IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto   l'art.   4   del   testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica;
  Visto  l'art.  6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente
la nuova disciplina degli abbonamenti  alle  radioaudizioni  per  gli
apparecchi   radioriceventi  installati  a  bordo  di  autoveicoli  e
autoscafi;
  Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  recante  provvedimenti  finanziari  per  l'attuazione
delle regioni a statuto ordinario;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  recante  il
riordino della finanza degli enti territoriali;
  Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che ha approvato la
convenzione, stipulata sotto la stessa data del 26 novembre 1986, con
la  quale  sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.),
per conto dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, i  servizi
di   riscossione   e   riscontro   delle   tasse  automobilistiche  e
dell'abbonamento all'autoradio;
  Viste le istanze avanzate dall'A.C.I. per ottenere il  rimborso,  a
norma  dell'art. 20 della convenzione, dei maggiori costi di gestione
sopportati negli anni 1991,
1992 e 1993;
  Viste le note n. 889 del 15 marzo 1995, n. 1279 del 7 aprile 1995 e
n. 1746  del  15  maggio  1995  del  Servizio  ispettivo  centrale  -
Controllo  A.C.I.  -  S.I.A.E.,  dalle  quali  risulta che in base ai
riscontri effettuati le somme da rimborsare per  maggiori  costi  del
personale ammontano a L. 1.178.104.393 per il 1991, a L.  405.193.829
per il 1992 ed a L. 433.267.299 per il 1993;
  Viste  le  lettere n. 228827 del 24 febbraio 1995, n. 238629 del 27
marzo 1995 e n. 247383 del 20 aprile 1995, con le quali  l'A.C.I.  ha
preso  atto  delle  rettifiche  apportate  alle  spese  predette  dal
Servizio ispettivo centrale - Controllo A.C.I. - S.I.A.E.;
  Ritenuto che le  maggiori  spese  generali  vanno  calcolate  nella
misura del 20% dei maggiori costi del personale (art. 20, comma nono,
della convenzione);
  Visti  i  riepiloghi  dei  costi  da  addebitare  allo Stato e alle
regioni  a  statuto  ordinario  per   "rimanenti   spese"   riportati
nell'ultima pagina dell'appendice al documento tecnico 30 agosto 1986
(lettere D1 e D2);
  Vista  la  nota  n. 1010 del 30 maggio 1995 con la quale l'ISTAT ha
comunicato che, rispetto al 1986, l'indice dei prezzi al consumo  per
l'intera collettivita' nazionale e' aumentato del 32,3% nel 1991, del
39,0% nel 1992 e del 45,2% nel 1993;
  Visti  il  decreto  ministeriale  8  agosto  1992 ed il decreto del
direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1995  con
i  quali  sono  stati  disposti  i  rimborsi delle maggiori spese per
l'anno 1987 e per gli anni 1988, 1989 e 1990 e correlativamente  sono
stati  adeguati  a  tali  maggiori  spese  i compensi annui spettanti
all'ente, come previsto dal decimo comma dell'art. 20 della succitata
convenzione;
  Visti  i  pareri  del  Consiglio  di Stato, sezione III, n. 1416/86
dell'11 novembre 1986 e  n.  466/92  del  5  maggio  1992,  espressi,
rispettivamente, sulla convenzione e sull'applicazione delle clausole
per il rimborso dei maggiori costi del servizio e per l'aggiornamento
del compenso annuo;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421";
                              Decreta:
  All'Automobile club d'Italia, ai sensi dell'art. 20, commi 8  e  9,
della convenzione approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986
e  sulla  base  degli  annessi  prospetti di liquidazione, compete il
rimborso dei maggiori costi di gestione cosi' determinati:
   per l'anno 1991 in L. 9.158.063.390 - di cui L. 1.178.104.395  per
spese   di   personale,   L.   235.620.880  per  spese  generali,  L.
6.940.753.200  per  "rimanenti  spese"  e  L.  803.584.915  per   IVA
(prospetto A);
   per  l'anno  1992  in L. 9.836.981.405 - di cui L. 405.193.830 per
spese  di  personale,  L.   81.038.765   per   spese   generali,   L.
8.380.476.000   per  "rimanenti  spese"  e  L.  970.272.810  per  IVA
(prospetto B);
   per l'anno 1993 in L. 11.357.198.870 - di cui L.  433.267.300  per
spese   di   personale,   L.   86.653.460   per  spese  generali,  L.
9.712.756.800 per  "rimanenti  spese"  e  L.  1.124.521.310  per  IVA
(prospetto  C),  per un totale di L. 30.352.243.665 (prospetto D), da
addebitarsi  allo  Stato  e  alle  regioni  a  statuto  ordinario  in
proporzione  a quanto a ciascuno attribuito nel triennio predetto per
tasse automobilistiche e abbonamento  all'autoradio,  secondo  quanto
previsto dall'art. 21 della convenzione.
  L'Automobile   club   d'Italia,   con   il   rispetto  dei  criteri
d'imputazione innanzi indicati, e' autorizzato a trattenere la  somma
di L. 30.352.243.665 in occasione del primo versamento delle quote di
tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio effettuato agli
aventi  diritto a norma dell'art. 21, primo comma, della convenzione,
posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  A decorrere dal mese successivo a quello in cui avviene l'anzidetta
pubblicazione il compenso annuo al quale vanno  commisurati  i  ratei
mensili  che  l'A.C.I.  ha  diritto  a  prelevare a proprio favore e'
elevato, a norma del decimo comma dell'art. 20 della convenzione,  da
L. 76.481.657.680 a L. 92.720.724.020 (prospetto E).
  Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti.
   Roma, 11 novembre 1995
                                         Il direttore generale: ROXAS
 Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1995
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 233