IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico
sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina
degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A
partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione
attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario
determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente
alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del
collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.
2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di
amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova.
3. Per i dipendenti pubblici e per quelli privati la nomina a
commissario straordinario presso le unita' sanitarie locali, ovvero
presso le aziende ospedaliere determina il collocamento in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di
servizio. Le amministrazioni di appartenenza o i datori di lavoro
provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi,
comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche' dei
contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale
spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo
onere alle unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le
quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.
4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I datori di
lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi
contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche'
dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale
spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero delle quote a carico dell'interessato".
5. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' del presente articolo ai sensi dello statuto di autonomia e
delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.