IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di porto, anche al fine di assicurare la continuita' delle attivita' da queste espletate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino al 31 dicembre 1998, possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformita' ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge 28 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle Capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continuta ad essere assicurato dalle competenti Capitanerie.