Si comunica che e' in via di emanazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea un regolamento della Commissione che istituisce, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996, la sorveglianza comunitaria preventiva per alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, originari di Paesi terzi, elencati in apposito allegato al suddetto regolamento. La domanda per ottenere il documento di importazione, sulla base del modello (in 3 esemplari, uno dei quali da inviare in dogana) allegato al regolamento in questione, puo' essere presentata da ogni importatore comunitario indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunita'. Per quanto riguarda le formalita' procedurali necessarie per l'ottenimento del documento di sorveglianza, si rimanda a quanto previsto dalla circolare n. 7/95 del 30 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1995. Si richiama l'attenzione sul fatto che, in base al regolamento in via di emanazione, dal 1 gennaio 1996 sara' utilizzabile un solo documento di importazione valido per tutta la Comunita' sulla base del modello allegato al regolamento stesso.