IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  7  marzo  1985, n. 97, concernente il trattamento
normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,  convertito  nella
legge  28  febbraio  1990,  n.  38, che non consente, a decorrere dal
1990, l'assegnazione di  fondi  in  conto  capitale  alle  regioni  a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il
riordino   degli   istituti  zooprofilattici  sperimentali,  a  norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge  23  ottobre  1992,  n.
421;
   Vista  la  proposta  del Ministro della sanita' in data 20 ottobre
1995, che indica in lire 5 miliardi la quota  in  conto  capitale  da
assegnare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1995;
  Ritenuto di dover condividere i criteri proposti dal Ministro della
sanita';
  Visto  il  parere della Conferenza Stato-regioni in data 19 ottobre
1995;
                              Delibera:
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
- parte conto capitale 1995, e' assegnata alle  regioni  capofila  la
somma  di  lire 5 miliardi per sopperire alle esigenze degli istituti
zooprofilattici sperimentali.
  La predetta somma di lire  5  miliardi  e'  ripartita  secondo  gli
importi indicati nell'allegata tabella, che fa parte integrante della
presente deliberazione.
   Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
 Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 222