IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la designazione e presentazione dei vini da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la  designazione  dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Lazio;
  Visto  il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per
la utilizzazione transitoria di indicazioni  geografiche  e  relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il
riconoscimento  delle  indicazioni  geografiche   tipiche   "Castelli
Romani", "Civitella d'Agliano", "Colli Cimini", "Colli della Sabina",
"Colli  Etruschi Viterbesi", "Circeo", "Frusinate" o "del Frusinate",
"Nettuno", "Lazio" per i vini ed i mosti  prodotti  nelle  rispettive
zone di produzione ricadenti nel territorio della regione Lazio;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento
delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
  Visti  i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande
di  riconoscimento  delle  indicazioni  geografiche   tipiche   sopra
indicate  riguardanti  i  vini  prodotti nel territorio della regione
Lazio  e  le  proposte,  dallo   stesso   Comitato   formulate,   dei
corrispondenti  disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1995;
  Considerato che con successiva deliberazione il  Comitato  predetto
aveva  stabilito  di  non  prevedere  l'attribuzione  di  indicazioni
geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che  non
gassificati,  in  attesa  di  definire  sul  piano  della generalita'
l'utilizzazione  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  per i vini
spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere  favorevole
espresso  dal  Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni
geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi  superato  nelle
more della definizione della questione sopra specificata;
  Considerato  che  con  successiva  deliberazione  il Comitato aveva
stabilito di non prevedere limitazioni  alle  zone  di  vinificazione
delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  da tavola tipici,
ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui  le  operazioni
di  vinificazione  possono  effettuarsi anche al di fuori delle dette
zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la
delimitazione delle zone di vinificazione  per  ciascuna  indicazione
geografica  tipica  deve  intendersi  superato  in  quanto la vigente
normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;
  Viste le istanze presentate dagli interessati  intese  ad  ottenere
l'integrazione  dei disciplinari di produzione proposti per i vini ad
indicazione   geografica   tipica   "Castelli   Romani",   "Civitella
d'Agliano",  "Colli Cimini", "Colli della Sabina", "Frusinate" o "del
Frusinate", prodotti nel territorio per ciascuno di essi  indicato  e
ricadente  nell'ambito  della  regione  Lazio  che di seguito vengono
specificate:
   proposta di disciplinare di produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Castelli  Romani":  integrazione  dell'art. 2 di
detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome  di
uno   dei   seguenti   vitigni   Malvasia,   Sangiovese,   Trebbiano;
integrazione  dell'art.  3  di   detto   disciplinare   mediante   la
delimitazione della zona di produzione delle uve riportata all'art. 1
del  decreto  ministeriale  28  agosto  1989  di riconoscimento della
indicazione geografica "Castelli Romani", pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1989;
   proposta  di  disciplinare  di  produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Civitella d'Agliano": integrazione dell'art. 2  di
detto  disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome di
uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano;
   proposta di disciplinare di produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Colli Cimini": integrazione dell'art. 2 di detto
disciplinare mediante la previsione del riferimento al  nome  di  uno
dei   seguenti   vitigni  Malvasia,  Sangiovese,  Trebbiano  e  della
possibilita' di produrre il vino  ad  indicazione  geografica  tipica
"Colli Cimini" bianco anche nella tipologia novello, tradizionalmente
prodotto e commercializzato con tale menzione; integrazione dell'art.
3  del  disciplinare  in  argomento mediante l'indicazione dei comuni
rientranti   nell'area   collinare   appartenente    al    territorio
amministrativo  della provincia di Viterbo ed elencati all'art. 1 del
decreto  ministeriale  13  marzo   1989   di   riconoscimento   della
indicazione  geografica  "Colli  Cimini",  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989.
   proposta di disciplinare di produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Colli della Sabina": integrazione dell'art. 2 di
detto disciplinare mediante la previsione del riferimento al nome  di
uno dei seguenti vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano;
   proposta  di  disciplinare  di  produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica  "Frusinate"  o  "del   Frusinate":   integrazione
dell'art.   7   di   detto   disciplinare  con  il  riferimento  alla
possibilita'  di   utilizzare   quale   menzione   aggiuntiva   nella
presentazione   dei  corrispondenti  vini  la  dicitura  "Vino  della
Ciociaria";
  Visto il  parere  favorevole  al  loro  accoglimento  espresso  dal
Comitato  predetto  e  la  proposta  della  nuova  formulazione degli
articoli 2 e 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Castelli Romani", dell'art. 2 del disciplinare  di
produzione  dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Civitella
d'Agliano", degli articoli 2 e 3 del disciplinare di  produzione  dei
vini ad indicazione geografica tipica "Colli Cimini", dell'art. 2 del
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
"Colli della Sabina", dell'art. 7 del disciplinare di produzione  dei
vini  ad  indicazione geografica tipica "Frusinate" o "del Frusinate"
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento delle
indicazioni geografiche tipiche sopra riportate  ed  all'approvazione
dei  rispettivi  disciplinari  di  produzione  in  conformita'  delle
proposte  formulate  dal   citato   Comitato   e   delle   successive
deliberazioni integrative;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato Regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione  prevede  che per i
riconoscimenti e le approvazioni di  cui  trattasi  si  provveda  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Castelli Romani" prodotti nella regione Lazio.
  2.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Circeo" prodotti nella regione Lazio.
  3.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Civitella d'Agliano" prodotti nella regione Lazio.
  4. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini  "Colli
Cimini" prodotti nella regione Lazio.
  5.  E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colli
della Sabina" prodotti nella regione Lazio.
  6. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini  "Colli
Etruschi Viterbesi" prodotti nella regione Lazio.
  7.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Frusinate" o "del Frusinate" prodotti nella regione Lazio.
  8.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Nettuno" prodotti nella regione Lazio.
  9. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Lazio"
prodotti nella regione Lazio.