IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera b);
  Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante: "Linee  guida
per   il  contenimento  delle  emissioni  inquinanti  degli  impianti
industriali e la fissazione di valori minimi di emissione";
  Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1989  recante:  "Limitazione
delle  emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti originati dai
grandi impianti di combustione";
  Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1992  recante:  "Definizione
del  sistema  nazionale  finalizzato al controllo ed assicurazione di
qualita' dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti  di
monitoraggio";
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome espresso in data 3 agosto
1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto  disciplina  i  metodi  di  valutazione  dei
risultati  ottenuti  con  sistemi  di  rilevamento  in continuo delle
emissioni  derivanti  dagli  impianti  che  ricadono  nel  campo   di
applicazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e successivi decreti di attuazione.
  2. I metodi di valutazione di cui al presente decreto si  applicano
per  la  verifica  del  rispetto dei limiti di emissione dichiarati o
prescritti ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1988, n. 203, ed in particolare:
    a)  alle  misure continue effettuate dall'esercente dell'impianto
ai sensi degli articoli 7 e 8 dello  stesso  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
    b)  alle  verifiche  effettuate  dall'autorita' competente per il
controllo.
  3. Ai  fini  dell'applicazione  di  quanto  previsto  al  comma  14
dell'art.  3  del  decreto  ministeriale  12 luglio 1990, l'esercente
dell'impianto  dichiara  all'autorita'  competente  i  parametri  che
caratterizzano i periodi di avviamento e di arresto, come definiti al
punto 1 dell'allegato al presente decreto.