IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel
territorio della regione Lazio;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per
la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla
vendemmia 1994;
Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il
riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche "Castelli
Romani", "Civitella d'Agliano", "Colli Cimini", "Colli della Sabina",
"Colli Etruschi Viterbesi", "Circeo", "Frusinate" o "del Frusinate",
"Nettuno", "Lazio" per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive
zone di produzione ricadenti nel territorio della regione Lazio;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande
di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra
indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione
Lazio e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei
corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1995;
Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto
aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni
geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non
gassificati, in attesa di definire sul piano della generalita'
l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini
spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole
espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni
geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle
more della definizione della questione sopra specificata;
Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva
stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione
delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici,
ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni
di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette
zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la
delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione
geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente
normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;
Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere
l'integrazione dei disciplinari di produzione proposti per i vini ad
indicazione geografica tipica "Castelli Romani", "Civitella
d'Agliano", "Colli Cimini", "Colli della Sabina", "Frusinate" o "del
Frusinate", prodotti nel territorio per ciascuno di essi indicato e
ricadente nell'ambito della regione Lazio che di seguito vengono
specificate:
proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Castelli Romani": integrazione dell'art. 2 di
detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di
uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano;
integrazione dell'art. 3 di detto disciplinare mediante la
delimitazione della zona di produzione delle uve riportata all'art. 1
del decreto ministeriale 28 agosto 1989 di riconoscimento della
indicazione geografica "Castelli Romani", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1989;
proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Civitella d'Agliano": integrazione dell'art. 2 di
detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di
uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano;
proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Colli Cimini": integrazione dell'art. 2 di detto
disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di uno
dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano e della
possibilita' di produrre il vino ad indicazione geografica tipica
"Colli Cimini" bianco anche nella tipologia novello, tradizionalmente
prodotto e commercializzato con tale menzione; integrazione dell'art.
3 del disciplinare in argomento mediante l'indicazione dei comuni
rientranti nell'area collinare appartenente al territorio
amministrativo della provincia di Viterbo ed elencati all'art. 1 del
decreto ministeriale 13 marzo 1989 di riconoscimento della
indicazione geografica "Colli Cimini", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989.
proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Colli della Sabina": integrazione dell'art. 2 di
detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di
uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano;
proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Frusinate" o "del Frusinate": integrazione
dell'art. 7 di detto disciplinare con il riferimento alla
possibilita' di utilizzare quale menzione aggiuntiva nella
presentazione dei corrispondenti vini la dicitura "Vino della
Ciociaria";
Visto il parere favorevole al loro accoglimento espresso dal
Comitato predetto e la proposta della nuova formulazione degli
articoli 2 e 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Castelli Romani", dell'art. 2 del disciplinare di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Civitella
d'Agliano", degli articoli 2 e 3 del disciplinare di produzione dei
vini ad indicazione geografica tipica "Colli Cimini", dell'art. 2 del
disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
"Colli della Sabina", dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei
vini ad indicazione geografica tipica "Frusinate" o "del Frusinate"
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle
indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione
dei rispettivi disciplinari di produzione in conformita' delle
proposte formulate dal citato Comitato e delle successive
deliberazioni integrative;
Considerato che l'art. 4 del citato Regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i
riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Castelli Romani" prodotti nella regione Lazio.
2. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Circeo" prodotti nella regione Lazio.
3. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Civitella d'Agliano" prodotti nella regione Lazio.
4. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colli
Cimini" prodotti nella regione Lazio.
5. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colli
della Sabina" prodotti nella regione Lazio.
6. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colli
Etruschi Viterbesi" prodotti nella regione Lazio.
7. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Frusinate" o "del Frusinate" prodotti nella regione Lazio.
8. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Nettuno" prodotti nella regione Lazio.
9. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Lazio"
prodotti nella regione Lazio.