IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, ed in particolare l'art. 64,
sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 1, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914,
con  il  quale  e'  stato approvato il testo unico delle disposizioni
legislative  riguardanti  l'ordinamento  del Corpo equipaggi militari
marittimi  e  lo  stato  giuridico  dei  sottufficiati  della  Marina
militare;
  Visto  il  regio  decreto  16  giugno  1932, n. 840, che stabilisce
l'ordinamento   dei  servizi  periferici  territoriali  della  Marina
militare e successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  ministeriale  9  novembre  1942,  che  approva
l'ordinamento  delle scuole del Corpo equipaggi militari marittimi ed
i regolamenti per le scuole stesse;
  Vista  la  legge  31  luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n.  1477,  sull'ordinamento dello Stato maggiore della Difesa e degli
Stati  maggiori  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica, in
tempo di pace;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubbica 18 novembre 1965,
n.  1478,  sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero
della difesa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  novembre 1965, concernente la
suddivisione  in  specialita' delle categorie del personale del Corpo
equipaggi militari marittimi e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1076,   che   approva  il  regolamento  per  l'amministrazione  e  la
contabilita'   degli   organismi   dell'Esercito,   della   Marina  e
dell'Aeronautica;
  Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382, che stabilisce le norme di
principio sulla disciplina militare;
  Vista  la  legge  10  maggio 1983, n. 212, riguardante le norme sul
reclutamento,  gli  organici  e l'avanzamento dei sottufficiali delle
Forze armate e della Guardia di finanza e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545, che approva il regolamento di disciplina militare;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1986, n. 958, riguardante le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
  Vista  la  legge 8 agosto 1990, n. 231, concernente disposizioni in
materia di trattamento economico del personale militare;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  superiore  delle  Forze armate -
sezione Marina;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota
n. 555/D.19 del 16 febbraio 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Scopo delle scuole
  1.  Le  scuole  sottufficiali  della  Marina  militare  con sede in
Taranto  e  La  Maddalena  sono  destinate  alla  formazione di base,
generale   e   di   categoria,  degli  allievi  sottufficiali  e  dei
sottufficiali   in   ferma   volontaria  e  in  servizio  permanente,
appartenenti alla Marina militare.
  2.   Esse  possono  essere  altresi'  chiamate  a  concorrere  alla
formazione del personale di leva della Marina militare, del personale
appartenente  ad  altre  Forze armate o Corpi armati dello Stato e di
quello facente parte di Marine estere.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 64 della legge  n.  1178/1926  prevede  che  il
          Ministro  della  marina (ora Ministro della difesa, n.d.r.)
          ha  facolta'  di   dettare   le   norme   particolari   per
          l'esecuzione di quanto e' previsto nella legge stessa.
             -  Il terzo comma dell'art. 1 del R.D. n. 914/1931 cosi'
          recita:
             "E' personale di leva quello che:
               a)  compie   l'obbligo   di   servizio   militare   in
          conformita' delle leggi sulla leva marittima;
               b)  rimane  in  servizio a termini degli articoli 31 e
          32".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali  ed  interiministeriali  non  possono  dettare
          norme  contrarie  a  quelle  dei  regolamenti  emanati  dal
          Governo.  Essi  debbono essere comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  ll
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.