IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera b); Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione di valori minimi di emissione"; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1989 recante: "Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione"; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1992 recante: "Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualita' dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio"; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso in data 3 agosto 1995; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i metodi di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni derivanti dagli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successivi decreti di attuazione. 2. I metodi di valutazione di cui al presente decreto si applicano per la verifica del rispetto dei limiti di emissione dichiarati o prescritti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare: a) alle misure continue effettuate dall'esercente dell'impianto ai sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica; b) alle verifiche effettuate dall'autorita' competente per il controllo. 3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 14 dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 luglio 1990, l'esercente dell'impianto dichiara all'autorita' competente i parametri che caratterizzano i periodi di avviamento e di arresto, come definiti al punto 1 dell'allegato al presente decreto.