IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che non consente, a decorrere dal 1990, l'assegnazione di fondi in conto capitale alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 20 ottobre 1995, che indica in lire 5 miliardi la quota in conto capitale da assegnare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1995; Ritenuto di dover condividere i criteri proposti dal Ministro della sanita'; Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 19 ottobre 1995; Delibera: A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - parte conto capitale 1995, e' assegnata alle regioni capofila la somma di lire 5 miliardi per sopperire alle esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali. La predetta somma di lire 5 miliardi e' ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 222