IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire il
limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli
interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15
dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione
commissariale governativa;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
rideterminare il numero dei componenti della commissione prevista
dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto-legge 1 aprile
1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 204;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro dei trasporti e della navigazione;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, le parole: "mutui decennali" sono sostituite dalle seguenti:
"mutui della durata massima di 10 anni".
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e' aggiunto il seguente periodo: "Per ogni intervento i mutui
garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50
per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite
non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa.".
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1
aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 204, e' sostituita dalla seguente:
" d) quattro esperti in materia di trasporti dei quali uno
designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".