La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato il nuovo testo dell'art. 8 del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1995. L'art. 8 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Articolo 8 (Quote e commissioni) 1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in L. 36.000.000 per gli aderenti generali, in L. 18.000.000 per gli aderenti individuali e in L. 6.000.000 per gli aderenti indiretti. 2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente e' fissato in: L. 900 per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato; L. 1.500 per ogni contratto d'opzione su futures su titoli di Stato stipulato sul mercato; L. 900 per ogni contratto futures su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato; L. 1.500 per ogni contratto d'opzione sui Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato. 3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 e' pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo del valore nominale dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto. 4. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascun aderente per ogni futures su titoli di Stato di ciascuna serie, rimasto aperto al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, e' fissato in L. 15.000 con un massimo di L. 300.000 per serie. 5. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni opzione e' pari al L. 1.500".