IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Toscana; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994; Visto il proprio decreto 9 ottobre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana" ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Tenuto conto delle istanze, successivamente presentate dagli interessati, intese ad ottenere la modifica dell'art. 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica sopra indicati, limitatamente alla parte concernente la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per l'ottenimento dei vini predetti; Considerato che i valori corrispondenti di produzione massima delle uve specificamente riportati in ciascun disciplinare di produzione risultano essere notevolmente inferiori alle produzioni massime ottenibili e generalmente prossimi ai valori medi delle produzioni stesse; Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha ritenuto opportuno aumentare i limiti riportati nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica in precedenza indicati di una quantita' corrispondente, in media al 20% dei predetti valori; Visto il parere favorevole all'accoglimento delle richieste di modifica sopra indicate espresso dal predetto Comitato, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica sopra indicati in conformita' del citato parere del predetto Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico I limiti della produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, previsti dall'art. 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana", approvati con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, sono sostituiti, limitatamente alla vendemmia 1995, dai corrispondenti nuovi limiti riportati negli allegati annessi A, B, C, D, E che costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 1995 Il dirigente: ADINOLFI