Si  comunica  che  e'  in  via di emanazione e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale  della  Comunita'  europea  un  regolamento  della
Commissione  che  istituisce,  per  il  periodo  dal  1 gennaio al 31
dicembre 1996, la  sorveglianza  comunitaria  preventiva  per  alcuni
prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, originari di
Paesi terzi, elencati in apposito allegato al suddetto regolamento.
   La  domanda  per ottenere il documento di importazione, sulla base
del modello (in 3 esemplari, uno dei  quali  da  inviare  in  dogana)
allegato  al regolamento in questione, puo' essere presentata da ogni
importatore comunitario indipendentemente dal luogo  di  stabilimento
nella Comunita'.
   Per  quanto  riguarda  le  formalita'  procedurali  necessarie per
l'ottenimento del documento di  sorveglianza,  si  rimanda  a  quanto
previsto  dalla  circolare  n.  7/95  del 30 dicembre 1994 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1995.
   Si richiama l'attenzione sul fatto che, in base al regolamento  in
via  di  emanazione,  dal  1  gennaio 1996 sara' utilizzabile un solo
documento di importazione valido per tutta la  Comunita'  sulla  base
del modello allegato al regolamento stesso.