IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di
assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 novembre
1995 e' pari a 105.597 miliardi;
Decreta:
Per il 15 dicembre 1995 e' disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al
portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 giugno 1996 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio
finanziario 1996.
In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e
nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere presentata per un importo pari a 3
miliardi.
Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca
d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria,
entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 dicembre 1995, con
l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 8 e 9 del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 1995
p. Il direttore generale: PAOLILLO