IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, ed in particolare l'art. 64, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiati della Marina militare; Visto il regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, che stabilisce l'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Marina militare e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1942, che approva l'ordinamento delle scuole del Corpo equipaggi militari marittimi ed i regolamenti per le scuole stesse; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, sull'ordinamento dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace; Visto il decreto del Presidente della Repubbica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1965, concernente la suddivisione in specialita' delle categorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, che stabilisce le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, riguardante le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che approva il regolamento di disciplina militare; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, riguardante le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Vista la legge 8 agosto 1990, n. 231, concernente disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 555/D.19 del 16 febbraio 1995; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Scopo delle scuole 1. Le scuole sottufficiali della Marina militare con sede in Taranto e La Maddalena sono destinate alla formazione di base, generale e di categoria, degli allievi sottufficiali e dei sottufficiali in ferma volontaria e in servizio permanente, appartenenti alla Marina militare. 2. Esse possono essere altresi' chiamate a concorrere alla formazione del personale di leva della Marina militare, del personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato e di quello facente parte di Marine estere.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 64 della legge n. 1178/1926 prevede che il Ministro della marina (ora Ministro della difesa, n.d.r.) ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto e' previsto nella legge stessa. - Il terzo comma dell'art. 1 del R.D. n. 914/1931 cosi' recita: "E' personale di leva quello che: a) compie l'obbligo di servizio militare in conformita' delle leggi sulla leva marittima; b) rimane in servizio a termini degli articoli 31 e 32". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interiministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.