L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre
1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza
turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta
sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e
scissione di imprese;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76
relativo alla fusione e scissione di imprese;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Unione Subalpina
di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Alfieri n. 22;
Visto il decreto ministeriale in data 29 dicembre 1993 di
autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa
nel ramo assistenza all'Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con
sede in Torino, via Alfieri n. 22;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate ad Allianz Pace
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (ex La Pace assicurazioni e
riassicurazioni S.p.a.) con sede in Milano, piazza Cavour n. 5;
Visto il decreto ministeriale in data 29 dicembre 1993 di
autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa nel ramo assistenza ad Allianz Pace assicurazioni e
riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Cavour n. 5;
Visto il provvedimento ISVAP in data 19 giugno 1995 con il quale
l'Allianz Pace e' stata dichiarata decaduta dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' riassicurativa nel ramo assistenza;
Viste le istanze presentate dalle societa' Unione Subalpina di
assicurazioni S.p.a. e Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni
S.p.a. in data 5 luglio 1995, con le quali e' stata richiesta
l'approvazione della fusione per incorporazione nella Unione
Subalpina S.p.a. della Allianz Pace S.p.a., nonche' delle modalita'
della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della societa'
incorporante;
Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci della
societa' incorporante Unione Subalpina S.p.a. e della societa'
incorporanda Allianz Pace S.p.a., tenutesi rispettivamente in data 21
e 26 giugno 1995, relativi alla deliberazione della fusione per
incorporazione;
Visti i decreti in data 18 luglio e 26 agosto 1995 con i quali i
competenti tribunali, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti
di legge, hanno ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese
delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta
fusione;
Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione,
dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti
la misura dovuta, con riferimento sia alla gestione vita che alla
gestione danni;
Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative
modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa'
incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;
Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto nella seduta del 30 novembre 1995;
Dispone:
Art. 1.
E' approvata la fusione, e le relative modalita', per la
incorporazione in Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede
in Torino, della societa' Allianz Pace assicurazioni e
riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano.