IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Viste le decisioni della Commissione delle Comunita' europee con le quali sono stati approvati i programmi operativi per gli interventi strutturali comunitari nelle zone italiane colpite da fenomeni di declino industriale - obiettivo 2 (1992-93); Viste le decisioni del 28 settembre 1995 della Commissione europea di proroga dal 31 dicembre 1995 al 30 giugno 1996 della data limite per effettuare la chiusura dei pagamenti da parte dello Stato membro ai beneficiari finali dei suddetti programmi operativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e la relativa circolare applicativa, emanati in data 27 giugno 1992 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1993, concernenti l'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988 a favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite da fenomeni di declino industriale (obiettivo 2 1992-93); Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1995, con il quale e' stato prorogato al 31 marzo 1995 il termine previsto nel predetto decreto per la realizzazione degli investimenti agevolati; Considerato il permanere delle difficolta' incontrate dalle aziende beneficiarie nel completare i programmi di investimenti entro il termine suddetto; Considerato che il mantenimento del termine del 31 marzo 1995 potrebbe determinare per molte imprese l'impossibilita' di accedere alle agevolazioni previste dal citato regolamento CEE n. 2052/88; Ritenuta l'opportunita' di non privare le suddette aziende del previsto regime di aiuto; Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso il Ministero del tesoro; Decreta: Articolo unico 1. Il termine del 31 marzo 1995 stabilito dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 gennaio 1995 per la realizzazione degli investimenti delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite da declino industriale (obiettivo 2 1992-93) e' prorogato al 20 dicembre 1995. 2. Il termine del 30 aprile 1995 stabilito dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 gennaio 1995 per la trasmissione delle domande di liquidazione dei contributi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' prorogato al 30 dicembre 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 1995 Il direttore generale: AMMASSARI