IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine di utilizzazione per finalita' di detenzione di alcuni istituti penitenziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, e' sostituito dal seguente: "1-ter. L'utilizzazione, per finalita' di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1999.".