IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge, in corso di pubblicazione,  recante  l'approvazione
del  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996,
con cui si e' stabilito il limite massimo  di  emissione  dei  titoli
pubblici per l'anno 1996;
  Visti  i  propri  decreti  in data 26 ottobre, 13 e 27 novembre, 13
dicembre 1995, con i quali e' stata disposta l'emissione delle  prime
otto  tranches  dei  buoni  del Tesoro poliennali 10,50% - 1 novembre
1995/1998;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto  1982,
n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una nona tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 10,50% - 1  novembre  1995/1998,  fino  all'importo
massimo   di   lire   3.500   miliardi   nominali,   da  destinare  a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del
26 ottobre 1995, citato nelle  premesse,  recante  l'emissione  della
prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile
in  due  semestralita'  posticipate,  il 1 maggio ed il 1 novembre di
ogni anno.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale  24  febbraio
1994,   citato   nelle   premesse,  al  termine  della  procedura  di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione della decima tranche dei buoni, per  un  importo  massimo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma,  da  assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal  citato decreto ministeriale 26 ottobre 1995, ed, in particolare,
quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le
operazioni di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o  di
investimenti  di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il
3 gennaio 1996  e  termineranno  il  giorno  precedente  la  data  di
iscrizione  nel  Gran  libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro
poliennali di prossima emissione.