La Commissione europea in data 17 dicembre 1993 ha  approvato,  con
decisione  n.  3766,  il  programma  operativo  plurifondo Konver per
l'anno 1993.
  Con due  circolari  27  giugno  1994,  pubblicate  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del 25 luglio 1994, il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   ha
stabilito  le modalita' di presentazione delle domande e le procedure
per la concessione  e  l'erogazione  dei  contributi  previsti  dalla
misura 2 - sostegno alla riconversione, ampliamento ed ammodernamento
di laboratori e centri di ricerca - e dalla misura 3 - iniziative che
agevolino  l'occupazione  dei dipendenti in esubero nel settore della
difesa - del predetto programma Konver.
  A seguito  della  richiesta  avanzata  dallo  Stato  italiano,  con
lettera  del 28 settembre 1994, la Commissione europea, con decisione
n. C(95) 1651 del 24 luglio 1995, ha approvato la modifica del  piano
finanziario  e  prorogato  al  31  dicembre  1996  il  termine per la
chiusura dei pagamenti dei contributi alle imprese beneficiarie.
  Relativamente all'attuazione della misura n. 3  tale  modifica  del
piano   finanziario  rende  possibile  alle  aziende  precedentemente
escluse dalle agevolazioni per  insufficienza  di  fondi  di  entrare
nella graduatoria con copertura finanziaria.
  In  considerazione  di quanto sopra e valutate le difficolta' delle
aziende nel completare gli investimenti nei  termini  precedentemente
stabiliti,   vengono   di   seguito   indicati  i  nuovi  termini  di
realizzazione degli investimenti e di presentazione delle domande  di
liquidazione  dei contributi a parziale modifica dei punti 4.6, 6.1 e
6.3 delle suddette circolari del 27 giugno 1994:
  termine di realizzazione degli investimenti: 30 aprile 1996.
  Si rammenta, ai sensi delle due citate circolari  27  giugno  1994,
cui  comunque si rinvia, che gli investimenti si intendono realizzati
ove risulti che:
   l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;
   i beni siano stati tutti consegnati;
   le opere siano state tutte realizzate.
  Le  spese  si  intendono  sostenute  ove  siano  stati   effettuati
pagamenti  dall'impresa  beneficiaria  pari  almeno  al  50 per cento
dell'ammontare complessivo degli investimenti al netto di IVA.
  Qualora il contributo spettante  risultasse  superiore  alle  spese
effettivamente  sostenute  dalla  impresa beneficiaria l'agevolazione
potra' essere erogata  solamente  a  fronte  di  idonea  fidejussione
bancaria  o  polizza  assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed
escutible a prima richiesta. In mancanza, sara' liquidata  una  prima
quota  del  contributo  fino  a  concorrenza  delle  spese  predette,
rinviando l'erogazione della restante  quota  alla  dimostrazione  di
ulteriori spese che raggiungano l'ammontare del contributo medesimo;
  termine   di   trasmissione   della  domanda  di  liquidazione  del
contributo mediante raccomandata postale con avviso  di  ricevimento:
31 maggio 1996.
  Lo   schema   della  domanda  di  liquidazione  del  contributo  da
utilizzare e' riportato nell'allegato 4 delle suddette  circolari  27
giugno 1994.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 dicembre 1995
                                     Il direttore generale: AMMASSARI