L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge  24  dicembre
1969,  n.  990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1970, n. 973, e le successive  disposizioni  modificative
ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle   assicurazioni   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393,  recante  norme  in  materia  di assicurazioni di assistenza
turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva n. 92/96/CEE  in  materia  di  assicurazione  diretta
sulla  vita  ed  in  particolare  l'art.  65  relativo alla fusione e
scissione di imprese;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  di  attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita ed  in  particolare  l'art.  76
relativo alla fusione e scissione di imprese;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione  delle   autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa gia' rilasciate alla Unione Subalpina
di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Alfieri n. 22;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  29  dicembre  1993   di
autorizzazione  ad  estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa
nel ramo assistenza all'Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con
sede in Torino, via Alfieri n. 22;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984   di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia'  rilasciate  ad  Allianz   Pace
assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a. (ex La Pace assicurazioni e
riassicurazioni S.p.a.) con sede in Milano, piazza Cavour n. 5;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  29  dicembre  1993  di
autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa nel ramo assistenza ad Allianz  Pace  assicurazioni  e
riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Cavour n. 5;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP in data 19 giugno 1995 con il quale
l'Allianz  Pace  e'  stata  dichiarata  decaduta  dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' riassicurativa nel ramo assistenza;
  Viste  le  istanze  presentate  dalle  societa' Unione Subalpina di
assicurazioni S.p.a. e Allianz Pace assicurazioni  e  riassicurazioni
S.p.a.  in  data  5  luglio  1995,  con  le  quali e' stata richiesta
l'approvazione  della  fusione  per   incorporazione   nella   Unione
Subalpina  S.p.a.  della Allianz Pace S.p.a., nonche' delle modalita'
della fusione stessa e delle nuove norme  statutarie  della  societa'
incorporante;
  Visti  i  verbali  delle  assemblee  straordinarie  dei  soci della
societa'  incorporante  Unione  Subalpina  S.p.a.  e  della  societa'
incorporanda Allianz Pace S.p.a., tenutesi rispettivamente in data 21
e  26  giugno  1995,  relativi  alla  deliberazione della fusione per
incorporazione;
  Visti i decreti in data 18 luglio e 26 agosto 1995 con  i  quali  i
competenti  tribunali, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti
di legge, hanno ordinato  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese
delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta
fusione;
  Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione,
dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti
la  misura  dovuta,  con  riferimento sia alla gestione vita che alla
gestione danni;
  Rilevato che  l'operazione  di  fusione  in  esame  e  le  relative
modalita'  soddisfano  le condizioni poste dalla normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa'
incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;
  Acquisito  il  parere  favorevole   espresso   dal   consiglio   di
amministrazione dell'Istituto nella seduta del 30 novembre 1995;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E'   approvata   la  fusione,  e  le  relative  modalita',  per  la
incorporazione in Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con  sede
in    Torino,   della   societa'   Allianz   Pace   assicurazioni   e
riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano.