IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Lazio; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994; Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche "Castelli Romani", "Civitella d'Agliano", "Colli Cimini", "Colli della Sabina", "Colli Etruschi Viterbesi", "Circeo", "Frusinate" o "del Frusinate", "Nettuno", "Lazio" per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione ricadenti nel territorio della regione Lazio; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995; Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Lazio e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1995; Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalita' l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata; Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo; Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere l'integrazione dei disciplinari di produzione proposti per i vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani", "Civitella d'Agliano", "Colli Cimini", "Colli della Sabina", "Frusinate" o "del Frusinate", prodotti nel territorio per ciascuno di essi indicato e ricadente nell'ambito della regione Lazio che di seguito vengono specificate: proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani": integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano; integrazione dell'art. 3 di detto disciplinare mediante la delimitazione della zona di produzione delle uve riportata all'art. 1 del decreto ministeriale 28 agosto 1989 di riconoscimento della indicazione geografica "Castelli Romani", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1989; proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano": integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano; proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Cimini": integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano e della possibilita' di produrre il vino ad indicazione geografica tipica "Colli Cimini" bianco anche nella tipologia novello, tradizionalmente prodotto e commercializzato con tale menzione; integrazione dell'art. 3 del disciplinare in argomento mediante l'indicazione dei comuni rientranti nell'area collinare appartenente al territorio amministrativo della provincia di Viterbo ed elencati all'art. 1 del decreto ministeriale 13 marzo 1989 di riconoscimento della indicazione geografica "Colli Cimini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989. proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Sabina": integrazione dell'art. 2 di detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano; proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Frusinate" o "del Frusinate": integrazione dell'art. 7 di detto disciplinare con il riferimento alla possibilita' di utilizzare quale menzione aggiuntiva nella presentazione dei corrispondenti vini la dicitura "Vino della Ciociaria"; Visto il parere favorevole al loro accoglimento espresso dal Comitato predetto e la proposta della nuova formulazione degli articoli 2 e 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani", dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano", degli articoli 2 e 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Cimini", dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Sabina", dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Frusinate" o "del Frusinate" in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformita' delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative; Considerato che l'art. 4 del citato Regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Castelli Romani" prodotti nella regione Lazio. 2. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Circeo" prodotti nella regione Lazio. 3. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Civitella d'Agliano" prodotti nella regione Lazio. 4. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colli Cimini" prodotti nella regione Lazio. 5. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colli della Sabina" prodotti nella regione Lazio. 6. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colli Etruschi Viterbesi" prodotti nella regione Lazio. 7. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Frusinate" o "del Frusinate" prodotti nella regione Lazio. 8. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Nettuno" prodotti nella regione Lazio. 9. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Lazio" prodotti nella regione Lazio.