IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Riparto degli oneri 1. Con effetto dal 1 gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.