IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 2, della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nonche' per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Considerato che, in base alle disposizioni della predetta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; Vista la propria delibera in data 30 novembre 1993 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994 - con la quale, nel ripartire tra le regioni le somme relative agli interventi AIDS per l'anno 1993, e' stato previsto l'invio, da parte della medesime, di una dettagliata relazione sulle modalita' di utilizzazione delle somme assegnate, al fine di consentire al Ministro della sanita' di riferire su tali modalita', in sede di riparto delle quote afferenti l'esercizio 1994; Considerato che dalle relazioni pervenute al Ministro della sanita' risultano attivati in tutte le regioni i corsi di formazione del personale, mentre gli interventi di trattamento domiciliare risultano attivati solo nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Campania, Calabria e Sardegna; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 20 ottobre 1995 concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma complessiva di lire 95 miliardi, di cui lire 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale - in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati ed ai posti letto esistenti in malattie infettive - e lire 60 miliardi per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS e patologie correlate, in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati in ciascuna regione; della predetta somma di lire 60 miliardi, il Ministro del tesoro provvedera' all'erogazione delle quote spettanti alle sole regioni che hanno attivato il trattamento a domicilio, mentre per le altre l'erogazione sara' subordinata alla verifica, da parte del Ministro della sanita', dell'avvenuta attivazione degli interventi nelle regioni medesime; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il proprio parere in data 19 ottobre 1993; Delibera: A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente, e' assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di L. 95.000.000.000 di cui: L. 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale; L. 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. Gli importi relativi alle regioni Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia, verranno erogati dal Ministro del tesoro non appena il Ministro della sanita' fara' pervenire comunicazione in merito all'attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nelle regioni medesime. Detti importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 221