La Consob e la Banca  d'Italia  hanno  approvato  il  nuovo  testo
dell'art.  8  del  regolamento  di  cui all'art. 3 delle disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di compensazione e garanzia S.p.a., pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1995.
   L'art. 8 del regolamento e' sostituito dal seguente:
                             "Articolo 8
                        (Quote e commissioni)
   1.  Le  quote  fisse  annuali  di  adesione  sono  stabilite in L.
36.000.000 per gli  aderenti  generali,  in  L.  18.000.000  per  gli
aderenti individuali e in L. 6.000.000 per gli aderenti indiretti.
   2.  L'importo  delle  commissioni di clearing dovute alla Cassa da
ciascun aderente e' fissato in:
    L. 900 per ogni contratto futures su titoli  di  Stato  stipulato
sul mercato;
    L.  1.500  per  ogni  contratto d'opzione su futures su titoli di
Stato stipulato sul mercato;
    L. 900 per ogni contratto futures  su  Indice  di  Borsa  MIB  30
stipulato sul mercato;
    L.  1.500 per ogni contratto d'opzione sui Indice di Borsa MIB 30
stipulato sul mercato.
   3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi  di
gestione  di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art.
14 e' pari allo 0,02% per mese o  frazione  di  mese,  calcolato  sul
saldo  massimo  del  valore nominale dei titoli depositati da ciascun
aderente nel mese di riferimento in ciascun conto.
   4. L'importo  delle  commissioni  dovute  alla  Cassa  da  ciascun
aderente  per  ogni  futures  su  titoli  di Stato di ciascuna serie,
rimasto aperto al termine dell'ultimo giorno  di  contrattazione,  e'
fissato in L. 15.000 con un massimo di L. 300.000 per serie.
   5.  L'importo  delle  commissioni  dovute  alla  Cassa  da ciascun
aderente per l'esercizio di ogni opzione e' pari al L. 1.500".