IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 dicembre 1977, contenente norme
per  la  designazione  e  presentazione  dei  vini  da   tavola   con
indicazione geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982, contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la  designazione  dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 dicembre 1983, contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Toscana;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, contenente norme per
la  utilizzazione  transitoria  di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Visto  il  proprio  decreto 9 ottobre 1995, con il quale sono state
riconosciute le indicazioni geografiche  tipiche  "Alta  Valle  della
Greve",  "Colli  della  Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di
Magra", "Toscano" o "Toscana" ed approvati i relativi disciplinari di
produzione;
  Tenuto  conto  delle  istanze,  successivamente  presentate   dagli
interessati,   intese   ad  ottenere  la  modifica  dell'art.  4  dei
disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica  tipica
sopra  indicati,  limitatamente  alla parte concernente la produzione
massima di uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura  specializzata,
nell'ambito aziendale, per l'ottenimento dei vini predetti;
  Considerato che i valori corrispondenti di produzione massima delle
uve  specificamente  riportati  in ciascun disciplinare di produzione
risultano  essere  notevolmente  inferiori  alle  produzioni  massime
ottenibili  e  generalmente  prossimi ai valori medi delle produzioni
stesse;
  Considerato  che  il  Comitato  nazionale  per  la  tutela   e   la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini ha ritenuto opportuno aumentare i limiti
riportati nei rispettivi  disciplinari  di  produzione  dei  vini  ad
indicazione geografica tipica in precedenza indicati di una quantita'
corrispondente, in media al 20% dei predetti valori;
  Visto  il  parere  favorevole  all'accoglimento  delle richieste di
modifica sopra indicate espresso dal predetto Comitato, in  corso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere alla modifica dell'art. 4
dei disciplinari di produzione dei  vini  ad  indicazione  geografica
tipica  sopra  indicati in conformita' del citato parere del predetto
Comitato;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 I limiti della produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in
coltura  specializzata,  nell'ambito  aziendale, previsti dall'art. 4
dei disciplinari di produzione dei  vini  ad  indicazione  geografica
tipica  "Alta  Valle  della  Greve",  "Colli della Toscana centrale",
"Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o  "Toscana",  approvati
con   decreto   dirigenziale   9   ottobre   1995,  sono  sostituiti,
limitatamente alla vendemmia 1995, dai  corrispondenti  nuovi  limiti
riportati  negli  allegati  annessi  A,  B, C, D, E che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 novembre 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI