune.
La ripartizione del contingente dei 9.450 punti di raccolta a
livello provinciale e comunale, risultante dall'applicazione del
suindicato procedimento, e' stabilita con le tabelle allegate al
presente decreto determinata applicando la seguente procedura e
preferendo, a parita' di condizioni, le localita' sprovviste di
punti:
assegnazione di un solo punto di gioco per volta alla
localita' che occupa il primo posto in graduatoria;
formazione, dopo ogni assegnazione, di una nuova graduatoria;
procedimento ciclico, secondo lo schema sopradetto, fino ad
esaurimento delle assegnazioni;
(sommatoria) = sommatoria a livello provinciale.
I decreti ministeriali in data 19 giugno 1991 e 13 aprile 1992
citati nelle premesse sono revocati, ferma restando la validita'
delle domande prodotte nei termini previsti dal decreto ministeriale
13 aprile 1992.