IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria e di ammodernamento tecnologico  del  patrimonio  sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI,  con
la  Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre  1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del  predetto  art.  20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col  Ministro
della  sanita',  16  luglio  1993,  con  il  quale  sono stabilite le
procedure per la contrazione dei mutui  e  i  rimborsi  dei  relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art.  8 del menzionato
decreto del Ministro del  tesoro,  di  concerto  col  Ministro  della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'   al  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali,  con  valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto  il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 11, con il quale si e'
dato corso all'impegno  della  prima  rata  semestrale  30  giugno-31
dicembre,  delle  venti  previste,  a  favore  della Cassa depositi e
prestiti  per  il  successivo  trasferimento  agli  istituti  bancari
interessati;
  Vista  la  nota  della  Cassa  depositi e prestiti n. 004403 del 10
ottobre 1995, con la quale si  chiede,  fra  l'altro,  il  versamento
degli   importi   di   L.   17.085.215.890,   L.  10.672.478.588,  L.
1.364.786.450, L. 1.377.171.011  e  L.  4.013.650.373  corrispondenti
alle   seconde   rate  semestrali,  scadenza  31  dicembre  1995,  da
trasferire  rispettivamente  agli  istituti  mutuanti:  1)  Banco  di
Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 3) Cariplo -
Milano,  4)  Banco  di Napoli - Napoli e 5) Banco Ambrosiano Veneto -
Trieste, per mutui concessi alle regioni: 1) Sicilia, 2) Toscana,  3)
alla "Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor", 4) Puglia e 5)
Friuli-Venezia  Giulia,  per l'attuazione dei propri progetti, di cui
all'art. 20 della legge n. 67/1988;
  Vista  la  legge  di  bilancio  23  dicembre  1994,  n.  726,   per
l'esercizio 1995;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
e  della  programmazione economica, per il 1995, la somma complessiva
di L. 34.513.302.312 a favore della Cassa depositi e prestiti per  il
successivo  trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate
di oneri di  preammortamento  e  di  ammortamento  mutui,  valuta  31
dicembre 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  complessiva  di  L.  34.513.302.312 e' impegnata, per il
1995, a favore della Cassa  depositi  e  prestiti  per  le  finalita'
esposte in premessa.