Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                    iscritto  alle   casse   pensioni
                                    INPDAP
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                    periferici del tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                    regioni e delle province autonome
                                    di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                    tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                    Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                    Ministri  -  Dipartimento  per la
                                    funzione pubblica
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                    previdenza  sociale  -  Gabinetto
                                    del Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                    del Ministro
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                    Gabinetto del Ministro
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                    Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                    generale
                                  Alle sezioni regionali della  Corte
                                    dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                    Stato
                                  All'Istituto    nazioniale    della
                                    previdenza sociale
 Con circolare n. 41 del 6 settembre 1995 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  213  del  12  settembre  1995  -  sono state impartite
istruzioni  in  tema  di  accesso  alle  pensioni   anticipate,   con
particolare  riguardo  alla norma recata dall'art. 1, comma 30, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa ai trattamenti decorrenti dal 1
settembre 1995 nonche' alle decorrenze fissate dall'art. 13, comma 5,
lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  Viene ora  presa  in  esame  la  nuova  disciplina  delle  pensioni
anticipate introdotta dall'art. 1 della legge di riforma.
1. Accesso al pensionamento anticipato.
  In  via preliminare, va precisato che le decorrenze dei trattamenti
pensionistici di anzianita' stabilite dalla  legge  n.  335  sono  da
intendersi, come ribadito dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  con  telex del 30 agosto 1995 n. 7/61619/L.724/94, non quali
date  fisse  di  decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici medesimi
bensi'  come  termini  iniziali  a  partire  dai  quali  i   soggetti
interessati   possono   ottenere  la  pensione  senza  attendere  gli
scaglioni successivi.
  Va altresi' precisato che le nuove  disposizioni  introdotte  dalla
legge  n. 335, relative ai requisiti per l'accesso ed il diritto alla
pensione  di  anzianita',  travolgono  la  previgente  normativa   in
materia,  fatte  salve le deroghe espressamente previste dall'art. 1,
comma 32, nonche' le fattispecie contemplate dall'art. 13,  comma  5,
della  legge  n. 724 del 1994, come gia' chiarito con la circolare n.
41 del 6 settembre 1995 sopra menzionata.
   A) Disciplina transitoria. Nella  fase  transitoria,  le  date  di
accesso  al  pensionamento anticipato sono precisate dal comma 29 del
citato art. 1, con riferimento alla tabella  E  allegata  alla  legge
(allegato 1), in relazione alla data entro la quale viene maturato il
requisito   di  anzianita'  contributiva  ed  al  possesso,  o  meno,
dell'eta' anagrafica di 57 anni; detta eta', che deve essere maturata
entro  il  giorno  precedente  la  decorrenza  della   pensione,   e'
prescritta   dalla   tabella   in   questione   solo  ai  fini  della
individuazione della decorrenza del trattamento di quiescenza  e  non
quale  requisito  per  il  conseguimento  del  diritto  alla pensione
stessa. Resta tuttavia inteso  che,  laddove  l'eta'  anagrafica  sia
requisito  imprescindibile  ai  fini del diritto a pensione, ai sensi
dei commi 26, prima parte, e 27 lettera a) dell'art. 1, le  categorie
dei  "rimanenti  soggetti"  (indicate in talune decorrenze per il cui
accesso si prescinde dall'eta' di 57 anni) dovranno  comunque  essere
in  possesso  del  prescritto requisito minimo di eta' (52 anni dal 1
gennaio 1996) entro il giorno  immediatamente  precedente  quello  di
decorrenza della pensione.
  In   concreto,   al  compimento,  nel  corso  dell'anno,  dell'eta'
anagrafica prevista per  l'anno  medesimo,  gli  interessati  possono
conseguire  il trattamento di quiescenza dalla prima decorrenza utile
indicata per tali "rimanenti soggetti".
  L'ultima parte del comma 29 stabilisce che per i lavoratori cui  si
applica  la tabella D richiamata dal comma 27 lettera b) dello stesso
art. 1 (trattasi dei lavoratori che  possono  conseguire  il  diritto
alla  pensione  d'anzianita',  a prescindere dall'eta' anagrafica, al
raggiungimento dell'anzianita' contributiva indicata nella tabella  C
nonche'  dei  lavoratori  con  anzianita' contributiva al 31 dicembre
1995 ricompresa tra i 29 e i 37 anni), la decorrenza  della  pensione
e'  fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione
del prescritto requisito di anzianita' contributiva.
  La fase transitoria dell'accesso alla pensione di anzianita',  come
disciplinata dalla tabella E, riguarda i trattamenti anticipati i cui
requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 1997.
   B)  Disciplina  a  regime.  Per  le  pensioni  di anzianita' i cui
requisiti siano invece maturati successivamente al 31  dicembre  1997
entrera'   in  vigore  la  disciplina  stabilita  dal  primo  periodo
dell'art. 1, comma 29.
  La predetta disciplina prevede  quattro  fasce,  a  seconda  che  i
requisiti  (contributivi ed anagrafici ove prescritti) per il diritto
alla pensione di anzianita' siano maturati entro il  primo,  secondo,
terzo o quarto trimestre dell'anno.
  I  soggetti  che  maturano  i requisiti in questione entro il primo
trimestre accedono al pensionamento di anzianita' al 1  luglio  dello
stesso anno, se compiono i 57 anni di eta' entro il 30 giugno; coloro
che  maturano  i  requisiti  di  cui sopra entro il secondo trimestre
accedono al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, sempre  che
compiano i 57 anni di eta' entro il 30 settembre.
  La  decorrenza  della  pensione  di  anzianita' e' fissata poi al 1
gennaio ovvero al  1  aprile  dell'anno  successivo  per  coloro  che
maturano i requisiti per acquisire il diritto, rispettivamente, entro
il  terzo  o il quarto trimestre dell'anno precedente; per queste due
ultime decorrenze non e' piu' richiesto il possesso dell'eta'  di  57
anni alla data di accesso.
  Pertanto,  poiche'  il  requisito di eta' anagrafica indicato nella
tabella B allegata alla legge n. 335 (allegato 2) e'  essenziale  per
il  conseguimento del diritto a pensione ai sensi dei commi 26, prima
parte e 27, lettera a), dell'art. 1, detto requisito, a regime,  deve
risultare  acquisito  entro le cadenze trimestrali indicate dal comma
29,  alle  quali  corrispondono  precise  date  di   decorrenza   del
trattamento   di  quiescenza;  si  dovra'  fare,  cioe',  riferimento
all'anno di maturazione del requisito in esame  e  non  a  quello  di
decorrenza   della   pensione   che,   qualora  successivo,  potrebbe
determinare l'elevazione dell'eta' anagrafica secondo la scansione di
cui alla cennata tabella B, colonna 1.
  Nei confronti dei lavoratori ai quali  si  applica  la  tabella  D,
prima  menzionati, la decorrenza della pensione anticipata e' fissata
al 1  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di  maturazione  del
requisito di anzianita' contributiva.
  Un  discorso  a  parte deve essere fatto per coloro che possono far
valere un'anzianita' contributiva  non  inferiore  a  quaranta  anni;
infatti   e'  da  ritenere  che,  nella  fase  transitoria,  il  loro
trattamento di quiescenza non possa che avere  decorrenza  immediata,
ove  si  consideri  che la disposizione recata dall'art. 1, comma 30,
della legge n. 335 gia' consente, ai  dipendenti  in  possesso,  alla
data  del  31  dicembre  1993,  del requisito di trentacinque anni di
contribuzione, l'accesso al pensionamento anticipato dal 1  settembre
1995,  dovendosi intendere tale data non fissa bensi' quale termine a
partire dal quale puo' essere richiesta la pensione anticipata.
   C) Deroghe. La norma recata dal comma  32  dell'art.  1  in  esame
conferma  la  validita'  delle  previgenti disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di
anzianita' nei confronti di particolari categorie di  lavoratori  tra
cui,   per   quanto   riguarda   gli  iscritti  alle  Casse  pensioni
amministrate da questo Istituto, assumono rilievo:
    a) i dipendenti collocati a riposo per invalidita'  derivante,  o
meno, da causa di servizio;
    b)  i soggetti collocati a riposo anticipatamente in base a norme
specifiche vigenti alla data del 30 aprile 1995,  in  connessione  ad
esuberi strutturali di manodopera;
    c) i lavoratori privi della vista.
  Conseguentemente,  per  i casi di cessazione per invalidita' rimane
ferma la decorrenza immediata del trattamento di  quiescenza,  mentre
per   i   lavoratori   indicati   nelle  suddette  lettere  b)  e  c)
continueranno a trovare applicazione sia  il  disposto  dell'art.  1,
comma  2-ter,  della  legge n. 438 del 1992 - che fissa la decorrenza
delle pensioni di anzianita' al 1 settembre  di  ciascun  anno  (come
gia'  chiarito  con circolare 7 febbraio 1995 n. 13, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1995) - sia le  disposizioni
concernenti  il  diritto  a pensione di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, nonche' le riduzioni recate dall'art.11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata.
  Si  rammenta  che,  ai  fini  del  raggiungimento   dell'anzianita'
contributiva   richiesta   per   il   diritto  alla  pensione,  vanno
considerati tutti i servizi e periodi comunque utili a pensione,  ivi
compresi   quelli   riscattati   e   ricongiunti.  Si  deve  altresi'
sottolineare che il servizio utile, in base al disposto  dell'art.  3
della  legge n. 274 del 1991, va arrotondato a mese intero, valutando
per un mese la frazione superiore a 15 giorni.
  Va aggiunto che, laddove sia prescritto  il  raggiungimento  di  un
determinato  requisito  anagrafico  per  l'accesso  o il diritto alla
pensione, tale limite di eta' dovra' essere pienamente compiuto senza
che al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento.
  Giova poi far presente che, a norma dell'art. 1,  comma  36,  della
legge  n. 335, il limite di eta' anagrafica prescritto per il diritto
alla prestazione e' ridotto fino ad un anno per i lavoratori  di  cui
al  decreto  legislativo  11  agosto  1993,  n.  374, prevalentemente
occupati in  attivita'  usuranti  (ai  fini  dell'applicazione  della
suddetta   riduzione,  peraltro,  dovranno  essere  emanati  appositi
decreti ministeriali, come previsto dal precedente comma  34  che  ha
sostituito l'art. 3 dell'indicato decreto legislativo n. 374).
   A)  Disciplina  transitoria.  Nella fase di prima applicazione, il
comma 26 dell'art. 1 prevede, per  tutti  i  lavoratori  del  settore
privato e pubblico, che la pensione di anzianita' si consegua:
    a)  fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari
o superiore a 35 anni, al compimento dell'eta'  anagrafica  indicata,
in  corrispondenza  degli  anni  di  riferimento,  nella  tabella  B)
allegata alla legge  n.  335,  ovvero,  b)  a  prescindere  dall'eta'
anagrafica,  al  conseguimento della maggiore anzianita' contributiva
di cui alla suddetta tabella B), sempre in corrispondenza degli  anni
di riferimento.
  Per  le  forme  esclusive  dell'assicurazione generale obbligatoria
(come  l'INPDAP),  sono  previste  dal   comma   27   due   ulteriori
possibilita' di conseguimento della pensione di anzianita':
    a)   con   l'eta'  anagrafica  indicata  nella  tabella  B  sopra
richiamata e l'anzianita'  contributiva  richiesta  dalla  previgente
normativa;  in  tal  caso, concretamente, verranno applicate, per gli
anni mancanti ai 35, le riduzioni percentuali  di  cui  all'art.  11,
comma  16,  della legge n. 537 del 1993, ed annessa tabella (allegato
3);
    b)   a   prescindere   dall'eta'   anagrafica,    al    maturarsi
dell'anzianita'  contributiva  indicata nella tabella C allegata alla
legge n. 335 (allegato 4); in tali casi, nonche'  nei  confronti  dei
lavoratori con anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 ricompresa
fra i 29 e i 37 anni, si applicano le riduzioni percentuali stabilite
dalla tabella D (allegato 5) per gli anni mancanti ai 37.
   B)  Disciplina  a  regime. I requisiti di accesso alla pensione di
anzianita' sono stabiliti dal comma 25
dell'art. 1.
  A regime, detta pensione si consegue:
    a) con un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni,  in
concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;
    b) al raggiungimento di un 'anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni, indipendentemente dall'eta' anagrafica.
  Va  segnalato,  altresi',  che  l'art.  2,  comma 21, introduce nel
settore pubblico, con effetto dal 1 gennaio 1996, il principio che la
lavoratrice, dal compimento del  60  anno  di  eta'  in  poi,  potra'
conseguire  il  trattamento  pensionistico secondo le regole previste
dall'ordinamento di appartenenza per il  pensionamento  di  vecchiaia
ovvero  per  il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' e,
quindi, con decorrenza immediata.
  Al riguardo, si rammenta che i requisiti di anzianita' contributiva
richiesti per il diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  sono  quelli
indicati  nella tabella B allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 e che per le cessazioni del servizio a decorrere  dal  1
gennaio  1996  sono  pari  a  17 anni, ferma restando la salvaguardia
prevista dall'art. 2, comma 3 lettera c), per le dipendenti che al 31
dicembre 1992 non avevano un'anzianita' contributiva superiore  a  15
anni  (vedasi  circolare  23  luglio  1993  n. 16/I.P. pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  183  del  6  agosto
1993, pagina 10).
  Si precisa altresi' che, qualora il regolamento dell'ente datore di
lavoro  preveda  un  limite  di  eta'  per  il  collocamento a riposo
d'ufficio inferiore a 60 anni, in linea con  la  tabella  A  allegata
alla  legge  23  dicembre  1994,  n.  724, il raggiungimento di detto
limite  determina  comunque  il  conferimento  di  una  pensione   di
vecchiaia con decorrenza immediata.
  Si  trattera'  parimenti  di una pensione di vecchiaia nell'ipotesi
che  le  interessate  si  siano  avvalse  della  disposizione  recata
dall'art.  13,  comma  5 lettera b), della legge n. 724 del 1994, con
cessazione dal servizio a decorrere dal 1 gennaio  1996,  ed  a  tale
data  siano  in possesso del requisito anagrafico di 60 anni di eta';
conseguentemente, nella fattispecie prospettata, non si applicheranno
le riduzioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
  In sintesi conclusiva, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29  del  1993,  iscritti
alle   forme  di  previdenza  esclusive  dell'assicurazione  generale
obbligatoria, nonche' le altre categorie di dipendenti iscritte  alle
predette  forme  di previdenza, sono destinatari, nella fase di prima
applicazione della legge in oggetto indicata, dell'art. 1, commi 26 e
27, per quanto attiene ai requisiti  per  conseguire  il  diritto  ai
trattamenti  di  anzianita'  e  del  successivo comma 29 del medesimo
articolo che stabilisce la decorrenza dei trattamenti stessi.
  Nei confronti di tali  dipendenti  trova  inoltre  applicazione  il
comma 30 del citato art. 1, che prevede la possibilita' di conseguire
il  trattamento  di  pensione  dal  1 settembre 1995 per i lavoratori
dipendenti privati e pubblici in possesso del requisito di 35 anni di
contribuzione alla data del 31 dicembre 1993.
  In  taluni  casi, a parita' di anzianita' contributiva vantata e di
eta' posseduta, ricorrono le condizioni per  l'applicazione  di  piu'
disposizioni  tra  quelle  recate  dai  commi  in  argomento,  con la
conseguenza  che  l'accesso  e  la  decorrenza  dei  trattamenti   di
anzianita' sono possibili a condizioni diverse.
  In  tali  fattispecie,  rileva  la  scelta  degli  interessati  per
l'applicazione  dell'una  o  dell'altra   disposizione,   stante   la
possibilita' di conseguire trattamenti di differenti misure a diverse
decorrenze.
  Al  fine  di  pervenire  alla  individuazione  delle decorrenze dei
trattamenti di pensione  in  funzione  dei  requisiti  di  anzianita'
contributiva  e  di  eta',  ove  richiesta, si allega l'unita tabella
(allegato 6), con riferimento agli anni 1996 e 1997.
3. Pensioni ai superstiti.
   A) Nuova disciplina. Come e' noto, con la legge 23 dicembre  1994,
n.  724  venne  avviato il processo di omogeneizzazione delle diverse
discipline pensionistiche con il regime  dell'assicurazione  generale
obbligatoria,  mediante  l'introduzione,  con  effetto  dal 1 gennaio
1995, di un nuovo sistema di calcolo  delle  pensioni  dirette  e  la
prescrizione che la riversibilita' delle medesime fosse effettuata in
base  alle  aliquote in vigore nel predetto regime, ferma restando la
normativa previgente  per  i  trattamenti  di  riversibilita'  aventi
origine   da   pensioni   dirette   liquidate   precedentemente  alla
summenzionata data.
  L'art. 1, comma 41, della legge n. 335 estende ora, a decorrere dal
17 agosto 1995 (data di entrata in vigore  della  legge  stessa),  la
disciplina  del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei
lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria a tutti i
regimi  previdenziali  esclusivi   e   sostitutivi   della   predetta
assicurazione  generale e, quindi, anche alle gestioni pensionistiche
amministrate da questo Istituto.
  Il succitato comma 41 ha, peraltro, sancito  determinati  limiti  -
indicati  nella tabella F allegata alla legge di riforma (allegato 7)
- alla cumulabilita' dei trattamenti pensionistici ai superstiti  con
il  reddito  del  beneficiario; detti limiti non si applicano qualora
tra i beneficiari vi siano figli minori, studenti o inabili (da  soli
o in concorso con il coniuge).
  Al  riguardo,  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con nota n. 7/61633 dell'8 settembre 1995, ha precisato che i redditi
da prendere in considerazione ai fini della cumulabilita' sono quelli
assoggettabili all'IRPEF, al netto  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali,  con  esclusione  dei  trattamenti  di  fine  rapporto
comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della  casa
di  abitazione  e  delle competenze arretrate sottoposte a tassazione
separata nonche' dell'importo della pensione  ai  superstiti  su  cui
dovrebbe essere operata eventualmente la riduzione.
  L'art.  2,  comma  13,  della  legge  n.  335, poi, in linea con il
cennato processo di omogeneizzazione, ha stabilito che,  con  effetto
dal 1 gennaio 1995, nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti
limiti  d'eta',  per infermita' o per morte, debba essere estesa alle
pensioni delle forme esclusive dell'A.G.O. ed alle relative  pensioni
di riversibilita' la disciplina prevista per l'integrazione al minimo
del  regime  I.N.P.S  .  Trattasi delle pensioni liquidate secondo il
calcolo  retributivo  o  misto,  restando   preclusa   l'applicazione
dell'integrazione  al minimo per le pensioni liquidate esclusivamente
con  il  sistema  contributivo,  e cio' in base alla norma recata dal
comma 16 dell'art. 1.
  In relazione ai trattamenti pensionistici ai superstiti  in  esame,
il  Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, I.G.O.P.,
con nota n. 187882 del 28 settembre 1995, ha emanato,  per  la  prima
applicazione  della  normativa  in  esame,  le seguenti istruzioni le
quali trovano applicazione anche nei confronti  degli  iscritti  alle
gestioni pensionistiche amministrate da questo INPDAP:
    a) le pensioni ai superstiti, qualunque sia la data di decorrenza
della  pensione  diretta  del dante causa, vanno liquidate in base ai
requisiti ed alle misure previste dalla normativa  dell'assicurazione
generale obbligatoria;
    b) i trattamenti ai superstiti vanno erogati dal primo giorno del
mese  successivo  a  quello  in  cui si e' verificato l'evento, senza
soluzione di continuita' con il pagamento della pensione diretta;
    c) ai fini della liquidazione dei trattamenti  di  cui  sopra  va
preso  in  considerazione  l'ammontare  complessivo  del  trattamento
pensionistico in pagamento alla data di morte del dante causa  ovvero
quello  che  sarebbe  spettato al dipendente deceduto in attivita' di
servizio;   conseguentemente,   va    computato    anche    l'importo
dell'indennita' integrativa speciale nella misura percepita dal dante
causa,  se  trattasi  di  pensioni dirette su cui e' corrisposta tale
indennita'.  Nel  caso  che  l'indennita'  integrativa  speciale  sia
sospesa  a  causa dello svolgimento di attivita' retributiva da parte
del  titolare  della  pensione  diretta,  va  considerata  la  misura
dell'indennita' teoricamente spettante al titolare stesso.
   B)  Destinatari  e  misura. La normativa che regola la pensione ai
superstiti nell'assicurazione generale  obbligatoria  -  ora  estesa,
come prima esposto, anche alle gestioni previdenziali amministrate da
questo  Istituto  - e' stata riassunta dall'INPS con circolare n. 234
del 25 agosto 1995, richiamata dal Ministero del tesoro -  Ragioneria
generale  dello  Stato,  nella  nota  sopra  menzionata; per la prima
applicazione,   si   ritiene    opportuno,    comunque,    richiamare
sinteticamente   le  relative  disposizioni  concernenti  gli  aventi
diritto, la misura  del  trattamento  pensionistico  ed  i  necessari
requisiti.
    a) Superstiti aventi diritto.
  Nell'ambito  dell'assicurazione  generale  obbligatoria, in caso di
morte del dante causa, la pensione ai superstiti spetta:
    1) al coniuge, anche se separato legalmente purche' non  gli  sia
stata  addebitata  la  responsabilita'  della separazione. Il coniuge
superstite separato "con addebito" ha diritto alla pensione  soltanto
nel  caso  in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del
coniuge deceduto;
    2) al coniuge divorziato, nel caso in cui l'ex  coniuge  deceduto
non si sia risposato, sempreche' ricorrano le seguenti condizioni:
     il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno
di divorzio;
     il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;
     il  coniuge  divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il
12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n.
74, recante la nuova disciplina del trattamento economico del coniuge
divorziato in caso di morte dell'ex coniuge;
     il  rapporto  assicurativo del coniuge deceduto dal quale deriva
il trattamento pensionistico deve essere iniziato anteriormente  alla
data   della  sentenza  che  ha  pronunciato  lo  scioglimento  o  la
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
   Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio  l'ex  coniuge
si  sia risposato, il Tribunale puo' disporre, alla sua morte, che al
coniuge divorziato sia corrisposta una quota della pensione spettante
al coniuge con il quale il lavoratore era legato in  matrimonio  alla
data del decesso;
    3) ai figli minori degli anni 18;
    4)  ai figli studenti di scuola media o professionale di eta' non
superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della  morte  e
che non prestino lavoro retribuito;
    5)  ai  figli  studenti  universitari,  a  carico del genitore al
momento della morte e che non prestino  lavoro  retribuito,  per  gli
anni  del  corso  legale di laurea e comunque non oltre il 26 anno di
eta';
    6) ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili e a carico del
genitore al momento della morte;
    7) ai genitori di  eta'  superiore  ai  65  anni  che  non  siano
titolari  di  pensione  e  risultino  a  carico dell'assicurato o del
pensionato alla data della morte, quando non vi siano ne' coniuge ne'
figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione;
    8) ai fratelli celibi  e  alle  sorelle  nubili,  che  non  siano
titolari   di   pensione,   sempreche'   al   momento   della   morte
dell'assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili  e
a  suo  carico,  quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti
ne' genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione.
    b) Misura della pensione ai superstiti.
   Le  aliquote  di  riversibilita'  sono  stabilite  nelle  seguenti
misure:
    coniuge solo: 60 per cento;
    coniuge e un figlio: 80 per cento;
    coniuge e due o piu' figli: 100 per cento.
   Qualora  abbiano  diritto  a  pensione  soltanto i figli, ovvero i
genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di  riversibilita'  sono
le seguenti:
    un  figlio:  60  per  cento  per  le  pensioni  aventi decorrenza
anteriore al 1 settembre 1995; 70 per cento per  le  pensioni  aventi
decorrenza dal 1 settembre 1995 in poi;
    due figli: 80 per cento;
    tre o piu' figli: 100 per cento;
    un genitore: 15 per cento;
    due genitori: 30 per cento;
    un fratello o sorella: 15 per cento;
    due fratelli o sorelle: 30 per cento;
    tre fratelli o sorelle: 45 per cento;
    quattro fratelli o sorelle: 60 per cento;
    cinque fratelli o sorelle: 75 per cento;
    sei fratelli o sorelle: 90 per cento;
    sette o piu' fratelli o sorelle: 100 per cento.
    c) requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti.
  La pensione di riversibilita' ai superstiti presuppone che il dante
causa fosse titolare di pensione diretta.
  La pensione indiretta ai superstiti di iscritto spetta a condizione
che  il  lavoratore, alla data della morte, potesse far valere almeno
15 anni di anzianita' contributiva ovvero 5 anni di contribuzione, di
cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte.
  Nel caso in cui alla data della morte di un lavoratore iscritto non
sussista il diritto alla pensione in favore dei familiari  superstiti
-  o  perche'  il  lavoratore  non  poteva  far  valere  i  requisiti
contributivi per la pensione diretta, o perche', pur sussistendo tali
requisiti, nessuno dei superstiti, cui in ordine di priorita' sarebbe
spettato di norma tale  diritto,  rivestiva  i  requisiti  soggettivi
prescritti  - al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, minori,
studenti o inabili,  spetta  una  indennita'  per  una  volta  tanto,
commisurata  all'entita' dei contributi risultanti a favore del dante
causa, a condizione che nei cinque anni  anteriori  alla  data  della
morte   dell'iscritto   risulti   accreditato   almeno   un  anno  di
contribuzione.
  L'importo dell'indennita'  e'  pari  a  45  volte  l'ammontare  dei
contributi  base  versati in favore dell'iscritto e non puo' comunque
essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600.
  Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:
   per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge che
cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un
assegno "una tantum"  pari  a  due  annualita'  della  sua  quota  di
pensione,  compresa la tredicesima mensilita', nella misura spettante
alla data del nuovo matrimonio. Nel  caso  che  la  pensione  risulti
erogata,  oltre  che  al  coniuge,  anche  ai figli, la pensione deve
essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le  aliquote
di  riversibilita' previste in relazione alla mutata composizione del
nucleo familiare;
   per i figli minori, al compimento del 18 anno di eta';
   per i figli studenti  di  scuola  media  o  professionale,  quando
prestino  attivita' lavorativa o interrompano o terminino gli studi e
comunque al compimento  del  21  anno  di  eta'.  La  prestazione  di
un'attivita'  lavorativa  da parte dei figli studenti, il superamento
del 21 anno di eta'  e  l'interruzione  degli  studi  non  comportano
l'estinzione,  ma  soltanto la sospensione del diritto alla pensione.
Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del
dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso  in  cui
tali   condizioni   vengano   meno  nel  corso  del  godimento  della
prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorche'
cessi la causa della sospensione;
   per i  figli  studenti  universitari,  quando  prestino  attivita'
lavorativa  o  interrompano  gli studi o terminino gli anni del corso
legale di laurea e comunque al compimento del 26 anno di eta'.  Anche
in  questo  caso,  la prestazione di un'attivita' lavorativa da parte
dei figli universitari e l'interruzione degli  studi  non  comportano
l'estinzione,  ma  soltanto la sospensione del diritto alla pensione.
Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del
dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso  in  cui
tali   condizioni   vengano   meno  nel  corso  del  godimento  della
prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorche'
cessi la causa della sospensione;
   per i figli inabili, qualora venga meno lo stato di inabilita';
   per i genitori, qualora conseguano altra pensione;
   per  i  fratelli e le sorelle, qualora conseguano altra pensione o
contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilita'.
  Si fa riserva di illustrare con successive circolari  le  ulteriori
innovazioni introdotte dalla legge di riforma.
                                                Il Presidente: SEPPIA